Gazzetta n. 252 del 29 ottobre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 6 agosto 2001 |
Inclusione dell'area non urbanizzata dell'agro tiburtino compresa tra la via di Pomata - Colli di S. Stefano - Villa Adriana - Colle Cesarano, ricadente nel comune di Tivoli tra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 146, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. |
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144; Visto l'art. 146, comma 1, lettera m) del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; Vista la decisione n. 951 resa in data 13 novembre 1990 dalla VI sezione del Consiglio di Stato; Vista la circolare ministeriale n. 8373 del 26 aprile 1994 nella quale si e' rilevata la necessita' di individuare le zone definite di interesse archeologico dalla legge 8 agosto 1985 n. 431 ed ora dall'art. 146 comma 1, lettera m) del testo unico con provvedimenti ricognitivi che ne perimetrino con esattezza i confini e specifichino la interrelazione fra i beni archeologici presenti e l'area che ne costituisce il contesto di giacenza; Considerato che la Soprintendenza archeologica del Lazio con nota n. 12729 del 26 luglio 1997 ha trasmesso all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici la proposta di inclusione fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1 lettera m) della legge 8 agosto 1985 n. 431, ora art. 146 comma 1, lettera m) del sopracitato decreto legislativo n. 490/1999, dell'area non urbanizzata dell'agro tiburtino compresa tra la via di Pomata - Colli di S. Stefano - Villa Adriana - Colle Cesarano, ricadente nel comune di Tivoli e cosi' delimitata: partendo dall'edificio al numero civico 8 della via di Pomata, in senso orario - via di Pomata, strada provinciale per S. Gregorio, confine comunale, autostrada A24, rampa di uscita della stessa per veicoli provenienti dall'Aquila, rampa di immissione per i veicoli in direzione Roma, via Maremmana Inferiore, confine comunale, fiume Aniene, fosso affluente nei pressi del Villaggio Adriano, via Maremmana Inferiore, via Giulia Sabina, via del Ninfeo, via del Serapeo, via del Teatro Greco, via del Pritaneo, via del Teatro Marittimo, scalette, via del Canopo, via Maremmana Inferiore, Case Galli, Strada Galli, via Rosolina, via di Villa Adriana, ciglio dei giardini pubblici, strada vicinale, via di S. Salvatore, strada senza nome, tratto rettilineo con il vertice E del rione Adrianella, strada vicinale dall'Adrianella alla via delle Piagge, via Tiburtina fino ad un punto segnato sulla carta, tratto rettilineo da questo punto al punto di partenza; Considerato che con decreto ministeriale del 3 settembre 1997, su segnalazione dell'Associazione Italia Nostra, ai sensi del citato art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, sono stati inibiti i lavori per la realizzazione da parte della societa' Eco Italia 87 di una discarica nel comune di Tivoli, proprio in localita' Colle Cesarano, rilevando che tale opera provocherebbe gravi danni paesaggistici alla localita' stessa, spezzando la continuita' e l'integrita' del comprensorio in argomento; Considerato che con nota n. 2653 del 7 febbraio 1998 la Soprintendenza archeologica per il Lazio ha comunicato all'Ufficio centrale di aver inviato al comune di Tivoli copia della documentazione relativa alla proposta di vincolo per l'area predetta al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge n. 241/1990, tramite affissione all'albo del comune di Tivoli; Considerato che nella medesima nota la Soprintendenza predetta trasmetteva all'Ufficio centrale diverse opposizioni alla proposta di vincolo in questione ai sensi dell'art. 11 della suddetta legge n. 241/1990 e precisava che la perimetrazione affissa all'albo comunale corrispondente alla precedente proposta della Soprintendenza era piu' estesa di quella in corso di definizione da parte dell'Ufficio centrale; Considerato che con nota ST/702/5070/98 del 23 febbraio 1998 l'Ufficio centrale ha comunicato al comune di Tivoli che nelle aree oggetto di perimetrazione del vincolo ogni opera non riconducibile alle categorie di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e consolidamento statico e per la quale non era stata richiesta concessione edilizia avrebbe dovuto ottenere la necessaria autorizzazione paesistica ex art. 7 della legge n. 1497/1939, ora art. 151 del citato decreto legislativo n. 490/1999, da parte della regione Lazio e del comune di Tivoli; Considerato che nella medesima nota si precisava che, nelle more dell'apposizione del vincolo, la proposta era stata opportunamente modificata, riducendo la perimetrazione ed escludendone le zone A e B di piano regolatore nonche' le zone ricomprese in piani pluriennali di attuazione, in virtu' del disposto del comma sesto dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, cosi' come introdotto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, disposizione ora sostituita dall'art. 146 comma 2 del citato decreto legislativo