| Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2001 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 8 ottobre 2001, n. 393 |  
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla adesione della Repubblica  d'Austria,  della  Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia  alla  Convenzione  sulla  legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,  aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonche' al primo  ed al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996. |  
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                Promulga
  la seguente legge:
                                 Art. 1.
     1.  Il  Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione  relativa  all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica  di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma  il  19  giugno  1980,  nonche' al primo e al secondo Protocollo relativi  all'interpretazione  da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996.  |  
|   |                                 Art. 2.
     1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e' data alla Convenzione di cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto disposto dall'articolo 6 della Convenzione stessa.  |  
|   |                                 Art. 3.
  1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
          Data a Roma, addi' 8 ottobre 2001
                                 CIAMPI
                      Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
                                LAVORI PREPARATORI
            Senato della Repubblica (atto n. 370):              Presentato dal sen. Pianetta il 2 luglio 2001.              Assegnato  alla 3a commissione (Affari esteri), in sede          referente,  il  4  luglio 2001 con pareri delle commissioni          1a, 2a, 5a e 6a.              Esaminato dalla 3a commissione il 1 agosto 2001.              Relazione  scritta annunciata il 2 agosto 2001 (atto n.          370-A relatore sen. Forlani).              Esaminato in aula e approvato il 3 agosto.          Camera dei deputati (atto n. 1506):              Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede          referente, il 7 settembre 2001 con pareri delle commissioni          I, II e XIV.              Esaminato   dalla  III  commissione  il  19,  20  e  25          settembre 2001.              Relazione scritta presentata il 25 settembre 2001 (atto          n. 1506-A relatore on. Calzolaio).              Esaminato  in  aula il 26 settembre 2001 e approvato il          28 settembre 2001.  |  
|   |  Convenzione  relativa  all'adesione della Repubblica d'Austria, della   Repubblica  di  Finlandia  e  del Regno di Svezia alla Convenzione   sulla  legge  applicabile  alle  obbligazioni contrattuali, aperta   alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonche¨ al primo e al secondo   Protocollo  relativi  all'interpretazione  da parte della Corte di   Giustizia.
    Le  Alte  parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea,  Considerando   che,   divenendo   membri  dell'Unione  europea,  la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia si sono impegnati ad aderire alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980,   nonche'   al   primo   e   al   secondo  Protocollo  relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia;  Hanno convenuto quanto segue:
                                Titolo I                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Articolo 1
    La  Repubblica  d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia aderiscono:    a) alla  Convenzione  sulla  legge  applicabile alle obbligazioni contrattuali,  aperta  alla  firma  a  Roma il 19 giugno 1980, qui di seguito  denominata  "Convenzione  del  1980",  quale  risulta  dagli adattamenti e dalle modifiche ad essa apportati mediante:      la  Convenzione firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984, qui di seguito  denominata  "Convenzione  del  1984",  relativa all'adesione della  Repubblica  ellenica  alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;      la  Convenzione  firmata  a  Funchal  il 18 maggio 1992, qui di seguito  denominata "Convenzione del 1992", relativa all'adesione del Regno  di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;    b) al  primo  protocollo,  firmato  il  19 dicembre  1988, qui di seguito    denominato   "Primo   protocollo   del   1988",   relativo all'interpretazione,   da   parte  della  Corte  di  Giustizia  delle Comunita'  europee,  della  Convenzione  sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;    c) al  secondo  protocollo,  firmato  il 19 dicembre 1988, qui di seguito  denominato  "Secondo  protocollo  del 1988", che attribuisce alla Corte di Giustizia delle Comunita' europee alcune competenze per l'interpretazione  della  Convenzione  sulla  legge  applicabile alle obbligazioni contrattuali.
                                Titolo II    ADATTAMENTI DEL PROTOCOLLO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE DEL 1980                             Articolo 2
    Il  protocollo allegato alla Convenzione del 1980 e' sostituito dal testo seguente:  "In  deroga  alle  disposizioni della Convenzione, la Danimarca, la Svezia  e  la  Finlandia  possono mantenere le disposizioni nazionali concernenti la legge applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci  per  mare e possono modificare tali disposizioni senza seguire la  procedura  di  cui  all'articolo 23 della Convenzione di Roma. Le disposizioni nazionali applicabili in materia sono le seguenti:    in  Danimarca,  i  paragrafi  252 e 321, Sottosezioni 3 e 4 della "Solov (legge marittima);    in  Svezia,  il  capitolo  13,  articolo 2, paragrafi 1 e 2, e il capitolo 14, articolo 1, paragrafo 3 della "Sjagen (legge marittima);    in  Finlandia,  il  capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2 e il capitolo 14,  articolo 1,  punto 3  della  "Merilaki  /"Sjagen (legge marittima).".
