IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
    Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere eccezionale;  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche' assicurabili;  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della regione Valle d'Aosta degli  eventi  calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta' nazionale:    piogge  alluvionali  dal 13 ottobre 2000 al 16 ottobre 2000 nella provincia di Aosta;  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi calamitosi   segnalati,   per   effetto   dei  danni  alle  strutture interaziendali, opere di bonifica;                              Decreta:  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi calamitosi  elencati  a  fianco  della  sottoindicata  provincia  per effetto  dei  danni  alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei   sottoelencati   territori  agricoli,  in  cui  possono  trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:    Aosta: piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 16 ottobre 2000, provvidenze  di  cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), nell'intero territorio provinciale.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 12 ottobre 2001                                                Il Ministro: Alemanno  |