Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di produzione   della  indicazione  geografica  protetta  "Nocciola  del Piemonte",  registrata  con  regolamento  della  Commissione  (CE) n. 1107/96  del  12 giugno  1996,  ai  sensi  del  regolamento  (CEE) n. 2081/92,  presentata  dal  Consorzio valorizzazione e tutela Nocciola Piemonte  IGP,  con  sede  in  Alba  (Cuneo), corso Nino Bixio n. 51, mediante   talune  variazioni  ed  integrazioni  al  testo  di  detto disciplinare.    Considerato  che le modifiche proposte non riducono il legame con l'ambiente  geografico  che  ha  rappresentato uno degli elementi sui quali  ha  trovato  fondamento  il  riconoscimento  comunitario e non compromette la qualita' del prodotto ottenuto;    Considerato  che  il  regolamento  (CEE)  n.  2081/92  prevede la facolta',  ai  sensi  dell'art.  9,  da  parte  degli Stati membri di proporre  modifiche  ai  disciplinari di produzione gia' approvati in ambito Comunitario;    Ritiene  di  dover procedere alla pubblicazione della proposta di modifiche  nel  testo  di  seguito  riportato  e  di dover pubblicare altresi',  per  una  migliore conoscenza degli operatori interessati, l'intero testo della proposta di disciplinare di produzione.    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  "disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei  servizi  -  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei prodotti agroalimentari  e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualita' dei  prodotti  agricoli - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto  di  opportuna  valutazione,  da  parte  del  Ministero delle politiche  agricole  e  forestali,  prima  della  trasmissione  della suddetta proposta alla Commissione europea. A)   PROPOSTA  DI  MODIFICHE  AL  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA INDICAZIONE  GEOGRAFICA  PROTETTA "NOCCIOLA DEL PIEMONTE" (Reg. della          Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996).    Sono  proposte  le  modifiche al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Nocciola del Piemonte", nel testo di seguito indicato:    Nel titolo del disciplinare, agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, anziche':      "Nocciola del Piemonte",    leggi:      "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte".    All'art.   1,   anziche':   "L'indicazione   geografica  protetta "Nocciola  del  Piemonte  e'  riservata ai frutti che rispondono alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di produzione",    leggi:      "L'indicazione  geografica  protetta  "Nocciola  del Piemonte o "Nocciola  Piemonte  e'  riservata  ai  frutti in guscio, sgusciati e semilavorati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione".    E'  altresi'  consentito  l'utilizzo della indicazione geografica protetta   "Nocciola   del  Piemonte"  o  "Nocciola  Piemonte"  nella designazione,  presentazione  e pubblicita' dei preparati nei quali i prodotti  di  cui  al  comma 1 sono presenti in esclusiva, rispetto a prodotti  dello  stesso  tipo,  tra gli ingredienti caratterizzanti e tali da valorizzarne la qualita'.    All'art. 3, pur restando invariata la delimitazione della zona di produzione,  e'  stata  riscritta  l'elencazione  dei  comuni  per le relative   province,   inserendovi  anche  la  provincia  di  Biella, costituita  successivamente  al riconoscimento della I.G.P. "Nocciola del  Piemonte"  (vedi  art.  3  del  nuovo  disciplinare riportato in seguito).    All'art. 4, primo comma, anziche':      "I sesti di impianto .... con una densita' per Ha variabile tra le 250 e le 400 piante.",    leggi:      "I sesti di impianto .... con una densita' variabile tra le 200 e  le  400  piante  ad  ettaro.  Per  gli  impianti  realizzati prima dell'entrata  in vigore del decreto di riconoscimento 2 dicembre 1993 e' consentita una densita' massima di 500 piante ad ettaro.".    