                               Titolo III              ADATTAMENTI DEL PRIMO PROTOCOLLO DEL 1988                             Articolo 3
    All'articolo  2,  lettera  a)  del  primo  Protocollo del 1988 sono inseriti i trattini seguenti:    a) tra il decimo e l'undicesimo trattino:      "- in Austria: l'Oberste Gerichtshof, il Verwaltungsgerichtshof e il Verfassungsgerichtshof;";    b) tra l'undicesimo e il dodicesimo trattino:      "-  in  Finlandia,  il  korkein  oikeus/ho"gsta  domstolen,  il korkein      hallinto-oikeus/hgsta     fo"rvaltningsdomstolen,     il markkinatuomioistuin/marknadsdomstolen,              e             il tyo"tuomioistuin/arbetsdomstolen";      -   in   Svezia,   l'Ho"gsta  domstolen,  il  Regeringsra"tten, l'Arbetsdomstolen e il Marknadsdomstolen,".
                                Titolo IV                         DISPOSIZIONI FINALI                             Articolo 4
    1.   Il  Segretario  generale  del  Consiglio  dell'Unione  europea rimettera' ai Governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia  e  del  Regno  di  Svezia copia certificata conforme della Convenzione   del   1980,  della  Convenzione  del  1984,  del  Primo Protocollo  del  1988,  del  Secondo  Protocollo  del  1988  e  della Convenzione  del  1992  in  lingua  danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.  2. I  testi della Convenzione del 1980, della Convenzione del 1984, del  Primo  protocollo  del  1988,  del Secondo protocollo del 1988 e della  Convenzione  del  1992  redatto in lingua finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della Convenzione del  1980, della Convenzione del 1984, del Primo protocollo del 1988, del Secondo Protocollo del 1988 e della Convenzione del 1992.
                               Articolo 5
    La presente Convenzione sara' ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti  di  ratifica sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.
                               Articolo 6  1. La  presente  Convenzione  entrera' in vigore, tra gli Stati che l'avranno  ratificata,  il  primo giorno del terzo mese successivo al deposito   dell'ultimo   strumento   di   ratifica  effettuato  dalla Repubblica  d'Austria,  dalla  Repubblica di Finlandia o dal Regno di Svezia  e  da  uno  Stato contraente che ha ratificato la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.  2. Per  ogni  Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente  Convenzione  entrera'  in  vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.
                               Articolo 7  Il   Segretario   generale   del   Consiglio   dell'Unione  europea notifichera' agli Stati firmatari:    a) il deposito di ogni strumento di ratifica;    b) le  date  di  entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.
                               Articolo 8  La presente Convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese,  finlandese,  francese,  greca, inglese, irlandese, italiana, olandese,  portoghese,  spagnola,  svedese  e tedesca, i dodici testi facenti   ugualmente   fede,   sara'  depositata  negli  archivi  del Segretariato   generale   del   Consiglio   dell'Unione  europea.  Il Segretario  generale  provvedera'  a  trasmetterne  copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati firmatari.  Fatto      a      Bruxelles,      addi'      ventinove     novembre millenovecentonovantasei.
                          DICHIARAZIONE COMUNE
  da allegare alla Convenzione, concernente il protocollo allegato alla Convenzione di Roma;  Le Alte parti contraenti avendo  esaminato  i termini del protocollo allegato alla Convenzione di  Roma  del  1980,  quale  modificato dalla Convenzione di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di  Svezia  alla  convenzione del 1980, nonche' al primo e al secondo protocollo del 1988, prendono  atto  che  la  Danimarca,  la  Svezia  e  la  Finlandia  si dichiarano  disposte a esaminare in quale misura potranno far si' che qualunque   futura   modifica   concernente   il   diritto  nazionale applicabile  ai  problemi  relativi  al  trasporto  di merci per mare rispetti  la  procedura prevista all'articolo 23 della Convenzione di Roma del 1980.  |  
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