n. 490/1999; Considerato che con la medesima nota si trasmettevano al comune di Tivoli le nuove planimetrie relative alle aree perimetrate ex art. 1 lettera m) della legge n. 431/1985, ora art. 146 comma 1 lettera m) del citato decreto legislativo n. 490/1999, al fine di poterne garantire una immediata affissione all'albo pretorio del comune e si precisava che ogni eventuale osservazione e opposizione avrebbe dovuto pervenire al medesimo Ufficio; Considerato che con nota n. ST/702/13989 del 29 maggio 1998 l'Ufficio centrale ha trasmesso alla segreteria del Consiglio nazionale - Comitati di settore riuniti in seduta congiunta - osservazioni e opposizioni alla proposta di vincolo relative alle zone di interesse archeologico non urbanizzate pervenute direttamente allo stesso Ufficio; Considerato che con nota n. 17382 del 1 ottobre 1998 la Soprintendenza archeologica per il Lazio ha trasmesso all'Ufficio centrale diverse osservazioni pervenute direttamente alla Soprintendenza e relative alla proposta di vincolo ex art. 1 lettera m) della citata legge n. 431/1985 tra cui l'opposizione del comune di Tivoli contenuta nella delibera G.C. n. 197 del 1 aprile 1998; Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e il Comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta congiunta, valutati tutti gli atti ivi comprese le osservazioni alla proposta di vincolo, hanno ritenuto di esprimere parere favorevole in data 21 maggio 1999 in ordine alla predetta proposta; Considerato che con nota ST/702/23199/99 del 24 settembre 1999, l'Ufficio centrale ha trasmesso alla segreteria del Consiglio nazionale - Comitati di settore riuniti in seduta congiunta alcune osservazioni alla proposta di vincolo precedentemente non allegate alla documentazione gia' sottoposta alle valutazioni dei Comitati, per le ulteriori valutazioni di competenza; Considerato che con nota 231/801/87 del 4 febbraio 2000 la segreteria del Consiglio nazionale - Comitati di settore riuniti in seduta congiunta, ha restituito all'Ufficio centrale la pratica inerente la proposta di vincolo; Considerato che con nota n. 1136 del 23 gennaio 2001 la Soprintendenza archeologica per il Lazio reiterava al comune di Tivoli la proposta di vincolo corredata dalle relative planimetrie per l'affissione all'albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 140 comma 5 del citato decreto legislativo n. 490/1999, precisando che dall'affissione della proposta sarebbero decorsi gli obblighi di cui all'art. 151 del medesimo decreto legislativo; Considerato che il comune di Tivoli con nota n. 3072 del 24 gennaio 2001 comunicava che la citata proposta di vincolo e' stata affissa all'albo pretorio comunale a partire dal giorno 24 gennaio 2001 e con successiva nota n. 20061 dell'8 maggio 2001 attestava che la pubblicazione si era protratta sino al giorno 24 aprile 2001; Considerato che dopo l'avvenuta ripubblicazione della proposta di vincolo all'albo pretorio comunale non risultano pervenute ulteriori memorie o osservazioni ai sensi dell'art. 144 comma 3 del citato decreto legislativo; Considerato che con nota n. 2812 del 22 febbraio 2001 la Soprintendenza archeologica per il Lazio comunicava all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 140 comma 6 del citato decreto legislativo n. 490/1999 e trasmetteva copia delle pubblicazioni della proposta di vincolo sui quotidiani Il Corriere della Sera, Il Messaggero e Il Tempo; Considerato che l'area sopra delimitata costituisce un comprensorio di rilevantissimo interesse archeologico, oltre che paesaggistico e ambientale determinato dalle rilevanti e numerose presenze archeologiche che costituiscono un'importantissima documentazione di un aspetto fondamentale della civilta' romana, quello dell'insediamento rurale, rappresentato da ville rustiche, da grandi ville di otium dell'aristocrazia, fino al grandioso insediamento imperiale della Villa Adriana, sono ben visibili infatti nell'area medesima platee e muri di costruzione di grandi ville, tra le quali particolarmente importanti sono quelle tradizionalmente dette di Cassio, di Bruto, dei Vibii Vari e degli Arcinelli e sono presenti anche le strutture di quattro acquedotti (Anio Vetus, Aqua Marcia, Aqua Claudia e Anio Novus), con un castellum aquae, nonche' resti conservati di strade antiche, di sepolture e di ponti; Considerato che l'area in questione e' parte del territorio dell'antica Tibur, centro tra i piu' ricchi di monumenti e presenze archeologiche che vanno dal periodo arcaico al tardo impero, la cui fondazione si fa risalire al XIII secolo a.C., che fu tra le piu' importanti citta' latine, poi municipio, con una fase edilizia intensa soprattutto dal I secolo a.C. al II secolo a.C., alla quale si devono importantissimi monumenti, come il grande santuario d'Ercole, i templi dell'acropoli detti di Vesta e della Sibilla, numerosi monumenti funerari, l'enorme complesso della Villa Adriana ed appunto le ville di otium, tra le piu' notevoli della