IL CONSIGLIO  Premesso;  Con   note  del  15  giugno  2001  e  del  2  agosto  2001,  l'ANCE (Associazione  nazionale  costruttori  edili)  chiedeva  l'avviso  di questa  Autorita'  per  la vigilanza sui lavori pubblici in merito ad alcune  specifiche  questioni concernenti l'istituto della cosiddetta "finanza  di  progetto", di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge  quadro  sui  lavori  pubblici  11  febbraio  1994,  n.  109  e successive modificazioni.  In  particolare,  l'Associazione,  con la prima delle citate note - premesso  che  alcune sue articolazioni periferiche avevano sollevato il   problema   del  rifiuto  delle  banche  ad  asseverare  i  piani economico-finanziari dei promotori e che tale comportamento scaturiva dal  fatto  che si riteneva che l'Autorita', nell'atto di regolazione n.  34  del  18 luglio 2000, avesse affermato la natura pubblicistica dell'attivita'  di  asseveramento,  che,  invece,  era  negata  dagli istituti  di credito - chiedeva che venisse indicata, con chiarezza e tempestivita',  una  soluzione interpretativa in grado di superare la situazione di stallo che si era venuta in tal modo a determinare.  Inoltre,  con  la  seconda  istanza  l'Associazione dei costruttori chiedeva   di   conoscere   l'avviso   dell'Autorita'   di  vigilanza sull'ammissibilita'  di  una  proposta formulata da alcune imprese le quali  si riservavano, in caso di avvenuto accoglimento dell'istanza, di  formalizzare  l'associazione,  e  che,  successivamente, avessero formulato una proposta unitaria sottoscritta da tutti i componenti la costituenda  associazione, senza tuttavia specificare alcun impegno a conferire  mandato  collettivo  speciale  con rappresentanza a quella indicata come capogruppo.  Secondo  l'ANCE la proposta, in tal modo formulata, dovrebbe essere considerata   ugualmente  ammissibile,  anche  se  il  dato  testuale dell'art.   13,  comma  5,  della  menzionata  legge  n.  109/1994  e successive  modificazioni,  potrebbe  indurre a ritenere diversamente dal  momento  che,  pur in mancanza di una esplicita formalizzazione, l'anzidetto impegno alla costituzione dell'ATI ed al conferimento del mandato  si ricaverebbe in maniera inequivoca dall'avvenuta congiunta sottoscrizione   della   proposta.   A   cio'   si  aggiungerebbe  la considerazione   secondo   cui   dalla   disciplina   legislativa   e regolamentare   dell'istituto,   sembrerebbe  emergere  l'indicazione secondo  cui  il  soggetto  che,  all'esito del procedimento, risulti affidatario  della concessione soltanto alla data di tale affidamento dovrebbe  possedere  i requisiti di qualificazione di cui all'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, eventualmente   anche  ampliando  o  integrando  con  altri  soggetti l'iniziale compagine associativa.  La  stessa ANCE, con ulteriore nota del 28 giugno 2001, trasmetteva un  documento  contenente  "osservazioni  e  proposte" in merito alla procedura  relativa  alla  "finanza  di  progetto",  approvato  nella riunione  del  14  giugno  2001  dal Comitato di presidenza dell'ANCE medesima.  Altro  quesito concernente l'istituto in esame veniva formulato dal comune  di  Roma  con  nota  del  23  luglio  2001, relativamente, in particolare, alla possibilita' di realizzare un nuovo mercato coperto e relativi parcheggi con la procedura del "project financing", con la peculiarita'  della  previsione  convenzionale  di  trasferimento  al concessionario  di  aree  comunali  in  diritto  di superficie per la durata   di  novantanove  anni;  quesito,  peraltro,  gia'  formulato all'Unita' tecnica - Finanza di progetto istituita presso il CIPE, la quale  ha  suggerito  al  comune di acquisire su questo aspetto della normativa l'avviso dell'Autorita'.  Considerato;  Le  richieste  formulate  dall'ANCE  e  dal  comune  di  Roma, come riassunte  in  premessa,  costituiscono  occasione per l'Autorita' di vigilanza  per  manifestare  ulteriori  valutazioni  in  merito  alla disciplina delle opere pubbliche a finanziamento privato, di cui agli articoli 37-bis  e  seguenti  della  legge  n.  109/1994 e successive modificazioni.  