All'art. 4, secondo comma, anziche':      "La  produzione  unitaria  massima  consentita di "Nocciola del Piemonte"   e'  fissata  in  35  q.li/ha  di  coltura  specializzata; nell'ambito  di  questo  limite,  la  regione  Piemonte, tenuto conto dell'andamento   stagionale   e   delle   condizioni   ambientali  di coltivazione,   fissa   annualmente   entro   il  15 agosto,  in  via indicativa,   la   produzione  media  unitaria  della  "Nocciola  del Piemonte,  e  la  data di inizio della raccolta, dopo aver sentito il parere  delle  organizzazioni  professionali e degli enti ed istituti interessati.",    leggi:      "La  produzione  unitaria  massima  consentita di "Nocciola del Piemonte"  o "Nocciola Piemonte" e' fissata in 3.500 kg/ha di coltura specializzata.    All'art. 5, anziche':      "Albo  noccioleti  -  I noccioleti idonei alla produzione della "Nocciola  del  Piemonte"  saranno  inseriti  in  un  apposito  albo, attivato,   aggiornato   e  pubblicato  dalle  camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.",    leggi:      "Elenco  noccioleti - I noccioleti idonei alla produzione della "Nocciola  del  Piemonte"  o  "Nocciola Piemonte" sono iscritti in un apposito  elenco  tenuto  dall'Organismo di controllo di cui all'art. 9.".    Art. 7, comma 1, lettera a), anziche':      "a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo;",    leggi:        "a)  per  prodotto  in  guscio: in sacchi di tessuto idoneo a tutti i livelli di commercializzazione o, eccezionalmente, allo stato sfuso  nella  sola fase di prima di commercializzazione intercorrente tra il produttore agricolo e il primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento;".    Art. 7, comma 1, lettera b), anziche':      "b)  per  prodotto  sgusciato,  in sacchi di carta o di tessuto idoneo o in scatole di cartone.",    leggi:      "b)   per   prodotto   sgusciato,  semilavorato  e  finito:  in confezioni  idonee  ad  uso  alimentare,  anche  a  seguito della sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualita'.".    Art. 7, comma 2, anziche':      "In   tutti   i   casi   i   contenitori   in  cui  avviene  la commercializzazione   dovranno  essere  sigillati  in  modo  tale  da impedire  che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.",    leggi:      "Il   prodotto   di   cui   alla   lettera   b)   puo'   essere commercializzato  solo  se  preconfezionato  o  confezionato all'atto della vendita".    All'art. 7, comma 3, anziche':      "Sui  contenitori stessi dovranno essere indicate, in caratteri di  stampa delle medesime dimensioni, le diciture "Nocciola Piemonte" e  "Indicazione  geografica  protetta",  oltre  agli  estremi atti ad individuare:        nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;        annata di produzione delle nocciole contenute;        peso lordo all'origine.",    poiche'  tale  comma, relativo all'etichettatura, viene riportato nell'apposito art. 8 del nuovo disciplinare,    leggi:      "Art.  8  -  Etichettatura  - comma 1 - Sulle confezioni devono essere  indicate  le  diciture  "Nocciola  del  Piemonte" o "Nocciola Piemonte"  eventualmente seguita da "Indicazione geografica protetta" o  "IGP", e il nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore. L'indicazione  dell'annata  di  raccolta  delle nocciole contenute e' obbligatoria per il prodotto in guscio o sgusciato".    L'art. 7, comma 4:      "A richiesta dei produttori interessati puo' essere autorizzato un  simbolo  grafico  relativo  all'immagine artistica, eventualmente compresa  la  base  colorimetrica,  del  logo  figurativo  o logotipo specifico  ed  univoco  da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica.", e' soppresso.    L'art. 8, comma 1:      "E'  fatto  divieto  di  usare,  con  la  denominazione  di cui all'art.   1,   qualsiasi   altra   denominazione  ed  aggettivazione aggiuntiva,  fatta  salva  la menzione varietale "Tonda Gentile delle Langhe , e' riportato all'art. 8, comma 3, del nuovo disciplinare.    L'art. 9:      "Chiunque  produce, pone in vendita, o comunque utilizza per la trasformazione,  con la denominazione "Nocciola Piemonte" un prodotto che  non  risponda  alle  condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti nel presente  disciplinare di produzione e' punito a norma degli articoli 515  e  516  del codice penale e dell'art. 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.", e' sostituito dal seguente testo:      "art.  9 - Organismo di controllo - I controlli di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono effettuati dall'Organismo di controllo autorizzato.". B)   PROPOSTA   DI   DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA  INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA "NOCCIOLA DEL PIEMONTE" O "NOCCIOLA PIEMONTE".                               