Gazzetta n. 255 del 2 novembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DELIBERAZIONE 10 ottobre 2001 |
Modalita', criteri e termini per la presentazione, da parte delle imprese che svolgono attivita' di autotrasporto di cose in conto proprio della domanda per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000. (Deliberazione n. 21). |
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IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI Riunitosi nella seduta del 10 ottobre 2001; Vista la delibera n. 14/2001 del 20 luglio 2001, con la quale si e' provveduto a determinare le percentuali di riduzione compensata dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2000; Vista la delibera n. 15/2001 del 20 luglio 2001, con la quale sono stati stabiliti modalita' criteri e termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi diritto alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000; Vista la delibera n. 17/2001 del 20 settembre 2001, con la quale, nel prorogare al 30 novembre 2001, i termini per la presentazione delle domande da parte di tutti i soggetti aventi diritto, si e' precisato che si sarebbe proceduto con successiva delibera a dettare criteri e modalita' per la presentazione delle domande da parte delle imprese che svolgono attivita' di autotrasporto di cose in conto proprio; Delibera: 1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4, e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 3, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2000, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi. 2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione. 3. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, alle imprese che svolgono attivita' di autotrasporto di cose in conto proprio titolari di apposita licenza, di cui all'art. 32 della legge n. 298, nonche' alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, che siano iscritti al predetto albo nazionale o titolari di licenza in conto proprio alla data del 31 dicembre 1999. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili iscritte all'albo nazionale o titolari di licenza per conto proprio successivamente a tale data, possono richiedere la riduzione di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale ovvero alla data di rilascio della licenza. 4. Qualora di una cooperativa, consorzio o societa' consortile facciano parte, in qualita' di associate sia imprese iscritte all'albo che imprese titolari di licenza in conto proprio, la procedura cui tale forma associata dovra' attenersi e' la seguente: a) per le imprese iscritte all'albo: la cooperativa, il consorzio o la societa' consortile puo' chiedere la riduzione compensata per i viaggi effettuati da tali imprese. Inoltre dovra' indicare nell'apposita casella del quadro C del modulo domanda allegato alla delibera n. 15/2001, il fatturato complessivo maturato dalle imprese non iscritte che dovra' essere detratto dal fatturato totale; b) per le imprese titolari di licenza in conto proprio: la cooperativa, il consorzio o la societa' consortile avra' cura di inoltrare al Comitato centrale le domande di tali imprese redatte in conformita' del modulo allegato alla presente delibera e nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 della presente delibera medesima. La cooperativa, il consorzio o la societa' consortile dovra' altresi' trasmettere - compilando il quadro F del modulo domanda allegato alla presente delibera - al Comitato centrale un elenco delle imprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per ciascuna di esse il fatturato maturato nel corso dell'anno 2000, sulla base del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa. Dovra' inoltre allegare le autorizzazioni rilasciate alla cooperativa, consorzio o societa' consortile, da ogni impresa associata per la riscossione del rimborso spettantele da parte della forma associata. 5. Le forme associate costituite esclusivamente tra imprese che svolgono attivita' di autotrasporto in conto proprio dovranno trasmettere al Comitato centrale le domande delle imprese associate - redatte e sottoscritte dalle stesse secondo il modulo allegato alla presente delibera e nel rispetto dei punti 7, 8, 9 e 10 della presente delibera medesima - indicando il codice/i di fatturazione rilasciato/i alla forma associata dalla/e societa' concessionaria/e. La forma associata dovra' altresi' procedere alla compilazione del quadro G del modulo allegato alla presente delibera fornendo un elenco delle imprese associate, il fatturato autostradale realizzato da ciascuna di esse nell'anno 2000, sulla base del quale sara' riconosciuto l'ammontare del rimborso, per ogni singola impresa. Dovra' inoltre allegare l'autorizzazione rilasciata alla forma associata da ogni impresa per la riscossione della riduzione spettantele. 6. Le riduzioni spettano altresi' alle imprese che svolgono attivita' di autotrasporto in conto proprio aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea. Tali imprese, nel compilare la domanda, dovranno riempire il quadro H del modulo allegato alla presente delibera fornendo l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2000 e le fotocopie autenticate delle carte di circolazione di tali veicoli. 7. Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro il termine ultimo del 30 novembre 2001, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci n. 36 - c.a.p. 00157, una domanda in bollo, utilizzando tassativamente un modulo conforme all'allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante. La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello. 8. La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti elementi: a) denominazione e sede del soggetto giuridico che richiede i benefici; b) generalita' del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici; c) firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che sottoscrive la domanda; d) le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono allegare l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2000, e le fotocopie autenticate delle carte di circolazione di tali veicoli; le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono indicare l'istituto bancario e le coordinate bancarie per l'accredito del rimborso. 9. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresi' essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa gli ulteriori elementi indicati nel successivo punto 10 della presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro errata indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale di procedere alla definizione della istruttoria della domanda, ai fini della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti benefici. 10. Elementi che tutti i richiedenti debbono indicare nella domanda: a) numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui e' titolare il soggetto che richiede il beneficio; b) societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. 11. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2001 Il presidente: De Lipsis |
| ----> Vedere Allegato da pag. 16 a pag. 22 della G.U. <---- |
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