| Gazzetta n. 251 del 27 ottobre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SALUTE |  
| DECRETO 16 ottobre 2001 |  
| Riclassificazione  dei prodotti fitosanitari a seguito del XXIV e XXV adeguamento alla direttiva 67/548/CEE. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE         della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti                  e della nutrizione - Ufficio XIV
    Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile  1962, n. 283 modificato dall'art.  4  della  legge  26  febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 24 maggio 1988,   n.  223,  concernente  la  classificazione,  l'imballaggio  e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, concernente il "Regolamento  per l'adeguamento dei presidi sanitari alle norme sulla classificazione,  sull'imballaggio e sull'etichettatura dei preparati pericolosi  (antiparassitari),  ai  sensi  degli  articoli 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223";  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  cosi'  come  modificato,  da ultimo, dall'art. 3 del decreto legislativo   31   marzo  1998,  n.  80,  recante  "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";  Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;  Visto  il  decreto ministeriale 10 aprile 2000 di recepimento delle direttive    98/73/CE   e   98/88/CE   recanti   rispettivamente   il ventiquattresimo  e  il  venticinquesimo  adeguamento della direttiva 67/548/CEE;  Vista la nota del Ministero della sanita' del 20 giugno 2000 con la quale, in conformita' al parere espresso dalla commissione consultiva per  i  prodotti  fitosanitari  nelle  sedute  del 5 aprile 2000 e 16 maggio   2000   e'   stato  richiesto  alle  imprese  titolari  delle registrazioni  di prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive: Alaclor, Carbaril, Daminozide, Diuron, Fention, Fosfamidone, Linuron, Monocrotofos,   Simazina,   Tiofanato   metile,  l'adeguamento  delle etichette   a   quanto   prescritto  in  materia  di  classificazione tossicologica;  Viste  le  note  da  cui  risulta  che  le  suddette  imprese hanno ottemperato   a   quanto   richiesto   dall'ufficio,  comunicando  la composizione,  le  taglie e le officine di produzione dei prodotti ed allegando le etichette corrette nella definitiva veste tipografica;  Visti  i  pareri  espressi in data 20 febbraio 2001, 21 marzo 2001, 11 aprile  2001,  9 maggio  2001,  6 giugno  2001 e 19 settembre 2001 dalla   commissione   consultiva  di  cui  all'art.  20  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999, allegato 1, art. 1, lettera e);                              Decreta:  1.  E'  autorizzato  per  i  prodotti  fitosanitari,  contenenti le sostanze  attive:  Alaclor,  Carbaril,  Daminozide,  Diuron, Fention, Fosfamidone,  Linuron,  Monocrotofos,  Simazina, Tiofanato metile, di cui all'allegato elenco (allegato 1), l'adeguamento delle etichette a quanto prescritto in materia di classificazione tossicologica.  2.  Sono  approvate  quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate (allegato 2), con le quali i prodotti fitosanitari devono   essere   posti   in   commercio  e  che  saranno  pubblicate successivamente  con  apposito  comunicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento straordinario.  3.  A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e' concesso,  per lo smaltimento delle scorte, un termine di mesi tre in sede di produzione, e di mesi dodici in sede di commercializzazione.  4.  Il  presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana e avra' valore di notifica amministrativa per le imprese interessate.    Roma, 16 ottobre 2001                                     Il direttore generale: Marabelli  |  
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