Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 26 settembre 2001, n. 392 |
Regolamento recante modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 9 febbraio 2001, n. 167, ed all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 19 marzo 2001, n. 191, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di presentazione delle domande di ammissione ai contributi in favore delle attivita' di danza e delle attivita' musicali. |
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492; Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800; Visto il proprio decreto 9 febbraio 2001, n. 167; Visto il proprio decreto 19 marzo 2001, n. 191; Ritenuto necessario procedere alla modifica dei citati decreti n. 167 e n. 191 del 2001, per quanto concerne in particolare la fissazione del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi annuali, anche al fine di consentire la concreta attuazione nell'esercizio in corso; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2537 del 24 settembre 2001;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Modifica all'articolo 8 del decreto ministeriale 9 febbraio 2001, n. 167
1. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 9 febbraio 2001, n. 167, le parole "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - Il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.". - La legge 30 aprile 1985, n. 163, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104, reca: "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo". - Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1998, n. 10, corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1998, n. 25, reca: "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250, reca: "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1999, n. 16, reca: "Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134". - La legge 14 agosto 1967, n. 800, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1967, n. 233, reca: "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali". - Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 9 febbraio 2001, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2001, n. 107, reca: "Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163". - Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 19 marzo 2001, n. 191, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2001, n. 119, reca: "Regolamento recante "Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 ". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 9 febbraio 2001, n. 167, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "2. Il termine per la presentazione delle domande e' fissato al 30 giugno dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo, salvo che per i soggetti di cui al capo III, per i quali il termine e' fissato al 31 dicembre del medesimo anno. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, i termini sono perentori. Nel caso di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.".
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| Art. 2 Modifica all'articolo 8 del decreto ministeriale 19 marzo 2001, n. 191
l. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 19 marzo 2001, n. 191, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 19 marzo 2001, n. 191, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "2. Il termine per la presentazione delle domande e' fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine e' perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.".
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| Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 26 settembre 2001 Il Ministro: Urbani Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 294 |
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