Considerazioni,  peraltro, che vanno ad aggiungersi a quelle di cui all'atto  di  regolazione  n.  14  del  15  luglio  2001,  contenente "precisazioni   funzionali   ad   eliminare   le  remore  alla  piena operativita' del sistema della finanza di progetto" cui si rinvia con riferimento  alle  prospettate  difficolta' operative derivanti dalla qualificazione    in    termini   pubblicistici   dell'attivita'   di asseveramento da parte delle banche.  Cio'  premesso, va rilevato che in base all'art. 99 del regolamento di   attuazione  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 554/1999,  possono presentare proposte, oltre ai soggetti di cui agli articoli   10   (imprese   individuali,   anche  artigiane,  societa' commerciali, societa' cooperative, consorzi tra societa' cooperative, consorzi   tra  imprese  artigiane,  consorzi  stabili,  associazioni temporanee  di  concorrenti,  consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602  del codice civile, gruppo europeo di interesse economico) e 17, comma  1, lettera f) (societa' di ingegneria) della legge n. 109/1994 e  successive  modificazioni,  anche  i soggetti che "svolgono in via professionale attivita' finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di  consulenza  e  di  gestione  nel  campo  dei lavori pubblici o di pubblica  utilita'  e  dei  servizi  alla  collettivita'". Dal che si evince  come il legislatore abbia chiaramente inteso rendere ampia la sfera  di  coloro  cui  e' riconosciuta la possibilita' di presentare proposte  e  di  conseguenza estendere l'applicabilita' dell'istituto del  "project  financing",  oltre che ai soggetti costruttori-gestori anche   a   coloro  che  abbiano  sviluppato  funzioni  e  competenze finanziarie,  gestionali,  immobiliari  e  di  marketing maggiormente significative   in  operazioni  di  finanza  di  progetto  ovvero  in operazioni  di  realizzazione di opere pubbliche in generale. Possono pertanto  assumere  il  ruolo  di promotori anche imprese interessate indirettamente alla realizzazione del progetto, le banche e gli altri investitori  istituzionali,  i soggetti giuridici che offrono servizi di consulenza o di gestione nel campo dei lavori pubblici.  Il  regolamento richiede tuttavia per detti soggetti che gli stessi abbiano  partecipato  "negli  ultimi tre anni, in modo significativo, alla  realizzazione  di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta".  La  formulazione  prescelta,  ad avviso dell'ANCE, appare piuttosto generica  soprattutto  per  la locuzione "in modo significativo", che lascia ampio margine all'attivita' discrezionale dell'amministrazione ed  anche  per  la parte che si riferisce alla natura delle opere, in quanto  non  vi  e'  alcun riferimento oggettivo per poterne valutare l'assimilabilita'.  Al  riguardo  occorre rilevare che, nel caso si tratti di promotori non  costruttori-gestori,  il  riferimento  alla  natura  di opere in precedenza  realizzate  va  considerato  in  senso  ampio, poiche' si tratta  soprattutto  di  valutare le esperienze pregresse nel settore specifico  di  appartenenza  del soggetto promotore. Dette esperienze possono  anche  derivare  da  interventi  di natura diversa da quello oggetto  della  proposta,  purche'  attestino la capacita' in termini finanziari ovvero gestionali e di marketing del promotore stesso.  Si  ritiene,  in conclusione, sul punto corretta un'interpretazione del  dettato  normativo che consenta una maggiore apertura al mercato dei  promotori,  tanto  piu' che, a garanzia dell'amministrazione, e' posta  la  necessita'  che  il  promotore  stesso sia in possesso dei requisiti  propri del concessionario al momento dell' indizione della gara,  mentre  al  momento  della presentazione della proposta appare sufficiente  il possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.  Nel caso specifico rappresentato dall'ANCE, in cui siano firmatarie della  proposta  piu'  imprese  non  ancora formalmente associate, si ritiene  poi  che  le  stesse, poiche' singolarmente rientranti tra i soggetti  di  cui  all'art.  10  della  legge  quadro  n.  109/1994 e successive  modifi-cazioni  siano legittimate ad agire in qualita' di promotori.  