Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2001 (vai al sommario)
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 11 ottobre 2001, n. 78
Riconoscimento Associazioni produttori settore tabacco - raccolto 2002.

Al Ministero dele politiche agricole e
forestali
All'A.P.T.I.
All'UNITAB
Alla Coldiretti - Dipartimento
economico
Alla Confederazione italiana
agricoltori
Alla Confagricoltura
Alla COPAGRI
Alla F.AGR.I.
Alla Confcooperative
Federagroalimentare
All'ANCA Lega coop.
Alla Organizzazione interprofessionale
Interbright
Alla Organizzazione interprofessionale
Interorientali
All'Associazione interprofessionale
tabacco
All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani
All'ufficio tecnico
e per conoscenza:
Al Comando carabinieri - Tutela norme
comunitarie e agroalimentari
In applicazione della normativa comunitaria recata dal regolamento UE n. 2848 della Commissione del 22 dicembre 1998 - titolo II - capitolo I, e dal regolamento UE n. 2162/99 della Commissione del 12 ottobre 1999 che modifica il regolamento UE n. 2848/98, si riportano, di seguito, le modalita' operative a cui le associazioni devono ottemperare, ai fini del riconoscimento o del mantenimento dello stesso per il raccolto 2002. Obblighi dell'Associazione.
L'Associazione deve:
a) essere stata costituita su iniziativa dei suoi membri;
b) essere stata costituita al fine di adeguare in comune la produzione dei suoi membri alle esigenze di mercato;
c) determinare e fare applicare dai suoi membri, norme comuni di produzione e d'immissione sul mercato, segnatamente per quanto riguarda la qualita' dei prodotti e l'applicazione di pratiche colturali, nonche' procedere eventualmente all'acquisto di sementi, concimi e altri mezzi di produzione;
d) disporre di uno statuto che ne disciplini l'attivita' e nei limiti le finalita' al settore del tabacco greggio; lo statuto deve prevedere almeno l'obbligo, per i produttori associati:
di immettere sul mercato tutta la produzione destinata ad essere commercializzata tramite l'associazione;
di conformarsi alle norme comuni di produzione;
il predetto statuto deve contenere le seguenti specifiche norme:
1) l'Associazione di produttori non puo' esercitare l'attivita' di prima trasformazione del tabacco;
2) un produttore di tabacco non puo' appartenere a piu' di un'associazione;
e) disporre, ai sensi del regolamento CE n. 2848/98, di attestati di quote per una quantita' pari o superiore a 2.700 tonnellate;
f) prevedere nello statuto, disposizioni che attribuiscono ai membri la facolta' di recedere dall'Associazione a condizione che:
siano stati associati per un periodo di almeno un anno;
ne diano comunicazione scritta all'associazione entro il 31 ottobre (fa fede, ai fini del termine del 31 ottobre, la comunicazione di recesso con timbro postale della data di invio) con effetto per il raccolto successivo; tali disposizioni lasciano impregiudicate le condizioni legislative o regolamentari nazionali aventi lo scopo di tutelare l'Associazione o i suoi creditori, in determinati casi, contro le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso dei membri, ovvero impedire il recesso dei membri durante l'esercizio finanziario;
g) escludere, all'atto della costituzione e per tutte le sue attivita', qualsiasi discriminazione contraria al funzionamento del mercato comune e all'attuazione degli obiettivi generali del trattato, e in particolare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalita' o sul luogo di stabilimento:
dei produttori o delle associazioni che potrebbero aderirvi;
dei suoi partner economici;
h) avere personalita' giuridica o possedere la capacita' necessaria, a norma della legislazione nazionale, per essere soggetto di diritti e di obblighi;
i) tenere una contabilita' tale da permettere all'autorita' competente di esercitare un controllo completo sull'utilizzazione dell'aiuto specifico;
j) non avere una posizione dominante nella Comunita', salvo cio' sia necessario al conseguimento delle finalita' enunciate dall'art. 39 del trattato;
k) prevedere inoltre nello statuto l'obbligo di imporre ai suoi membri l'osservanza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) al piu' tardi a decorrere dalla data:
dalla quale ha effetto il riconoscimento;
dalla loro adesione, qualora sia stata posteriore al riconoscimento.
Relativamente alla lettera e), si fa presente che con circolari n. 167/G del 2 marzo 1999 e n. 72/G del 24 maggio 2000, il MI.P.A.F., in applicazione della normativa comunitaria ha, rispettivamente, fissato, per il raccolto 1999 e, confermato, per il raccolto 2000, il limite quantitativo a tonnellate 2.700. Considerato che a tutt'oggi non e' stata emanata alcuna disposizione che vari tale limite quantitativo, anche per il raccolto 2002 viene considerato il limite quantitativo di 2.700 tonnellate, gia' stabilito per i raccolti 1999, 2000 e 2001.
