| Gazzetta n. 255 del 2 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| DELIBERAZIONE 10 ottobre 2001 |  
| Modalita',  criteri  e  termini  per la presentazione, da parte delle imprese  che  svolgono  attivita'  di  autotrasporto di cose in conto proprio  della  domanda  per  la  riduzione  compensata  dei  pedaggi autostradali per l'anno 2000. (Deliberazione n. 21). |  
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                            IL PRESIDENTE DEL  COMITATO  CENTRALE  PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI  Riunitosi nella seduta del 10 ottobre 2001;  Vista la delibera n. 14/2001 del 20 luglio 2001, con la quale si e' provveduto  a  determinare le percentuali di riduzione compensata dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2000;  Vista  la delibera n. 15/2001 del 20 luglio 2001, con la quale sono stati  stabiliti  modalita'  criteri  e  termini per la presentazione delle  domande  da  parte  dei soggetti aventi diritto alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000;  Vista  la  delibera n. 17/2001 del 20 settembre 2001, con la quale, nel  prorogare  al  30  novembre 2001, i termini per la presentazione delle  domande  da  parte  di  tutti i soggetti aventi diritto, si e' precisato  che si sarebbe proceduto con successiva delibera a dettare criteri e modalita' per la presentazione delle domande da parte delle imprese  che  svolgono  attivita'  di  autotrasporto di cose in conto proprio;                              Delibera:  1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3,  4,  e  5,  adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita'  delle  imprese  di  cui  al  successivo punto 3, sono soggetti  ad  una  riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2000, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.  2.  Le  predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per  i  pedaggi  a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento  differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.  3.  Le  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle  imprese  iscritte  all'albo  nazionale  delle persone fisiche e giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, alle imprese che svolgono attivita' di autotrasporto di cose in conto proprio titolari di  apposita  licenza, di cui all'art. 32 della legge n. 298, nonche' alle  cooperative  aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  ai  consorzi ed alle societa'  consortili  costituiti  a norma del libro V, titolo X, capo II,   sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto l'attivita'  di  autotrasporto,  che  siano iscritti al predetto albo nazionale  o  titolari  di  licenza in conto proprio alla data del 31 dicembre  1999.  Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili  iscritte  all'albo  nazionale  o  titolari di licenza per conto  proprio  successivamente  a  tale  data, possono richiedere la riduzione  di  cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data  di  iscrizione  all'Albo nazionale ovvero alla data di rilascio della licenza.  4.  Qualora  di  una  cooperativa,  consorzio o societa' consortile facciano  parte,  in  qualita'  di  associate  sia  imprese  iscritte all'albo  che  imprese  titolari  di  licenza  in  conto  proprio, la procedura cui tale forma associata dovra' attenersi e' la seguente:    a) per le imprese iscritte all'albo: la cooperativa, il consorzio o  la societa' consortile puo' chiedere la riduzione compensata per i viaggi effettuati da tali imprese.  Inoltre  dovra'  indicare  nell'apposita  casella  del quadro C del modulo  domanda  allegato  alla  delibera  n.  15/2001,  il fatturato complessivo  maturato  dalle  imprese  non iscritte che dovra' essere detratto dal fatturato totale;    b) per  le  imprese  titolari  di  licenza  in  conto proprio: la cooperativa,  il  consorzio  o  la  societa' consortile avra' cura di inoltrare  al Comitato centrale le domande di tali imprese redatte in conformita' del modulo allegato alla presente delibera e nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  ai  punti  7,  8, 9 e 10 della presente delibera medesima.  La  cooperativa,  il  consorzio  o  la  societa'  consortile dovra' altresi'  trasmettere  -  compilando  il  quadro F del modulo domanda allegato  alla  presente  delibera  -  al Comitato centrale un elenco delle  imprese  associate  titolari  di  licenza  in  conto  proprio, indicando  per  ciascuna  di  esse  il  fatturato  maturato nel corso dell'anno  2000,  sulla base del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.  