Art. 1                          Nome del prodotto    L'indicazione  geografica  protetta  "Nocciola  del  Piemonte"  o "Nocciola  Piemonte"  e'  riservata  ai frutti in guscio, sgusciati e semilavorati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.    E'  altresi'  consentito  l'utilizzo della Indicazione geografica protetta   "Nocciola   del  Piemonte"  o  "Nocciola  Piemonte"  nella designazione,  presentazione  e pubblicita' dei preparati nei quali i prodotti  di  cui  al  comma 1 sono presenti in esclusiva, rispetto a prodotti  dello  stesso  tipo,  tra gli ingredienti caratterizzanti e tali da valorizzarne la qualita'.                               Art. 2.                              Cultivar    La  denominazione  "Nocciola  del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" designa  il  frutto  della  cultivar di nocciolo "Tonda Gentile delle Langhe",  coltivato  nel  territorio  idoneo  della regione Piemonte, definito nel successivo art. 3.                               Art. 3.                         Area di produzione    La  zona  di produzione della "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte"  comprende  il  territorio della regione Piemonte atto alla coltivazione del nocciolo ed e' cosi' determinato:      provincia  di  Alessandria  -  intero  territorio  dei seguenti comuni:        Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alfiano Natta, Alice Bel   Colle,   Altavilla   Monferrato,   Arquata  Scrivia,  Avolasca, Basaluzzo,  Belforte  Monferrato,  Bergamasco,  Berzano  di  Tortona, Bistagno,   Borghetto  di  Borbera,  Borgoratto  Alessandrino,  Bosco Marengo,  Bosio,  Brignano Frascata, Cabella Ligure, Camagna, Camino, Cantalupo  Ligure,  Capriata  d'Orba,  Carbonara  Scrivia, Carentino, Carezzano,  Carpeneto,  Carrega  Ligure,  Carrosio,  Cartosio,  Casal Cermelli,  Casaleggio  Boiro,  Casale  Monferrato,  Casasco,  Cassano Spinola,   Cassine,  Cassinelle,  Castellania,  Castellazzo  Bormida, Castelletto    d'Erro,   Castelletto   d'Orba,   Castelletto   Merli, Castelletto  Monferrato,  Castelnuovo Bormida, Castelspina, Cavatore, Cellamonte,  Cereseto  Monferrato,  Cerreto  Grue,  Cerrina, Conzano, Costa  Vescovato,  Cremolino,  Cuccaro  Monferrato,  Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fresconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello   Monferrato,   Fresonara,  Frugarolo,  Fubine,  Gabiano, Gamalero,  Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Lerma,  Lu,  Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare,   Mombello  Monferrato,  Momperone,  Moncestino,  Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui,   Montegioco,  Montemarzino,  Morbello,  Mornese,  Morsasco, Murisengo,  Novi  Ligure, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada. Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto,  Parodi  Ligure,  Pasturana,  Pecetto di Valenza, Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco,  Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccaforte   Ligure,  Rocca  Grimalda,  Rocchetta  Ligure,  Rosignano Monferrato,  Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San  Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano,  Sarezzano,  Serralunga  di  Crea,  Serravalle  Scrivia, Sezzadio,  Silvano  d'Orba,  Solero,  Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto  Scrivia,  Stazzano,  Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia,  Terzo,  Tortona,  Treville,  Trisobbio,  Valenza, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.      