| Gazzetta n. 255 del 2 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2001, n. 395 |  
| Recepimento  della  direttiva  99/32/CE  relativa  alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi. |  
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  Visto l'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349;  Visto l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio  1988,  n.  203,  concernente  norme  in  materia  di qualita' dell'aria,   relativamente   a  specifici  agenti  inquinanti,  e  di inquinamento  prodotto  dagli  impianti  industriali,  pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 giugno 1988;  Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  8  maggio  1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989 recante limitazioni  delle  emissioni  nell'atmosfera  di  taluni  inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 2 ottobre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 276 del 25 novembre  1995 recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei   combustibili   aventi   rilevanza   ai  fini  dell'inquinamento atmosferico,   nonche'   delle   caratteristiche  tecnologiche  degli impianti di combustione;  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 14 novembre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 279 del 29 novembre   1995,   recante  recepimento  della  direttiva  93/12/CEE, relativa al tenore di zolfo nei combustibili liquidi;  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23 novembre  2000, n. 434, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31  gennaio  2001,  recante  recepimento della direttiva 98/70/CE del Consiglio del 28 dicembre 1998 relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;  Vista  la  direttiva  99/32/CE  del  Consiglio  del  26 aprile 1999 relativa  alla  riduzione  del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  161/01,  espresso nell'adunanza del 13 giugno 2001;  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio,  di  concerto  con  il  Ministro della salute, sentito il Ministro delle attivita' produttive;                             A d o t t a                      il seguente regolamento:                               Art. 1.                        Campo di applicazione  1.   Il   presente  decreto  disciplina  il  tenore  di  zolfo  dei combustibili  liquidi,  di  cui  al successivo articolo 3, al fine di ridurre  le  emissioni  di  anidride  solforosa  derivanti dalla loro combustione  e  di diminuire gli effetti nocivi di tali emissioni per le persone e l'ambiente. 
                               Avvertenza:    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.    - Per   le   direttive   CEE   vengono  forniti  gli  estremi  di pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee (GUCE). Note alle premesse:    - La  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  reca:  "Istituzione  del Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia di danno ambientale". L'art. 2, commi 2 e 3, recita:    "2.  Con  decreti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro della  sanita'  e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per  zone  particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi   rilievo   ai   fini   dell'inquinamento   atmosferico,   dei combustibili   e   dei   carburanti,   nonche'   le   caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.    3.  Le  disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966,  n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore  fino  alle  date  che  saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma.".    - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  reca  norme  in  materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici   agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento  prodotto  dagli impianti  industriali. L'art. 16 recita:     "Art. 16. - 1. Entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono stabiliti,  ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n.  349,  le  caratteristiche  dei  combustibili  destinati ad essere utilizzati  negli impianti in relazione alle finalita' e ai contenuti del presente decreto.".    - La direttiva 1999/32/CE e' pubblicata nella GUCE 11 maggio 1999 n. L 121.    - La direttiva 93/2/CEE e' pubblicata nella GUCE 27 marzo 1993 n. L 74.
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|   |                                 Art. 2.                             Esclusioni  1. Il presente decreto non si applica:    a)  ai  combustibili  liquidi  derivati  dal petrolio usati nella navigazione  marittima,  salvo quelli che rientrano nell'ambito della definizione di cui al successivo articolo 3, comma 1, lettera c);    b)  al  gasolio marino utilizzato dalle navi che attraversano una frontiera con un Paese terzo;    c)  ai  combustibili  destinati  alla  trasformazione prima della combustione finale;    d) ai combustibili usati ai fini di trasformazione nell'industria della raffinazione.  |  
|   |                                 Art. 3.                             Definizioni  1. Ai sensi del presente decreto si intende per:    a)  olio  combustibile  pesante:  qualsiasi  combustibile liquido derivato  dal  petrolio  del  codice  NC 2710 00 71-2710 00 78 ovvero qualsiasi  combustibile  liquido  derivato  dal  petrolio, escluso il gasolio  di  cui  alle  successive  lettere  b) e c), che, per i suoi limiti  di  distillazione,  rientra  nella  categoria  di oli pesanti destinati  ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume,  comprese  le perdite, si distilla a 250 oC secondo il metodo ASTM  D86,  anche  nel  caso  in cui la distillazione non puo' essere determinata secondo il predetto metodo;    b)  gasolio: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del  codice NC 2710 00 67 o 2710 00 68, ovvero qualsiasi combustibile liquido   derivato   dal   petrolio   che,   per  i  suoi  limiti  di distillazione,  rientra nella categoria dei distillati medi destinati ad  essere usati come combustibile o carburante e di cui almeno l'85% in  volume,  comprese  le  perdite,  si  distilla a 350 oC secondo il metodo  ASTM  D86.  