Relativamente alla lettera g), si evidenzia che il regolamento UE n. 2162/99 della Commissione del 12 ottobre 1999 ha integrato le disposizioni stabilite all'art. 3 del regolamento n. 2848/98, prevedendo che l'Associazione di produttori puo' limitare il suo campo d'attivita' ad alcune zone di produzione. In questo caso, un singolo produttore che produce tabacco sia all'interno che all'esterno delle zone di produzione in questione puo' tuttavia diventare membro di tale associazione di produttori per la totalita' della sua produzione, a condizione che la parte principale di essa provenga dalle zone di produzione di competenza della stessa Associazione. Domanda e documentazione.
Al fine di consentire all'AGEA di adottare i provvedimenti relativi al riconoscimento, tutte le associazioni di produttori che intendono ottenere il riconoscimento stesso, sono tenute ad inviare al seguente indirizzo: AGEA - Area organismo pagatore: colture specializzate - U.O. 18 - Tabacco - via Palestro, 81 - 00195 Roma, entro e non oltre il 15 novembre 2001, la domanda per il riconoscimento o il mantenimento dello stesso (preventivamente, all'invio, la domanda potra' essere trasmessa a mezzo fax, al seguente numero: 06/4453916).
Le associazioni che richiedono il riconoscimento per la prima volta dovranno presentare:
1) domanda di riconoscimento firmata dal legale rappresentante, con allegata la copia del documento di riconoscimento dello stesso;
2) atto costitutivo e statuto aggiornato dell'Associazione;
3) atto costitutivo e statuto aggiornato di ogni singola cooperativa e/o associazione aderente;
4) domanda e delibera di adesione delle cooperative e/o associazioni aderenti;
5) estratto autentico del libro dei soci dell'Associazione.
Le associazioni di produttori gia' riconosciute, in applicazione del regolamento n. 2848/98 e del regolamento n. 2162/99, per il raccolto 2001, dovranno presentare:
1) domanda di mantenimento del riconoscimento, per il raccolto 2002, firmata dal legale rappresentante, con allegata la copia del documento di riconoscimento dello stesso, comunicando, altresi', se la propria base associativa ha subito variazioni o meno rispetto a quella gia' in possesso dell'AGEA, per il raccolto 2001;
2) modifiche apportate all'atto costitutivo e allo statuto dell'Associazione, intervenute successivamente al riconoscimento ottenuto per il raccolto 2001;
3) domanda e delibera di adesione di nuove cooperative e/o associazioni che hanno aderito successivamente al riconoscimento ottenuto per il raccolto 2001;
4) atto costitutivo e statuto aggiornato di nuove cooperative e/o associazioni che hanno aderito successivamente al riconoscimento ottenuto per il raccolto 2001.
Si precisa che sia le associazioni che richiedono il riconoscimento per la prima volta, che quelle richiedenti il mantenimento del riconoscimento, in quanto gia' riconosciute per il raccolto 2001, sono tenute:
a) a corredare il fascicolo aziendale del produttore con le domande di adesione o di recesso al 31 ottobre;
b) ad aggiornare il libro soci. Procedure informatiche.
Le procedure di registrazione e trasmissione dei dati on-line relative all'inserimento di produttori nell'albo soci e all'aggiornamento dello stesso al 15 novembre 2001, in base alle domande di adesioni o comunicazioni di recesso effettuate entro il 31 ottobre, sono disponibili per le associazioni che hanno presentato la domanda per il riconoscimento o per il mantenimento dello stesso.
Specificatamente sono abilitate le seguenti funzioni:
inserimento comunicazioni di recessi fino al 7 novembre 2001;
inserimento comunicazione di adesione fino al 16 novembre 2001.
Per le associazioni che hanno fatto domanda, per la prima volta, al fine dell'ottenimento del riconoscimento per il raccolto 2002, saranno disponibili delle postazioni operative presso la sede dell'AGEA - Roma - via Palestro, 81, a far data dal 1 novembre e fino al 16 novembre 2001. Successivamente all'ottenimento del riconoscimento, queste ultime saranno collegate on-line con l'AGEA dalla propria sede.
In relazione ai dati trasmessi on-line dalle associazioni, l'AGEA, entro il 15 dicembre 2001, emettera' il provvedimento di riconoscimento per le associazioni rispondenti ai requisiti di cui ai predetti "Obblighi dell'Associazione" e comunichera', con apposita nota, alle associazioni che non possiedono i predetti requisiti, il non riconoscimento.
Si precisa, infine, che i produttori soci delle associazioni, non riconosciute in base ai dati registrati e trasmessi all'AGEA on-line, sono liberi di associarsi ad associazioni riconosciute entro il termine del 31 gennaio 2002, termine fissato nel rispetto del disposto di cui all'art. 5, punto 3, del regolamento UE n. 2848/98.