Attesa  tuttavia  la  vincolativita' della proposta, sara' comunque necessario  che  il  promotore  non  in  possesso  dei  requisiti  di qualificazione  di  cui  all'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  554/1999,  si  obblighi  nei confronti della pubblica amministrazione,  gia' al momento della presentazione della proposta, ad  associarsi  con  i  partners necessari prima dell'indizione della gara  di  cui all'art. 37-quater della legge n. 109/1994 e successive modificazioni,  e garantisca idoneamente tale successivo adempimento. Si  rileva,  peraltro,  condivisibile il rilievo dell'ANCE secondo il quale  il  conferimento  del mandato congiunto all'impresa capogruppo puo'  ricavarsi  nel  caso  prospettato  per  implicito dall'avvenuta sottoscrizione  della  proposta  di tutti i componenti la costituenda associazione.  Va considerato, poi, che l'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 detta i requisiti soggettivi che devono essere posseduti  dai concessionari di lavori pubblici nella duplice ipotesi che  essi  siano  esecutori in proprio dell'intervento ovvero che non eseguano le lavorazioni con la propria organizzazione di impresa.  La   disciplina   ha   pertanto  tenuto  conto  sia  degli  aspetti prettamente  costruttivi  sia  di  quelli  di  natura gestionale, che possono  essere  concorrenti  o  disgiunti  tra loro. In particolare, oggetto  della disposizione in questione sono gli aspetti relativi al momento  gestionale,  poiche' per quelli relativi alla esecuzione dei lavori  vi  e'  un  mero  rinvio  alla specifica disciplina di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25  gennaio  2000, n. 34 (regolamento di qualificazione).  In  attuazione,  quindi,  di  quanto  disposto  dall'art.  8, comma 11-ter, legge n. 109/1994 e successive modifi-cazioni, il regolamento di    attuazione    ha   individuato   i   requisiti   di   carattere economico-finanziario     e     tecnico-organizzativo     che    ogni concessionario, costruttore o meno, deve possedere. Essi sono:    a) fatturato  medio  relativo  alle attivita' svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;    b) capitale    sociale    non    inferiore    ad   un   ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;    c) svolgimento  negli  ultimi  cinque  anni  di  servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;    d) svolgimento  negli  ultimi  cinque  anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto per l'intervento.  Da  segnalare,  quindi,  che  la  norma in questione, alle indicate lettere  c)  e  d)  del  comma  1,  richiama  due  concetti, quali il "servizio  affine"  e  "l'investimento  previsto per l'intervento" al fine di valutare l'idoneita' tecnica ed economica del concessionario.  Ad  avviso  dell'Associazione costruttori edili richiedente, le due locuzioni  in  questione  non  risultano chiare in quanto non risulta puntualmente  specificato  il  parametro  cui correlare i concetti di "affinita'" e di "investimento". Per quanto riguarda, in particolare, il  concetto di affinita', occorre rilevare che esso non sembra poter operare  in relazione alla natura delle lavorazioni di cui si compone l'opera,  in  quanto  tale  aspetto  forma  oggetto  della disciplina propria del regolamento di qualificazione delle imprese e, come tale, regola la fase dell'esecuzione in senso stretto dell'opera stessa.  E'  da  rilevare,  tuttavia,  che  scopo della norma in esame e' di consentire  la  partecipazione  alle  procedure  di affidamento delle concessioni  anche  ai gestori-non costruttori, prevedendo in capo ad essi  l'obbligo  del  possesso  dei  soli  requisiti  richiamati alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 98, comma 1, decreto del Presidente della  Repubblica  n. 554/1999. Pertanto, il concetto di affinita' in questione  va  esclusivamente  riferito  alla natura del servizio cui risulta   strumentale   l'opera  da  realizzare,  trattandosi  di  un requisito tecnico-organizzativo direttamente correlato alla capacita' gestionale del concessionario.  Il  legislatore  ha  peraltro  previsto,  al fine di non precludere l'accesso  a  soggetti  che  non hanno mai svolto gestione di servizi affini,  la  sostituibilita'  del  requisito  relativo alla capacita' tecnica-gestionale con indici di adeguata solidita' economica atti ad adeguatamente  garantire  l'amministrazione sotto il connesso profilo della capacita' patrimoniale.  