Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 26 settembre 2001, n. 392
Regolamento recante modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 9 febbraio 2001, n. 167, ed all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 19 marzo 2001, n. 191, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di presentazione delle domande di ammissione ai contributi in favore delle attivita' di danza e delle attivita' musicali.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;
Visto il proprio decreto 9 febbraio 2001, n. 167;
Visto il proprio decreto 19 marzo 2001, n. 191;
Ritenuto necessario procedere alla modifica dei citati decreti n. 167 e n. 191 del 2001, per quanto concerne in particolare la fissazione del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi annuali, anche al fine di consentire la concreta attuazione nell'esercizio in corso;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2537 del 24 settembre 2001;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifica all'articolo 8 del
decreto ministeriale 9 febbraio 2001, n. 167

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 9 febbraio 2001, n. 167, le parole "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".



NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' il seguente:
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione
ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.".
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104, reca: "Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo".
- Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1998, n. 10,
corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 gennaio 1998, n. 25, reca: "Riordino degli organi
collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art.
11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n.
250, reca: "Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 21 gennaio 1999, n. 16, reca: "Disposizioni
correttive ed integrative dei decreti legislativi
18 novembre 1997, n. 426, decreto legislativo 8 gennaio
1998, n. 3, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19,
decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e decreto
legislativo 23 aprile 1998, n. 134".
- La legge 14 agosto 1967, n. 800, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1967, n. 233, reca: "Nuovo
ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali".
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 9 febbraio 2001, n. 167, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2001, n. 107, reca:
"Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di
contributi in favore delle attivita' di danza, in
corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo

spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163".
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 19 marzo 2001, n. 191, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 maggio 2001, n. 119, reca: "Regolamento
recante "Criteri e modalita' di erogazione di contributi in
favore delle attivita' musicali, in corrispondenza agli
stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163 ".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali 9 febbraio
2001, n. 167, come modificato dal presente regolamento, e'
il seguente:
"2. Il termine per la presentazione delle domande e'
fissato al 30 giugno dell'anno antecedente il periodo per
il quale si chiede il contributo, salvo che per i soggetti
di cui al capo III, per i quali il termine e' fissato al
31 dicembre del medesimo anno. Ai sensi dell'art. 7, comma
3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, i termini
sono perentori. Nel caso di domanda spedita mediante il
servizio postale, fa fede la data di spedizione.".



 
Art. 2
Modifica all'articolo 8 del
decreto ministeriale 19 marzo 2001, n. 191

l. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 19 marzo 2001, n. 191, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali 19 marzo 2001,
n. 191, come modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
"2. Il termine per la presentazione delle domande e'
fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per
il quale si chiede il contributo. Ai sensi dell'art. 7,
comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il
termine e' perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante
il servizio postale, fa fede la data di spedizione.".



 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 26 settembre 2001
Il Ministro: Urbani Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 294
 
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