Per i produttori che intendono accedere per la prima volta alla riserva nazionale, nel caso sia confermata per il raccolto 2002, la data limite per la presentazione di adesione all'Associazione e' il 15 gennaio 2002, per consentire all'Associazione stessa il rispetto del predetto termine 31 gennaio 2002.
Potranno ripresentare domanda, ai fini del riconoscimento, entro il 31 gennaio 2002, termine ultimo fissato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, punto 3, del regolamento UE n. 2848/98, le associazioni che non rispondono ai requisiti di riconoscimento alla data del 15 novembre 2001.
Per quanto esposto al precedente capoverso le associazioni interessate devono inviare all'AGEA - Area organismo pagatore - Colture specializzate - U.O. 18 - Tabacco - via Palestro, 81 - 00185 Roma, apposita domanda intesa ad ottenere il riconoscimento per il raccolto 2002.
Le procedure di registrazione e trasmissione dei dati on-line relative all'inserimento di produttori nell'albo soci e all'aggiornamento dello stesso al 31 gennaio 2002, in base alle domande di adesioni o comunicazioni di recesso effettuate entro il 31 ottobre, sono disponibili, per le associazioni che hanno ripresentato la domanda per il riconoscimento o gia' riconosciute, in quanto in possesso dei requisiti richiesti al 15 novembre 2001, dal 1 febbraio all'8 febbraio 2002.
In relazione ai dati trasmessi on-line dalle associazioni, l'AGEA, entro il 25 febbraio 2002, emettera' il provvedimento di riconoscimento per le associazioni che hanno ripresentato domanda e che possiedono i requisiti di cui ai predetti "Obblighi dell'Associazione" e, comunichera', con apposita nota, alle associazioni che non possiedono i predetti requisiti, il non riconoscimento. Aggiornera', altresi', la base associativa delle associazioni gia' riconosciute per il raccolto 2002.
Le associazioni che hanno ripresentato la domanda per il riconoscimento e non possiedono i requisiti richiesti alla data del 31 gennaio 2002, per il raccolto 2002, non potranno piu' richiederlo per lo stesso raccolto.
I produttori appartenenti ad associazioni non riconosciute alla data del 31 gennaio 2002 e i produttori in regola con il recesso al 31 ottobre 2001 e che ancora non hanno provveduto ad aderire ad una associazione riconosciuta (al 15 novembre 2001 e al 31 gennaio 2002) potranno aderire a queste ultime entro e non oltre il 15 febbraio 2002.
L'AGEA, al fine dell'aggiornamento della base sociale delle associazioni riconosciute a tutto il 31 gennaio 2002, rendera' disponibili le procedure di registrazione e trasmissione dei dati, on-line, dal 18 febbraio al 22 febbraio 2002. Effetti dei riconoscimenti sulla contrattazione.
L'AGEA entro febbraio 2002:
1. attribuira' gli attestati di quota alle associazioni riconosciute sulla base della sommatoria degli attestati di quota attribuiti ad ogni singolo socio aderente. Le stesse potranno sottoscrivere contratti di coltivazione con le imprese di trasformazione riconosciute per i loro associati;
2. attribuira' gli attestati di quota ai singoli produttori non aderenti. Gli stessi potranno sottoscrivere contratti di coltivazione con le imprese di trasformazione direttamente;
3. attribuira' gli attestati di quota alle associazioni di produttori non riconosciute, solo se possiedono direttamente una quota, attribuita in base a quanto disposto dall'art. 1 del regolamento (CE) 2848/98. Le stesse potranno sottoscrivere gli impegni di coltivazione con l'Associazione riconosciuta di appartenenza, oppure, se non aderenti, il contratto di coltivazione direttamente con le imprese di trasformazione.
Per quanto sopra esposto, le associazioni non riconosciute alle quali l'AGEA non attribuira' una quota di produzione, non potranno sottoscrivere impegni di coltivazione per i propri associati e, pertanto, questi ultimi sottoscriveranno l'impegno stesso direttamente con l'Associazione riconosciuta, secondo la modulistica contrattuale che l'AGEA predisporra' per il raccolto 2002. Pertanto anche il prezzo del tabacco consegnato dai predetti produttori sara' pagato direttamente dall'Associazione riconosciuta.
Tale disposizione non si applica alle cooperative socie di associazioni riconosciute e pertanto le stesse potranno sottoscrivere l'impegno di coltivazione anche per i propri associati e ricevere, dalle predette associazioni, le somme relative al prezzo del tabacco consegnato dai propri associati per la successiva distribuzione dei pertinenti importi ai soci stessi.
Resta ferma la disposizione che, l'importo dovuto ai produttori soci delle cooperative, quale valore del premio, in base alle consegne di tabacco effettuate, sono liquidate direttamente dall'Associazione di produttori riconosciuta.
Roma, 11 ottobre 2001
Il direttore dell'area organismo pagatore
Migliorini
 
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