Per  quanto  attiene  invece  al  concetto  di  "investimento" esso rappresenta  un parametro sulla base del quale stabilire la capacita' economica  e  patrimoniale del soggetto-concessionario. Il termine in questione,  pertanto, va riferito al costo necessario per la completa realizzazione  dell'intervento, composto dalla somma di tutti i costi per  i servizi di ingegneria, per la costruzione e per quant'altro ha rilevanza sull'equilibrio economico-finanziario dell'intervento.  Tale  costo  e'  indicato nel piano economico finanziario contenuto nella proposta presentata.  Infine,  per quanto attiene al momento da cui risulta necessario il possesso  dei requisiti in capo al concessionario e' da ritenersi che esso debba individuarsi nel momento in cui concorre per l'affidamento della  concessione,  ossia  prima  dell'indizione  della  licitazione privata,  in  analogia  con  quanto  avviene per gli altri sistemi di affidamento dei lavori pubblici.  Quanto  poi  alla  fase  della valutazione della proposta, compiuta dalla  stazione  appaltante ai sensi del-l'art. 37-ter della legge n. 109/1994  e  successive  modificazioni, occorre precisare che essa si effettua  prendendo  in  esame  i profili costruttivi, urbanistici ed ambientali,  della  qualita'  progettuale, della funzionalita', della fruibilita'   dell'opera,   dell'accessibilita'   al   pubblico,  del rendimento,  del  costo  di  gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione  dei  lavori, delle tariffe da applicare e della relativa metodologia di determinazione, del valore economico e finanziario dei piani  e  del  contenuto  della  bozza  di  convenzione. Tutti questi elementi  verranno  valutati dalla stazione appaltante anche mediante audizioni  dei  promotori  ordinate  a  fornire chiarimenti ovvero ad apportare  quelle modifiche ritenute necessarie alla proposta stessa. E' da ritenersi che detta attivita' valutativa si debba effettuare in una prima fase sulla singola proposta al fine di stabilire che non vi siano  elementi  ostativi  alla  sua realizzabilita'. Successivamente all'accertamento    della    idoneita'    tecnica   della   proposta, l'amministrazione  e'  chiamata  ad  effettuare  la valutazione della rispondenza  al  pubblico  interesse della proposta stessa: attivita' propriamente  discrezionale  in quanto riguarda la comparazione degli interessi  rilevanti  al  momento  attuale.  Sotto  questo profilo la proposta,  pur  se  tecnicamente  valida,  puo'  essere giudicata non rispondente  alle priorita' fissate nel piano triennale e nell'elenco annuale, in quanto, per esempio, non compatibile con altri interventi o   perche'   condizionata   ad   un  parziale  concorso  finanziario dell'amministrazione  procedente  che la stessa ritiene di utilizzare per   altri   interventi   in   corso   o  per  motivi  basati  sulla programmazione di interventi nella stessa area.  La  valutazione  puo' comprendere anche la comparazione di proposte presentate   da   diversi   promotori  con  riferimento  allo  stesso intervento  nonche' di proposte relative ad interventi differenti: in tal caso la valutazione e la comparazione non sara' in senso proprio, ma  servira'  per stabilire la compatibilita' degli interventi stessi sotto  il  profilo  finanziario,  logistico  e  funzionale.  In altri termini,  detta  valutazione  e  comparazione  impropria servira' per stabilire  la  compatibilita'  di interventi diversi in contemporanea fra loro.  La  valutazione della amministrazione e', quindi, pregiudizialmente su  base  tecnica,  indirizzata  cioe' ad accertare l'idoneita' della proposta  sulla  base  di  appositi parametri e successivamente sulla rispondenza della proposta stessa al pubblico interesse.  Per  quanto  attiene alla fase della procedura negoziata, l'atto di regolazione  n.  51  del  26  ottobre  2000 ha gia' preso in esame la questione riguardante l'ipotesi di offerte migliorative rispetto alla proposta originaria. In detto atto, infatti, l'Autorita' di vigilanza ha  precisato  che,  con  riferimento  alla  possibilita' di proporre varianti   progettuali,  "cio  risulta  possibile  nella  fase  della procedura  negoziata  dove  il  progetto  del promotore viene messo a confronto  con  quelli  dei  concorrenti selezionati precedentemente, mediante  l'apertura di un dialogo competitivo multiplo e flessibile, non   limitato   dalla   struttura   formalmente  piu'  rigida  della licitazione privata". La procedura negoziata ha quindi luogo nel caso vi   siano   piu'   offerte   selezionate   ed,   in   questo   caso, l'amministrazione  puo'  interpellare  le  imprese  interessate senza particolari regole procedimentali.  