| Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  
| DECRETO 15 ottobre 2001 |  
| Fissazione  dei  termini di presentazione delle domande per l'accesso alle  agevolazioni  per la ristrutturazione e la modifica strutturale degli  ambienti  di  lavoro,  nelle cave localizzate in giacimenti di calcare  metamorfico  con sviluppo a quote di oltre 300 metri, di cui all'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. |  
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               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
    Visto   il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  123  recante disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico  alle  imprese,  a  norma  dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;  Visto  il regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella GUCE L 10 del 13 gennaio 2001), relativo all'applicazione degli articoli  87  e  88 del Trattato CE agli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis);  Visto  il regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella  GUCE L 10 del 13 gennaio 2001) relativo all'applicazione degli articoli  87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle PMI,  come  definite  dall'allegato 1  del  citato  regolamento CE n. 70/2001;  Visto  l'art.  114,  comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che  prevede agevolazioni per il sostegno di programmi di particolare valenza  e  qualita' finalizzati all'ottimale ripristino ambientale e all'incremento   dei  livelli  di  sicurezza  contro  gli  infortuni, mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di   lavoro,   nelle   cave  localizzate  in  giacimenti  di  calcare metamorfico  con  sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi  di  fratturazione  e  per  la  elevata  pendenza  presentino situazioni  di  pericolosita'  potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori;  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  dell'8 giugno 2001 ai sensi dell'art. 114, comma 6,  della  legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante le modalita' e i criteri di accesso alle agevolazioni di cui al citato art. 114, comma 4, della legge n. 388/2000;  Considerato  che,  ai  sensi  del sopracitato decreto dell'8 giugno 2001,  con  bando  di  gara,  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, devono  essere  individuati  annualmente  i  limiti  temporali per la presentazione  delle domande e definite le risorse disponibili per il relativo  esercizio  finanziario, nonche' le modalita' di calcolo dei punteggi della graduatoria;  Considerato  altresi'  che, per l'attuazione della norma, nel bando devono  essere  definiti  il modello delle domande di contributo e la relativa  documentazione,  nonche' le istruzioni per la redazione del programma e dei relativi costi;                              Decreta:                               Art. 1.                     Presentazione della domanda  1. I fondi disponibili per la prima attuazione dell'art. 114, comma 4  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  riferiti agli esercizi finanziari  2001  e  2002,  ammontano  a  23 miliardi di lire, pari a Euro 11.878.508,68.  2.  Le  domande  di  ammissione  alle  agevolazioni  devono  essere presentate entro il 31 dicembre 2001.  3.   Il   modello   delle  domande  di  contributo  e  la  relativa documentazione,  nonche' le istruzioni per la redazione del programma e  dei  relativi costi, sono riportati negli allegati A1, A2, A3 e A4 al presente decreto.  4.  La  domanda di ammissione alle agevolazioni, redatta secondo il modello  di  cui  al  comma  3,  deve  essere inviata, completa della documentazione  prevista,  al  Ministero  delle attivita' produttive, Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, ufficio  C2, alla regione, al comune ed all'A.S.L. competenti entro e non  oltre  il  termine  di  cui  al comma 2, pena la decadenza della domanda.  |  
|   |                                 Art. 2.                Graduatoria dei programmi agevolabili  1.  Per la formulazione della graduatoria dei programmi agevolabili il  Ministero  delle attivita' produttive utilizza i seguenti criteri sequenziali:    a) iniziative    in    ambienti   di   lavoro   con   sospensione dell'attivita'   per   provvedimenti   dell'autorita'  di  vigilanza, ordinate  secondo  il  numero  complessivo  delle  unita'  lavorative direttamente interessate dall'intervento;    b) ulteriori  iniziative  non  ricadenti  nel  punto  a) ordinate secondo il punteggio derivante dalla somma di due addendi pari a:      1) prodotto  dell'indice  di  frequenza  medio  degli infortuni dell'area  nella  quale  ricade l'iniziativa accertato dall'INAIL nel triennio   antecedente   con   il   numero  delle  unita'  lavorative direttamente  interessate dall'intervento per milione di investimento ammesso per l'intervento;      2) prodotto  dell'indice  di  gravita'  medio  degli  infortuni dell'area  nella  quale  ricade l'iniziativa accertato dall'INAIL nel triennio  antecedente  con  la  percentuale  delle  unita' lavorative direttamente  interessate  dall'intervento  sul  numero  totale delle unita'  lavorative  direttamente  interessate da tutti gli interventi ammissibili.  2. Le   agevolazioni   sono   concesse   alle  iniziative  disposte nell'ordine  derivante dalla graduatoria di cui al comma 1, fino alla concorrenza  dei fondi disponibili. Nel caso di punteggio equivalente l'ordine in graduatoria tiene conto della data di presentazione delle domande.  |  
|   |                                 Art. 3.                    Erogazione delle agevolazioni  1. Per  l'ottenimento  dell'anticipazione del contributo spettante, il richiedente deve presentare specifica domanda e attestazione, come da  allegato  B1,  della  data  di avvenuto inizio dei lavori. A tale domanda   e'  allegata,  inoltre,  apposita  fidejussione  o  polizza assicurativa  per  l'ammontare dell'importo richiesto emessa a favore del  Ministero  delle attivita' produttive esclusivamente da istituti di credito o da imprese di assicurazione a tal fine autorizzati, o da societa'  finanziarie  iscritte  nell'elenco speciale di cui all'art. 107  del  decreto  legislativo 1 settembre 1993, n. 385, tenuto dalla Banca d'Italia.  2. Ai  fini  dell'erogazione a saldo, il beneficiario deve allegare alla  domanda  per  l'erogazione  del  saldo la rendicontazione delle spese   sostenute,  che  deve  essere  redatta  a  firma  del  legale rappresentante  come  da  dichiarazione  di cui all'allegato B1, e la relazione     tecnica    finale    concernente    la    realizzazione dell'intervento,  contenente un dettagliato rapporto degli interventi realizzati  ed  una  analisi  critica  degli  obiettivi  di sicurezza raggiunti.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 15 ottobre 2001                                                 Il Ministro: Marzano  |  
|   |                                                             ALLEGATI     ----> vedere allegati da pag. 29 a pag. 40 della G.U. <----  |  
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