provincia di Asti - intero territorio dei seguenti comuni:        Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri,   Belveglio,  Berzano  di  San  Pietro,  Bruno,  Bubbio, Buttigliera   d'Asti,   Calamandrana,   Calliano,  Colosso,  Camerano Casasco,   Canelli,   Cantarana,   Capriglio,   Casorzo,  Cassinasco, Castagnole  delle  Lanze,  Castagnole  Monferrato,  Castel  Boglione, Castell'Alfero,  Castelletto  Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo,  Castelnuovo  Calcea,  Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Cellarengo,   Celle  Enomondo,  Cerreto  d'Asti,  Cinaglio,  Cisterna d'Asti,   Coazzolo,   Cocconato,  Colcavagno,  Corsione,  Cortandone, Cortanze,  Cortazzone,  Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico,  Dusino  San  Michele,  Ferrere,  Fontanile,  Frinco,  Grana, Grazzano   Badoglio,   Incisa  Scapaccino,  Isoia  d'Asti,  Loazzolo, Maranzana,  Maretto,  Moasca,  Mombaldone,  Mombaruzzo,  Mombercelli, Monale,  Monastero  Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone,   Montafia,   Montaldo   Scarampi,   Montechiaro   d'Asti, Montemagno,  Montiglio,  Morasengo,  Nizza  Monferrato, Olmo Gentile, Passerano  Marmorito,  Penango,  Piea,  Pino  d'Asti, Piova' Massaia, Portacomaro,   Quaranti,   Refrancore,   Revignasco  d'Asti,  Roatto, Robella,  Rocca  d'Arazzo,  Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro,  San  Damiano  d'Asti,  San  Giorgio  Scarampi,  San  Martino Alfieri,  San  Marzano  Oliveto,  San  Paolo  Solbrito,  Scandeluzza, Scurzolengo,  Serole,  Sessame,  Settime,  Soglio,  Tigliole,  Tonco, Tonengo,  Vaglio  Serra,  Valfenera,  Vesime,  Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano,  Villafranca  d'Asti,  Villanova d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.      provincia di Biella - intero territorio dei seguenti comuni:        Biella,  Bioglio,  Borriana,  Brusnengo, Camburzano, Candelo, Casapinta,  Castelletto Cervo, Cavaglia', Cerreto Castello, Cerrione, Cossato,  Crosa,  Curino,  Gaglianico,  Lessona,  Magnano, Masserano, Mezzana  Mortigliengo,  Mongrando,  Mosso  Santa  Maria, Mottalciata, Occhieppo  Inferiore,  Occhieppo  Superiore, Ronco Biellese, Roppolo, Sala  Biellese,  Sandigliano,  Soprana,  Sostegno,  Strona, Ternengo, Tollegno,  Torrazzo,  Valdengo,  Vallanzengo,  Valle Mosso, Valle San Nicolao,  Vigliano  Biellese,  Villa  del  Bosco,  Viverone,  Zimone, Zubiena, Zumaglia.      provincia di Cuneo - intero territorio dei seguenti comuni:        Aisone,  Alba,  Albaretto  Torre,  Alto,  Arguello, Bagnasco, Bagnolo  Piemonte,  Baldissero  d'Alba,  Barbaresco,  Barge,  Barolo, Bastia   Mondovi',   Battifollo,  Beinette,  Belvedere  Langhe,  Bene Vagienna,  Benevello,  Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Borgo San  Dalmazzo,  Bosia,  Bossolasco,  Boves, Bra, Briaglia, Brondello, Brossasco,   Busca,   Camerana,  Camo,  Canale,  Caprauna,  Caraglio, Caramagna   Piemonte,   Carde',   Carru',   Cartignano,  Casalgrasso, Castagnito,  Castellar, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino Tanaro,   Castelnuovo  di  Ceva,  Castiglione  Falletto,  Castiglione Tinella,  Castino, Cavallermaggiore, Ceresole d'Alba, Cerreto Langhe, Cervasca, Cervere, Ceva, Cherasco, Chiusa di Pesio, Ciglie', Cissone, Clavesana,  Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Diano D'Alba, Dogliani, Dronero, Envie,   Farigliano,  Faule,  Feisoglio,  Fossano,  Frabosa  Soprana, Frabosa  Sottana,  Frassino,  Gaiola,  Gambasca,  Garessio, Gorzegno, Gottasecca,  Govone,  Grinzane  Cavour,  Guarene, Igliano, Isasca, La Morra, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Lisio, Magliano Alfieri,  Magliano  Alpi, Mango, Manta, Marene, Margarita, Marsaglia, Martiniana  Po,  Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovi', Monesiglio, Monforte d'Alba,  Monta',  Montaldo  di  Mondovi',  Montaldo Roero, Montanera, Montelupo Albese, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monteu Roero, Montezemolo,  Monticello  d'Alba, Morozzo, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie,  Niella  Belbo,  Niella  Tanaro,  Novello,  Nucetto, Ormea, Paesana,  Pagno,  Pamparato,  Paroldo,  Perletto,  Perlo,  Peveragno, Pezzolo  Valle  Uzzone,  Pianfei,  Piasco,  Piobesi  d'Alba,  Piozzo, Pocapaglia, Polonghera, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello,  Rifreddo,  Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Roccabruna,  Rocca  Ciglie',  Rocca  de  Baldi, Roccaforte, Mondovi', Roccasparvera,  Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Rossana,  Sale  delle  Langhe,  Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo,  San  Benedetto Belbo, San Damiano Macra, Sanfre', Sanfront, San Michele Mondovi', Sant'Albano Stura, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano  Belbo,  Santo  Stefano  Roero, Scagnello, Serralunga d'Alba, Serravalle  Langhe,  Sinio,  Somano,  Sommariva  del Bosco, Sommariva Perno,  Torre  Bormida,  Torre  Mondovi',  Torresina,  Treiso, Trezzo Tinella,  Trinita', Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Verduno,   Verzuolo,  Vezza  d'Alba,  Vicoforte,  Vignolo,  Villanova Mondovi', Villar San Costanzo, Viola.      