Pertanto  deve  ritenersi  che e' facolta' dei concorrenti proporre varianti   migliorative   rispetto   alla   proposta  originaria  del promotore,  oppure  a  quella  definita  nella  gara, di cui all'art. 37-quater della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, indetta per  la  scelta dei soggetti ammessi alla procedura negoziata, sia in relazione  al prezzo richiesto od offerto sia in relazione agli altri profili,  quali  per esempio le tariffe, la durata della concessione, il  tempo  di  esecuzione  e  l'organizzazione  della gestione ovvero relativamente  al contenuto del progetto stesso posto a base di gara. Si tratta cioe' di un confronto concorrenziale multiplo e flessibile, che deve comunque garantire i principi della parita' di trattamento e della  concorrenza  tra  le  imprese.  Sara'  pertanto  opportuno che l'amministrazione   aggiudicatrice  precisi  nel  bando  di  gara  le modalita'  cui intende attenersi nel corso della procedura negoziata, potendo  anche  prevedere  la  possibilita'  del ricorso a uno o piu' rilanci  per  quanto  attiene  agli  elementi  quantitativi  (prezzi, tariffe,  durata concessione, tempi di esecuzione ecc.) delle offerte presentate.  Gli articoli 37-bis e seguenti della legge n. 109/1994 e successive modificazioni hanno introdotto una particolare ipotesi di affidamento di  lavori  in concessione, in attuazione dell'istituto della finanza di  progetto,  ossia quando il progetto preliminare viene predisposto dal privato e dallo stesso viene finanziata l'esecuzione delle opere. Al  momento  dell'aggiudicazione  della  concessione l'istituto della finanza   di   progetto,   quindi,   si   ricollega  direttamente  ed espressamente  all'istituto  della concessione disciplinato dall'art. 19,  comma  2,  della menzionata legge n. 109/1994. In detta norma e' previsto   che   il  contratto  di  concessione  ha  per  oggetto  la progettazione,   definitiva  ed  esecutiva,  l'esecuzione  di  lavori pubblici o di pubblica utilita' e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente  collegati,  nonche'  la  loro  gestione  funzionale  ed economica.  La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera realizzata. Nel caso in cui nella   gestione   siano  previsti  prezzi  o  tariffe  amministrati, controllati  o  predeterminati, il legislatore, in deroga alla regola generale  dell'assenza  di  corrispettivo,  prevede  che  il soggetto concedente  puo'  corrispondere  un prezzo al concessionario, che non puo' superare il 50% dell'importo totale dei lavori e che deve essere stabilito  in  sede  di  gara, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio  economico-finanziario  degli  investimenti  e  della connessa gestione.  Nella   questione  prospettata  dal  comune  di  Roma,  particolare interesse  riveste proprio quest'ultimo aspetto, poiche' sono molti i casi  in  cui il mercato, o valutazioni di diversa natura riguardanti le  tariffe,  non  consentano  il  ricorso  esclusivo a finanziamenti privati.  Occorre  precisare  al  riguardo  che  nell'istituto  della concessione  il  prezzo  non  possiede  le caratteristiche giuridiche della  controprestazione  in  senso  stretto, in quanto quest'ultima, come  gia' osservato, consiste unicamente nel diritto di gestire e di sfruttare  economicamente  i  lavori  da  realizzare.  Cio' che resta determinante in definitiva e' la presenza del rischio di gestione che non  puo'  essere eliminato dalla presenza di un eventuale contributo pubblico.  