Dovra'   inoltre   allegare   le   autorizzazioni  rilasciate  alla cooperativa,   consorzio  o  societa'  consortile,  da  ogni  impresa associata  per la riscossione del rimborso spettantele da parte della forma associata.  5.  Le  forme  associate  costituite esclusivamente tra imprese che svolgono   attivita'  di  autotrasporto  in  conto  proprio  dovranno trasmettere al Comitato centrale le domande delle imprese associate - redatte  e  sottoscritte dalle stesse secondo il modulo allegato alla presente  delibera  e  nel  rispetto  dei  punti  7,  8, 9 e 10 della presente  delibera  medesima  - indicando il codice/i di fatturazione rilasciato/i alla forma associata dalla/e societa' concessionaria/e.  La  forma associata dovra' altresi' procedere alla compilazione del quadro  G  del  modulo  allegato  alla  presente delibera fornendo un elenco  delle imprese associate, il fatturato autostradale realizzato da  ciascuna  di  esse  nell'anno  2000,  sulla  base del quale sara' riconosciuto  l'ammontare  del  rimborso,  per  ogni singola impresa. Dovra'   inoltre  allegare  l'autorizzazione  rilasciata  alla  forma associata   da  ogni  impresa  per  la  riscossione  della  riduzione spettantele.  6.  Le  riduzioni  spettano  altresi'  alle  imprese  che  svolgono attivita'  di  autotrasporto  in conto proprio aventi sede in uno dei Paesi  dell'Unione  europea.  Tali imprese, nel compilare la domanda, dovranno  riempire  il  quadro  H  del  modulo allegato alla presente delibera   fornendo   l'elenco   dei  veicoli  che  hanno  effettuato percorrenze  sulle  autostrade italiane nell'anno 2000 e le fotocopie autenticate delle carte di circolazione di tali veicoli.  7. Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro il  termine  ultimo  del  30  novembre 2001, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'Albo degli  autotrasportatori  di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci  n.  36  -  c.a.p.  00157,  una  domanda in bollo, utilizzando tassativamente un modulo conforme all'allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante.  La  domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.  8.  La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti elementi:    a) denominazione  e  sede  del  soggetto giuridico che richiede i benefici;    b) generalita'  del  titolare,  del  rappresentante  legale o del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;    c) firma  autenticata  di  colui  che  sottoscrive la domanda; in alternativa  all'autenticazione  della  firma  deve  essere  allegata fotocopia  leggibile  di  un documento di riconoscimento di colui che sottoscrive la domanda;    d) le  imprese  aventi  sede  in altro Paese della Unione europea devono allegare l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle  autostrade italiane nell'anno 2000, e le fotocopie autenticate delle  carte  di circolazione di tali veicoli; le imprese aventi sede in  altro  Paese  della  Unione  europea  devono  indicare l'istituto bancario e le coordinate bancarie per l'accredito del rimborso.  9.  Nella  domanda  e  nei relativi quadri allegati devono altresi' essere   riportati,   per  ciascuna  fattispecie  che  interessa  gli ulteriori  elementi  indicati  nel successivo punto 10 della presente delibera.  La  mancanza  dei  dati  richiesti  ovvero  la loro errata indicazione,  qualora  cio'  non  consenta  al  Comitato  centrale di procedere  alla  definizione della istruttoria della domanda, ai fini della  liquidazione  dei  benefici richiesti, comporta, a seconda del caso  che  ricorra,  l'esclusione  parziale  o  totale  dai  suddetti benefici.  10.  Elementi  che  tutti  i  richiedenti  debbono  indicare  nella domanda:    a) numero  e  data  di rilascio della licenza in conto proprio di cui e' titolare il soggetto che richiede il beneficio;    b) societa'  autostradale/i  concessionaria/e che gestisce/ono il sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il relativo/i  codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto che richiede il beneficio.  11. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 10 ottobre 2001                                             Il presidente: De Lipsis  |  
|   |  |    ---->   Vedere Allegato da pag. 16 a pag. 22 della G.U.  <----  |  
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