| Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  
| DECRETO 9 ottobre 2001 |  
| Autorizzazione  alla  societa'  "Controlli, collaudi e certificazioni S.r.l., in Catania", al rilascio di certificazioni CE. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
    Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  29  giugno  1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  del  16  settembre  1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998, concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,  art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;  Vista  l'istanza  del  18  luglio 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 18 luglio 2001, protocollo n. 785.471, con la quale l'organismo  Controlli,  collaudi  &  certificazioni S.r.l., con sede legale  in  via Antonino di Sangiuliano, 60 - 95131 Catania, in forza dell'art.  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,   n.   162,   ha  richiesto  l'autorizzazione  al  rilascio  di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;  Considerato   che   la   documentazione   prodotta   dall'organismo Controlli,  collaudi & certificazioni S.r.l. Catania, soddisfa quanto richiesto  dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;  Considerato   altresi'   che   l'organismo  Controlli,  collaudi  & certificazioni  S.r.l.,  Catania, ha dichiarato di essere in possesso dei  requisiti  minimi  di  sicurezza  di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;  Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  L'organismo  Controlli,  collaudi  & certificazioni S.r.l., con sede  legale  in  via Antonino di Sangiuliano, 60 - 95131 Catania, e' autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli  allegati  al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:    Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);    Allegato VI: Esame finale;    Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme, modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali dati  a  disposizione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive - Ispettorato tecnico.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla   pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  ed  ha  validita' triennale.  2.  Entro  il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo produttivo  e  competitivita'  -  Ispettorato  tecnico, si riserva la verifica  della  permanenza  dei  requisiti  per  la  certificazione, disponendo appositi controlli.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Ove,  nel  corso  dell'attivita',  anche a seguito dei previsti controlli,  venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e  professionali,  o  si  constati che, per la mancata osservanza dei criteri  minimi  fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della  Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi  previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa piu' i requisiti  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  30  aprile  1999,  n.  162,  si procede alla revoca della presente autorizzazione.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 9 ottobre 2001                                      Il direttore generale: Visconti  |  
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