Sono  esclusi dalla presente definizione i gasoli specificati  nel  codice NC 2710 00 66, utilizzati per le automotrici ferroviarie  e per i veicoli a propulsione autonoma di cui ai decreti del  Ministro  dell'ambiente  del  28  dicembre  1991, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 4 del 7 gennaio 1992,  che  recepisce  la  direttiva 91/441/CEE, e del 5 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 229, del 30 settembre 1989, che recepisce la direttiva 88/77/CEE, e di cui ai  decreti  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione del 20 dicembre  1999,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  32  del  9  febbraio  2000, che recepisce la direttiva 97/68/CE,  e  del 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale, n. 99, del 30 aprile 1994, che recepisce la direttiva  92/61/CEE,  e  loro  successive  modificazioni, nonche' al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 133, del  16  maggio  1981,  recante  norme  di attuazione della direttiva 77/537/CEE.    c)  gasolio  marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo che corrisponde alla definizione di cui alla lettera b) ovvero che ha una viscosita'  o  densita'  che  rientri  nei  limiti della viscosita' o densita'  definiti  per  i  distillati  marini nella tabella dell'ISO 8217-1996,  ad  esclusione  di  quello utilizzato per le imbarcazioni destinate   alla   navigazione   interna  per  il  quale  valgono  le disposizioni  di  cui  al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434;    d)  metodo  ASTM:  i metodi stabiliti dalla "American Society for Testing   and  Materials"  nell'edizione  1976  delle  definizioni  e specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;    e)  impianto di combustione: qualsiasi apparato tecnico nel quale i combustibili vengono ossidati al fine di usare il calore prodotto;    f)  navigazione  interna:  navigazione  su laghi, fiumi, canali e altre acque interne. 
                               Note all'art. 3:    - La direttiva 91/441/CEE e' pubblicata nella GUCE 30 agosto 1991 n. L 242.    - La direttiva 88/77/CEE e' pubblicata nella GUCE 9 febbraio 1988 n. L 36.    - La  direttiva  97/68/CEE  e'  pubblicata nella GUCE 27 febbraio 1998 n. L 59.    - La  direttiva 92/61/CEE e' pubblicata nella GUCE 10 agosto 1992 n. L 225.    - La direttiva 77/537/CEE e' pubblicata nella GUCE 29 agosto 1977 n. L 220.    - Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23 novembre  2000,  n.  434, reca: "Recepimento della direttiva 98/70/CE del  Consiglio  del  28  dicembre  1998, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel".
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|   |                                 Art. 4.       Tenore massimo di zolfo nell'olio combustibile pesante  1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, il tenore massimo di zolfo negli oli combustibili pesanti non puo' superare l'1.00 per cento in massa, fatti  salvi  i casi per i quali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995, e' obbligatorio l'utilizzo di  oli  combustibili  pesanti  con  un  tenore  massimo di zolfo non superiore allo 0.3 per cento in massa.  2.  In  deroga  a  quanto  previsto  al comma 1, limitatamente alle tipologie  di impianti previste dal citato decreto 2 ottobre 1995 per le  quali  e'  ammesso  l'uso  di  oli combustibili pesanti aventi un tenore  massimo  di zolfo superiore all'1.00 per cento in massa e nel rispetto  dei tenori massimi di zolfo stabiliti dal medesimo decreto, e'  consentito,  fatto  salvo l'adeguato controllo delle emissioni da parte  delle  competenti autorita', l'uso di oli combustibili pesanti aventi  un  tenore  massimo  di zolfo superiore all'1.00 per cento in massa:    a)  agli  impianti  di  combustione  che  rientrano  nel campo di applicazione  del decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989, a condizione  che  siano  rispettati  i  valori limite di emissione per l'anidride solforosa previsti dall'articolo 3 e dall'allegato 2 dello stesso decreto;    b)  agli  impianti di combustione non ricompresi nella precedente lettera a) ubicati nelle raffinerie di oli minerali, a condizione che rispettino  i  valori  limite  di  emissione per l'anidride solforosa fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e purche', in ogni caso, la media  mensile  delle  emissioni  di  anidride solforosa di tutti gli impianti della raffineria, esclusi quelli di cui alla lettera a), non superi,   indipendentemente   dal   tipo   di  combustibile  e  dalle combinazioni di combustibile utilizzati, un valore pari a 1700 mg/Nm3 riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3 per cento per  i combustibili gassosi e liquidi, al 6 per cento per il carbone, all'11 per cento per gli altri combustibili solidi e al 15 per cento    per  le  turbine  a  gas,  anche  se accoppiate con una caldaia a    recupero; c) agli impianti di combustione non ricompresi alle precedenti lettere  a)  e  b),  a  condizione  che rispettino i valori limite di emissione  per l'anidride solforosa fissati ai sensi dell'articolo 3, comma  2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.  203,  e  purche' detto valore limite non sia superiore a 1700 mg/ Nm3  riferito  ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3 per cento.  3.    Gli    oli   combustibili   pesanti   destinati   ad   essere commercializzati  o  utilizzati  in  emulsione con acqua non possono, comunque,  avere  un  tenore  di zolfo superiore a quello previsto ai commi 1 e 2.  4.  Nei  casi  di  cui al comma 2, l'autorita' competente specifica nell'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio  1988,  n.  203,  il  valore  limite di emissione per l'anidride solforosa. 