provincia di Novara - intero territorio dei seguenti comuni:        Agrate  Conturbia,  Ameno,  Arona, Bellinzago Novarese, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Borgo Ticino, Briga Novarese, Cameri,  Castelletto  Sopra  Ticino,  Cavallirio, Colazza, Comignago, Cureggio,   Divignano,  Dormelletto,  Fontaneto  d'Agogna,  Galliate, Gattico,  Ghemme, Gozzano, Gnignasco, Invonio, Lesa, Maggiora, Marano Ticino,  Massino  Visconti,  Meina,  Mezzomerico,  Nebbiuno, Oleggio, Oleggio  Castello,  Paruzzaro,  Pisano,  Pogno,  Pombia, Prato Sesia, Romagnano  Sesia,  San  Maurizio  d'Opaglio, Sizzano, Soriso, Varallo Pombia, Veruno.      provincia di Torino - intero territorio dei seguenti comuni:        Aglie',  Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Almese, Alpignano, Andezeno,  Arignano, Avigliana, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese,   Baldissero  Torinese,  Bollengo,  Borgiallo,  Borgofranco d'Ivrea,   Borgomasino,  Borgone  di  Susa,  Bosconero,  Bricherasio, Brozolo,   Bruino,   Brusasco,  Bruzolo,  Buriasco,  Burolo,  Busano, Bussoleno,  Buttigliera  Alta, Cafasse, Cambiano, Campiglione-Fenile, Candia  Canavese, Canischio, Cantalupa, Caprie, Caravino, Carmagnola, Casal  Borgone,  Caselette, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra,    Castiglione   Torinese,   Cavagnolo,   Cavour,   Chianocco, Chiaverano,  Chieri,  Chiesanuova,  Chiomonte,  Chiusa  San  Michele, Ciconio,  Cintano,  Cinzano,  Coassolo  Torinese,  Coazze, Colleretto Castelnuovo,  Colleretto  Giocosa,  Condove, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Cuorgne', Exilles, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese,  Forno  Canavese,  Front,  Frossasco,  Garzigliana, Gassino Torinese,  Germagnano,  Giaveno,  Givoletto, Gravere, Grosso, Inverso Pinasca,  Isolabella,  Issiglio,  Ivrea,  La  Cassa,  Lanzo Toninese, Lauriano,  Lessolo, Levone, Loranze', Lugnacco, Luserna San Giovanni, Lusernetta,  Lusiglie',  Macello, Maglione, Marentino, Mathi, Mattie, Mazze',  Meana  di  Susa,  Mercenasco, Moncalieri, Montaldo Torinese, Montalenghe,  Montalto  Dora,  Monteu da Po, Moriondo Toninese, Nole, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Osasco, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella,  Pavarolo,  Pavone Canavese, Pecco, Pecetto Torinese, Penosa Argentina,   Perosa   Canavese,  Pertusio,  Pinasca,  Pinerolo,  Pino Toninese,  Piossasco, Piverone, Poirino, Porte, Pralormo, Prarostino, Prascorsano,  Pratiglione,  Quagliuzzo,  Rivalba, Riva Presso Chieri, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarosso, Rocca Canavese, Roletto, Romano Canavese,   Rosta,  Rubiana,  Rueglio,  Salassa,  Salerano  Canavese, Samone,  San  Benigno  Canavese,  San Colombano Belmonte, San Didero, Sangano,  San  Germano  Chisone, San Giorgio Canavese, San Giorgio di Susa,  San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Mauro Torinese, San  Pietro  Val  di  Lemina,  San  Ponso,  San  Raffaele Cimena, San Sebastiano  da  Po, San Secondo di Pinerolo, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino  di Susa, Santena, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo   Vittone,   Strambinello,  Strambino,  Susa,  Torino,  Torre Canavese,  Trana,  Trofarello, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Vallo Torinese,   Valperga,   Varisella,  Vauda  Canavese,  Verrua  Savoia, Vestigne',   Vialfre',  Vidracco,  Villanova  Canavese,  Villarbasse, Villar   Dora,   Villar   Fioccardo,  Villar  Perosa,  Villastellone, Vistrorio, Volpiano.      provincia di Vercelli - intero territorio dei seguenti comuni:        Alice  Castello,  Borgosesia, Cellio, Gattinara, Ghislarengo, Lenta, Lozzolo, Moncrivello, Roasio, Serravalle Sesia, Valduggia.                               Art. 4.                             