Il  prezzo,  quindi, assume il carattere di elemento sinallagmatico accidentale   che  l'amministrazione  aggiudicatrice  corrisponde  al concessionario   al   solo  fine  del  perseguimento  dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da prestare, nell'ipotesi in cui la tariffa a prezzo di mercato non sia socialmente praticabile, ferma restando  la  necessita'  della  presenza del rischio di gestione. L' amministrazione   aggiudicatrice,   in   tale  ipotesi,  contribuisce mediante   "il   prezzo"   al   raggiungimento   di  quell'equilibrio economico-finanziario  che  rende  accettabile  dal  punto  di  vista imprenditoriale l'iniziativa stessa.  Secondo    le   esperienze   di   project   financing   a   livello internazionale,  il sostegno pubblico in questione puo' estrinsecarsi in  molteplici  forme, purche' risultino definiti tutti i termini del complesso   scambio   economico   sottostante   all'operazione.  Puo' trattarsi,  per  esempio,  di  un  finanziamento a tasso calmierato o nullo,  o  ancora  del pagamento di una parte del prezzo unitario del prodotto/servizio.  Nel  caso  in  questione  riguardante  la concessione di un diritto reale     di     godimento,     quale     contributo     riconosciuto dall'amministrazione  concedente, difficolta' interpretative derivano dal  dettato  normativo  stesso  della legge n. 109/1994 e successive modificazioni  ove,  all'art.  19,  comma  2,  a differenza di quanto accade  per  i  contratti  di  appalto  generalmente definiti "atti a titolo   oneroso",   ci  si  riferisce  esclusivamente  al  "prezzo", intendendo  con  cio'  una  prestazione  di  carattere esclusivamente pecuniario  in  grado  di  assolvere  la funzione di riequilibrio del piano  economico-finanziario  presentato dal concessionario, nel solo caso di prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati.  Va  a  questo  punto  rilevato  che  l'art.  37-bis  della legge n. 109/1994  e successive modificazioni pur riferendosi all'Istituto del contratto  di  concessione,  di  cui  all'art.  19,  comma  2,  della menzionata  legge,  da esso si discosta nell'uso della locuzione "con risorse   totalmente   o  parzialmente  a  carico  dei  privati".  Il legislatore,  dunque, si allontana dal concetto giuridico di "prezzo" per prevedere una forma di concorso da parte dell'ente concedente che puo'   assumere   forme  molto  diverse,  fra  le  quali  puo'  anche ricomprendersi  la  concessione  di  diritto di superficie di aree di proprieta' dell'amministrazione stessa. Occorrera' comunque procedere ad  una attenta valutazione economica del diritto di godimento che si intende  concedere,  anche  al  fine  di  accertare che il contributo pubblico non superi il 50% dell'importo totale dell'opera realizzata. Inoltre,  e'  necessario  che  la  previsione  della  concessione del diritto  di  cui  trattasi  venga espressamente prevista nel bando di gara  quale  elemento di valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,  rispettando  in  tal  modo  i principi di concorrenza e trasparenza dell'agire amministrativo.  Accertato,  quindi,  che la concessione di un diritto di superficie su  aree  di  proprieta'  dell'ente  concedente  e'  ammissibile come contributo da parte dell'ente stesso nel caso di ricorso all'istituto del  project  financing,  occorre  ora  analizzare  i riflessi che ne derivano.  Ai  sensi dell'art. 952 del codice civile, il diritto di superficie e'  un  diritto reale di godimento che attribuisce al beneficiario il diritto  di  fare e di mantenere al di sopra del suolo (o al di sotto del  suolo  ex art. 955 del codice civile) le opere ivi costruite per tutta  la  durata  della  concessione.  Ne  consegue che a favore del concessionario  nasce,  in un primo momento, il c.d. ius aedificandum (diritto ad edificare) che si trasforma poi nel diritto di proprieta' dell'immobile costruito. Il concessionario puo' anche, nel periodo di durata  della  concessione,  alienare ovvero affittare a terzi i beni realizzati,  o  anche  impone  diritti  reali sugli stessi. Tuttavia, l'art.  954  del  codice  civile stabilisce che tutti i diritti reali imposti  dal superficiario si estinguono alla scadenza del diritto di superficie,  mentre  i contratti di locazione durano per il solo anno in corso.  