                               Note all'art. 4:    - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995   reca:  "Disciplina  delle  caratteristiche  merceologiche  dei combustibili  aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonche'   delle   caratteristiche   tecnologiche  degli  impianti  di combustione.".    - Il  decreto  ministeriale  8  maggio  1989  reca:  "Limitazione dell'emissione  nell'atmosfera  di  taluni  inquinanti  originati dai grandi impianti di combustione.".     - L'art. 3, comma 2, del citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 203 del 1988, recita:    "2.  Con  decreto  del  Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri   della   sanita'   e   dell'industria,   del   commercio  e dell'artigianato,  sentita  la Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:      a) le  linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione;      b) i  metodi  di  campionamento,  analisi  e  valutazione degli inquinanti e dei combustibili;      c) i  criteri  per  l'utilizzazione  delle  migliori tecnologie disponibili;      d) i  criteri  temporali  per  l'adeguamento  progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto.".
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|   |                                 Art. 5.                 Tenore massimo di zolfo nel gasolio  1.  Il  tenore  massimo di zolfo nei gasoli, inclusi quelli marini, non puo' superare:    a)  lo 0.20 per cento in massa a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto;    b) lo 0.10 per cento in massa a partire dal 1 gennaio 2008.  |  
|   |                                 Art. 6.                  Prescrizioni per zone particolari  1.  Le  regioni,  qualora, nell'ambito dei piani e programmi di cui all'articolo  8,  comma  3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351,  individuino  come  misura necessaria per il conseguimento degli obbiettivi  dei piani stessi la riduzione delle emissioni di biossido di  zolfo  e  di  materiale  particolato  prodotte  dagli impianti di combustione  dei  natanti  in  sosta  nei  porti ubicati nelle zone o agglomerati  di  cui  all'articolo  8,  comma 1, dello stesso decreto legislativo,  possono  richiedere  al Ministero dell'ambiente e della tutela   del  territorio  la  fissazione  di  particolari  specifiche tecniche per i combustibili di cui ai precedenti articoli 2, comma 1, lettera  a),  e  3,  comma  1, lettera c), utilizzati dai natanti nei periodi  di  sosta in porto. In tal caso il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del territorio provvede a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349. 
                               Note all'art. 6:    - Il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 reca: "Attuazione della  direttiva  96/62/CE  in  materia  di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente". L'art. 8, comma 3, recita:    "3.  Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano  un  piano  o  un programma per il raggiungimento dei valori limite  entro  i  termini  stabiliti  ai  sensi dell'art. 4, comma 1, lettera  c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti  supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione.".    - Per  l'art.  2,  comma 2, della legge n. 349 del 1986 vedi note alle premesse.
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|   |                                 Art. 7.          Mutamenti nell'approvvigionamento di combustibili  1.  Con  decreto emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del   territorio,  di  concerto  con  il  Ministero  delle  attivita' produttive  e  con  il Ministero della sanita', previa autorizzazione resa  dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo  5  della direttiva  1999/32/CE  del  26  aprile 1999, possono essere stabiliti valori   limite   massimi   per  il  contenuto  di  zolfo  negli  oli combustibili  pesanti  o  nel  gasolio,  incluso  quello marino, piu' elevati  rispetto  a  quelli  fissati  nei  precedenti articoli 4 e 5 qualora,  a  causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non  sia  possibile  rispettare  l'applicazione  dei  predetti valori limite massimi del tenore di zolfo. 