romanita', citate dalle fonti letterarie, favorite dalla vicinanza di Roma e dalla presenza dei sopraindicati acquedotti principali di Roma che traevano prestigio dalla fama del clima e del paesaggio tiburtini; Considerato che l'Ufficio periferico nella relazione allegata alla proposta di vincolo ha evidenziato l'importanza paesaggistica, naturalistica e storico-artistica dell'area sopraperimetrata, rilevando in particolare come la fascia pedemontana a sud della citta', ancora in gran parte coperta da uliveti secolari e l'area circostante la Villa Adriana, costituisca un complesso paesaggistico tra i piu' importanti d'Italia, di cui i resti dei criptoportici e i grandi muri di sostegno delle platee sono un aspetto caratteristico, paesaggio fra i piu' citati in opere pittoriche, architettoniche e letterarie e come l'area di Colle Cesarano, sulla sinistra orografica dell'Aniene, sia tuttora un'area agricola pressoche' intatta, di grande valore paesaggistico e ambientale, inserita per le sue pregevoli caratteristiche nei confini del proposto Parco regionale dell'Aniene; Rilevato che il comprensorio in questione rientra nella perimetrazione del progettato Parco archeologico-naturale dell'agro tiburtino e prenestino, anello fondamentale della "area verde" ad est di Roma, destinato a ricongiungersi al Parco dei castelli Romani e dell'Appia antica, per costituire un importante segmento della cintura verde metropolitana; Considerato che la citata Soprintendenza ha sottolineato come il patrimonio archeologico situato all'interno dell'area sopraperimetrata si trovi in un territorio soggetto a rapida trasformazione, in pratica investito dall'espansione edilizia della citta', non solo programmata dagli appositi strumenti urbanistici, ma anche "spontanea", cioe' abusiva che costituisce un serio pericolo per la fruibilita' di cosi' importanti monumenti e per la loro stessa integrita', in particolare e' stato evidenziato come nell'area dei Colli di S. Stefano il mancatocontrollo dell'edilizia abusiva abbia gia' recato grossi danni ai singoli monumenti, danni testimoniati dalle stesse pubblicazioni scientifiche; Rilevata quindi l'esigenza di salvaguardare il patrimonio sopradescritto, unico al mondo e importantissimo dal punto di vista archeologico, storico e paesaggistico, situato in un settore, come e' quello dell'hinterland orientale di Roma, esposto al rischio di perdita a causa del processo di sfruttamento insensato iniziato negli ultimi anni; Esaminati gli atti e verificato che l'area cosi' complessivamente individuata di rilevanza nazionale ed internazionale, si caratterizza per il rapporto ormai storicizzato tra le connotazioni ambientali e naturalistiche di particolare interesse paesaggistico e rappresentative dell'agro tiburtino e le valenze naturalistiche, storico-artistiche ed archeologiche presenti; Considerata quindi la necessita' e l'urgenza di emanare un provvedimento che garantisca una tutela efficace ed unitaria dell'area predetta che costituisce un sito idoneo alla conservazione del patrimonio archeologico presente, al fine di valorizzare e preservare tutti i beni meritevoli di tutela: Rilevato da quanto sopra esposto, che il territorio delimitato nella perimetrazione gia' descritta e' da classificare tra le zone di interesse archeologico, indicate all'art. 146 comma 1 lettera m), del decreto legislativo n. 490 del 1999, per i valori archeologico-monumentali ed ambientali insiti e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico di rilievo nazionale, cioe' quale territorio delle presenze di rilievo archeologico, qualita' che e' assurta a valore storico culturale meritevole di protezione; Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella localita' vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo n. 490 del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, e che questo Ministero puo' in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale; Decreta: L'area non urbanizzata dell'agro tiburtino compresa tra la via di Pomata - Colli di S. Stefano - Villa Adriana - Colle Cesarano ricadente nel comune di Tivoli in provincia di Roma, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' compresa tra le zone di interesse archeologico indicate dall'art. 146, comma 1, lettera m) del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed e' quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nel titolo II del medesimo decreto legislativo. La Soprintendenza archeologica per il Lazio provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo del comune di Tivoli e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 cosi' come modificata dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 6 agosto 2001 Il Ministro: Urbani Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2001 Ufficio di controllo prenventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e "dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 228 |
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