Produzione    Le condizioni ambientali di coltura dei noccioleti destinati alla produzione  di  "Nocciola  del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" devono essere  quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire al prodotto  che  ne deriva le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti  di  impianto e le forme di allevamento devono essere quelli in uso  generalizzato  e riconducibili alla coltivazione a cespuglio ed, eccezionalmente, "monocaule", con una densita' variabile tra le 200 e le   400   piante  ad  ettaro.  Per  gli  impianti  realizzati  prima dell'entrata  in vigore del decreto di riconoscimento 2 dicembre 1993 e'  consentita  una densita' massima di 500 piante ad ettaro. Le cure colturali ed i sistemi di potatura e di raccolta devono essere quelli generalmente  usati  e,  in special modo per i nuovi impianti, devono essere atti a non modificare le caratteristiche dei frutti.    La  produzione  unitaria  massima  consentita  di  "Nocciola  del Piemonte"  o "Nocciola Piemonte" e' fissata in 3.500 kg/ha di coltura specializzata.    La  eventuale  conservazione  della  "Nocciola  del  Piemonte"  o "Nocciola  Piemonte",  al fine di dilazionare la commercializzazione, deve essere effettuata secondo i metodi tradizionali.                               Art. 5.                          Elenco noccioleti    I noccioleti idonei alla produzione della "Nocciola del Piemonte" o  "Nocciola  Piemonte"  sono  iscritti  in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di controllo di cui all'art. 9.                               Art. 6.                           Caratteristiche    La  "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" deve rispondere alle seguenti caratteristiche merceologiche:      forma    della    nocula:    sub-sferoidale    o   parzialmente sub-sferoidale, trilobata;      dimensioni  non  molto uniformi, con calibri prevalenti da 17 a 21 mm;      guscio di medio spessore, di color nocciola mediamente intenso, di  scarsa lucentezza, con tomentosita' diffuse all'apice e striature numerose, ma poco evidenti;      seme   di   forma  variabile  (sub-sferoidale,  tetraedrica  e, talvolta,  ovoidale);  colore  piu'  scuro  del  guscio;  per lo piu' ricoperto  da fibre, con superficie corrugata e solcature piu' o meno evidenti;  dimensioni piu' disformi rispetto alla nocciola in guscio; perisperma  di  medio spessore, ma di eccellente distaccabilita' alla tostatura;  tessitura compatta e croccante; sapori ed aromi finissimi e  persistenti; resa alla sgusciatura variabile, ma comunque compresa tra il 40% ed il 50%.                               Art. 7.                         Commercializzazione    La  commercializzazione della "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" deve avvenire secondo le seguenti modalita':      a) per  prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo a tutti i livelli di commercializzazione o, eccezionalmente, allo stato sfuso nella  sola fase di prima di commercializzazione intercorrente tra il produttore  agricolo  e  il  primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento;      b) per prodotto sgusciato, semilavorato e finito: in confezioni idonee  ad  uso  alimentare,  anche a seguito della sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualita'.    Il  prodotto  di cui alla lettera b) puo' essere commercializzato solo se preconfezionato o confezionato all'atto della vendita.                               Art. 8.                            Etichettatura    Sulle  confezioni  devono  essere indicate, le diciture "Nocciola del   Piemonte"  o  "Nocciola  Piemonte",  eventualmente  seguita  da "Indicazione geografica protetta" o "IGP", e il nome, ragione sociale ed   indirizzo   del  confezionatore.  L'indicazione  dell'annata  di raccolta  delle nocciole contenute e' obbligatoria per il prodotto in guscio o sgusciato.    Deve  figurare  inoltre  la  dizione "Prodotto in Italia", per le partite destinate all'esportazione.    E'  fatto  divieto di usare, con la denominazione di cui all'art. 1,  qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva, fatta salva la menzione varietale "Tonda Gentile delle Langhe".                               Art. 9.                       Organismo di controllo    I  controlli  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono effettuati dall'Organismo di controllo autorizzato.  |