                               Note all'art. 7:    - Per la direttiva 1999/32/CE vedi note alle premesse. L'articolo 5 recita:    "Art.  5  (Mutamenti  nell'approvvigionamento  di  combustibili). - Qualora un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di greggio, di  prodotti  petroliferi, o di altri idrocarburi renda difficile per uno  Stato  membro  l'applicazione  dei  limiti massimi del tenore di zolfo  di  cui  agli articoli 3 e 4, detto Stato membro ne informa la Commissione.  La  Commissione  puo'  autorizzare l'applicazione di un limite  piu'  elevato  sul  territorio  di detto Stato membro, per un periodo  non  superiore  a  sei  mesi  e notifica la sua decisione al Consiglio  e  agli  Stati  membri. Ogni Stato membro puo' deferire al Consiglio,   entro  un  mese,  la  decisione  della  Commissione.  Il Consiglio,  deliberando  a maggioranza qualificata, puo' adottare una decisione differente entro due mesi.
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|   |                                 Art. 8.                       Campionamento e analisi  1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli   4   e  5,  i  controlli  sul  tenore  di  zolfo  nell'olio combustibile  pesante,  nel  gasolio e nel gasolio marino immessi sul mercato  sono  effettuati dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte dirette, a partire dal 1 gennaio 2001, sulle partite prodotte in  Italia  e su quelle importate. Il campionamento e' effettuato con una  frequenza  sufficiente  e  secondo  modalita'  che assicurino la rappresentativita' dei campioni rispetto al combustibile esaminato.  2.  Il  metodo  di  riferimento per la determinazione del tenore di zolfo  nell'olio  combustibile pesante e nel gasolio marino e' quello definito  dai  metodi  ISO  8754  -  edizione 1992 - e EN ISO 14596 - edizione 1998.  3.  Il  metodo  di  riferimento per la determinazione del tenore di zolfo  nel  gasolio e' quello definito dai metodi EN 24260 - edizione 1987, ISO 8754 - edizione 1992 - e EN ISO 14596 - edizione 1998.  4.  Per l'arbitrato e' utilizzato il metodo EN ISO 14596 - edizione 1998.  L'interpretazione  statistica dei risultati della verifica del tenore  di zolfo dei gasoli e' effettuata secondo la norma ISO 4259 - edizione 1992.  |  
|   |                                 Art. 9.                 Relazione alla Commissione europea  1.  Le  raffinerie ed i depositi fiscali inviano annualmente, entro il  31  marzo,  all'Agenzia  per  la protezione dell'ambiente e per i servizi  tecnici  informazioni  sui  quantitativi di oli combustibili pesanti   e  di  gasolio,  incluso  il  gasolio  marino,  prodotti  o importati,   nonche'   sul   relativo   tenore  di  zolfo.  Le  prime informazioni  relative al 2001 sono inviate entro il 31 marzo 2002. I gestori  degli  impianti  di  cui  all'articolo  4,  comma 2, inviano annualmente,  entro  il  31  marzo,  all'Agenzia  per  la  protezione dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici le informazioni inerenti i quantitativi  ed  il  tenore  di zolfo degli oli combustibili pesanti utilizzati. Le prime informazioni relative al 2001 sono inviate entro il 31 marzo 2002.  2.  L'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per i servizi tecnici,  sulla  base dei risultati dei controlli di cui all'articolo 8,  comma  1,  e delle informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, trasmette  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro  il  31  maggio di ogni anno, una relazione sul tenore di zolfo dei   combustibili   liquidi  disciplinati  dal  presente  decreto  e utilizzati  nell'anno civile precedente, nonche' sulle deroghe di cui all'articolo  4,  comma  2.  La  prima  relazione relativa al 2001 e' trasmessa entro il 31 maggio 2002.  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio inoltra alla  Commissione  europea,  entro  il  30  giugno di ciascun anno, a partire dal 2002, la relazione di cui al comma 3.  |  
|   |                                Art. 10.                             Abrogazioni  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'  abrogato  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, recante recepimento della direttiva 93/12/CEE relativa al tenore di zolfo in taluni combustibili liquidi.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Roma, 7 settembre 2001
                Il Presidente del Consiglio dei Ministri                             Berlusconi
         Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio                              Matteoli
                        Il Ministro della salute                               Sirchia
  Visto, il Guardasigilli: Castelli  Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2001  Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 245  |  
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