Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano", ai sensi del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. "Caciocavallo Silano", registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1 luglio 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentato dal Consorzio di tutela formaggio Caciocavallo Silano, con sede in Cosenza alla via degli Stadi, 90.
L'istanza di modifica del disciplinare di produzione D.O.P. "Caciocavallo Silano" D.O.P. riguarda l'ampliamento della zona geografica di provenienza del latte, di trasformazione ed elaborazione del formaggio, con l'inserimento di alcuni comuni, il metodo di ottenimento, l'etichettatura e marchiatura dello stesso formaggio.
Considerato che la modifica proposta non riduce il legame geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario, non compromette la qualita' del prodotto ottenuto e migliora la tracciabilita' e l'identificabilita' sul mercato del formaggio D.O.P. "Caciocavallo Silano".
Considerato, altresi', che l'art. 9 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilita', da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine registrate.
Considerato che il disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio "Caciocavallo Silano", trasmesso alla Commissione U.E. per la registrazione, e' il testo emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 196 del 21 agosto 1993, ritiene di dover procedere alla pubblicazione delle sole modifiche proposte.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione ex VI - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.
Modifiche proposte al disciplinare di produzione della D.O.P. "Caciocavallo Silano":
Art. 2.
Regione Calabria:
dopo "Provincia di Catanzaro", aggiunta di "Provincia di Crotone e provincia di Vibo Valentia"; zona dell'Alto Crotonese e del Marchesato: dopo "Cerenzia", aggiunta di "Ciro'". Provincia di Cosenza: zona del Ferro e dello Sparviero: dopo "Cerchiara di Calabria", aggiunta di "Cassano allo Jonio"; zona del Pollino: aggiunta di "Frascineto" prima di "Castrovillari".
Regione Campania:
Provincia di Benevento: dopo "Baselice", aggiunta di "Benevento"; dopo "Cautano", aggiunta di "Ceppaloni".
Regione Puglia:
Provincia di Foggia zona del Gargano: aggiunta di "Manfredonia, San Paolo di Civitate", prima di "Apricena".
Regione Basilicata:
Provincia di Matera dopo "Accettura", aggiunta di "Bernalda"; dopo "Irsina", aggiunta di "Matera"; dopo "Oliveto Lucano", aggiunta di "Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella"; dopo "Salandra", aggiunta di "Scanzano Jonico".
Art. 3.
Comma 1 - dopo ".... prodotto esclusivamente con latte di vacca", aggiunta di "intero, che e' consentito termizzare fino a 58o C per 30 , di non piu' di quattro munte consecutive dei due giorni precedenti a quello della trasformazione";
lettera A):
dopo " ... usando caglio in pasta di vitello o di capretto", aggiunta di "E' consentito l'impiego di siero innesto naturale preparato nello stesso ambiente di trasformazione del latte";
dopo "... immergendo la parte velocemente in acqua bollente", aggiunta di "alla temperatura di 80o/85o C";
All'ultimo capoverso:
"La durata minima del periodo di stagionatura e' di" anziche' "15 giorni", leggi "30 giorni".
lettera D) crosta:
dopo ".... collocate in relazione alle modalita' di legatura", aggiunta di "E' consentito l'utilizzo di trattamenti delle forme, superficiali, esterni e trasparenti, privi di coloranti con il rispetto del colore della crosta".
Art. 5.
Si modifica integralmente il testo dell'articolo cosi' di seguito formulato:
"All'atto della sua immissione al consumo del formaggio a denominazione d'origine protetta "Caciocavallo Silano deve recare impresso termicamente, su ogni forma, con figurazione lineare o puntiforme, il contrassegno di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente disciplinare e l'indicazione di un numero di identificazione attribuito dal Consorzio di tutela formaggio Caciocavallo Silano, previa autorizzazione alla vigilanza, ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo.
Tale contrassegno, nel colore - Pantone 348 CVC, unitamente agli estremi del Regolamento comunitario con cui e' stata registrata la denominazione stessa ed al numero di identificazione, attribuito al singolo produttore, di cui al precedente comma, dovra' essere stampigliato sulle etichette apposte ad ogni singola forma".
 
Allegato A
L'allegato A, parte integrante del disciplinare di produzione, e'
cosi' modificato:
----> Vedere contrassegno a pag. 59 della G.U. <----
 
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