Nel  caso  segnalato  dal  comune  di Roma, il promotore ha chiesto all'amministrazione  di  intervenire  mediante  la  concessione di un diritto di superficie su aree di sedime sulle quali il concessionario realizzerebbe  uffici  privati e box auto. L'oggetto principale della proposta,  consistente nella realizzazione del mercato "Andrea Doria" e  nei  parcheggi  correlati,  si  andrebbe  dunque  a collegare alla realizzazione di dette aggiuntive opere con le seguenti conseguenze:    a) una  parte  dell'opera  oggetto  della  procedura  di  project financing  (mercato e parcheggi) sarebbe disciplinata da un contratto di  concessione  della durata massima di trenta anni, durante i quali l'opera stessa sarebbe gestita a fini di pubblico interesse;    b) le   opere   realizzate   sull'area  concessa  in  diritto  di superficie  (box  e  uffici  privati) verrebbero commercializzate dal promotore direttamente per un periodo massimo di novantanove anni, ai sensi  dell'art.  5  della  legge 24 marzo 1989, n. 122, e potrebbero essere  dallo stesso alienate, con la conseguente privazione da parte del  cittadino del godimento di quel servizio pubblico cui l'opera e' strumentale.  Tuttavia  le  criticita'  suesposte,  che  possono e devono trovare adeguata  regolamentazione  nei contratti di concessione, non portano ad  escludere  la percorribilita' dell'ipotesi in esame, che consente la   realizzazione   dell'opera  attraverso  l'utilizzo  di  capitali privati,  in  tal  modo perseguendo il soddisfacimento dell'interesse pubblico  alla  realizzazione  dell'opera  principale,  che potrebbe, invece,   essere   compromesso  dalla  non  disponibilita'  da  parte dell'amministrazione a contribuire con una dazione in denaro, a causa della scarsa liquidita'.  E'   peraltro  da  aggiungere  che  l'amministrazione  puo'  sempre revocare  il  contratto  di concessione del diritto di superficie per motivi   di   pubblico   interesse,   previo   adeguato  rimborso  al concessionario,   con   cio'   ripristinando  il  fine  pubblicistico dell'utilizzo  della  totalita'  delle  opere  realizzate anche prima della  scadenza della concessione del diritto di superficie che, come ricordato, puo' avere una durata massima di novantanove anni.  Dalle considerazioni svolte segue che:    i  requisiti  che  devono  possedere i promotori al momento della presentazione della proposta sono quelli di cui all'art. 99, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 554/1999, atti ad attestare le esperienze pregresse degli stessi in termini finanziari, gestionali e commerciali;    il  promotore  che  al momento della presentazione della proposta non  sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, ivi compreso il caso di piu' imprese   non   ancora  formalmente  associate,  deve  obbligarsi  ad associarsi  con  i  partners  necessari, e garantire idoneamente tale successivo adempimento;    il  concetto  di "affinita'" di cui all'art. 98, comma 1, lettere c)  e  d)  del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 va riferito  alla natura del servizio cui risulta strumentale l'opera da realizzare;    il  termine  "investimento" di cui al suddetto articolo 98, comma 1,  lettere  a)  e  b) va inteso con riferimento al costo complessivo occorrente per la realizzazione dell'intervento;    l'attivita'  di valutazione della proposta di cui all'art. 37-ter della  legge  n. 109/1994, e successive modificazioni si distingue in una preliminare fase di valutazione propriamente tecnica cui segue la fase  della  valutazione  discrezionale della rispondenza al pubblico interesse delle proposte ritenute tecnicamente valide;    la  procedura  negoziata prevista dall'art. 37-quater della legge n.  109/1994,  e  successive  modificazioni  consiste in un confronto concorrenziale  tra  i  partecipanti, da effettuarsi con le modalita' che l'amministrazione ha preventivamente stabilito nel bando di gara;    in base al combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 2, e 37-bis  della  legge  n.  109/1994,  e  successive  modificazioni  il contributo  pubblico  ad  un'operazione  di  project  financing  puo' oggettivarsi  anche nella concessione di un diritto di superficie per una  durata  non  superiore  a novantanove anni su aree di proprieta' dell'amministrazione   aggiudicatrice,   sempre  che  il  suo  valore attualizzato   rientri   nel   50%   dell'importo  totale  dell'opera realizzata.    Roma, 4 ottobre 2001                                                 Il presidente: Garri  |