Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2001 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 settembre 2001, n. 342 |
Testo del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 208 del 7 settembre 2001), coordinato con la legge di conversione 25 ottobre 2001, n. 394, recante: "Misure urgenti perl'interruzione tecnica dell'attivita' di pesca nel 2001.". |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra isegni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Per l'anno 2001, ai fini della tutela dell'incremento delle risorse alieutiche, e' istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di trenta giorni di interruzione tecnica, del minimo monetario garantito agli imbarcati e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali. 2. Le modalita' di attuazione e di erogazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare. 3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 27 miliardi per l'anno 2001, si provvede con le disponibilita' finanziarie del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A tale fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2001. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari): "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.". |
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alla Camere per la conversione in legge. |
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