| Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2001 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 settembre 2001, n. 344 |  
| Ripubblicazione  del testo del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344 (in  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2001)  convertito,  senza modificazioni, dalla legge 22 ottobre 2001, n.  387 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 9), recante: "Ulteriori   misure   per   il   potenziamento   della   sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina". |  
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Avvertenza:    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge citato  in epigrafe corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8,  com-ma 3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.    Il  testo  della  nota  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata.    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.                               Art. 1.
    1.  La  lettera  a)  del  comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre  2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e' sostituita dalla seguente:  "a)  un  programma  di  prevenzione  totale  contro l'encefalopatia spongiforme  bovina,  mediante  sottoposizione  al  test  di diagnosi rapida  per  la  malattia,  di  tutti  i  bovini,  bufalini e bisonti macellati in eta' superiore ai ventiquattro mesi;". 
                                         Nota all'art. 1, comma 1:              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma 1, del decreto-legge          21 novembre  2000,  n.  335,  convertito, con modificazioni          dalla   legge   19 gennaio   2001,  n.  3  (Misure  per  il          potenziamento  della  sorveglianza  epidemiolologica  della          encefalopatia  spongiforme  bovina),  cosi' come modificato          dal presente decreto, e' il seguente:              "Art.  1.  -  1.  Al  fine  di elevare la sicurezza dei          consumatori  ed  intervenire  nelle situazioni di emergenza          correlate  a  malattie infettive e diffusive degli animali,          nelle  more  della  riconversione  del sistema zootecnico a          parametri  etologicamente  compatibili,  il Ministero della          sanita'  intensifica  la  sorveglianza  epidemiologica,  in          particolare  il  sistema  di controlli per la encefalopatia          spongiforme bovina, attraverso:                a)   un   programma   di  prevenzione  totale  contro          l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione          al  test  di  diagnosi  rapida  per la malattia, di tutti i          bovini,  bufalini  e  bisonti macellati in eta' superiore a          ventiquattro mesi;                b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica          e  la piena applicazione delle norme per il benessere degli          animali,   mediante   l'adozione   di  specifici  programmi          d'intervento,   stabilendo  compiti,  attivita'  e  apporti          finanziari  per  i  centri  di referenza nazionali, per gli          istituti  zooprofilattici  sperimentali  e  per  i posti di          ispezione frontaliera;                c) il     rafforzamento     dei    controlli    nella          movimentazione  degli  animali  attraverso il potenziamento          del  sistema  di  identificazione e registrazione di cui al          decreto   legislativo   22   maggio  1999,  n.  196,  e  ai          regolamenti comunitari in materia;                c-bis)   l'aggiornamento  dell'elenco  del  materiale          specifico  a  rischio  da  rimuovere  nei  bovini  e  negli          ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la          colonna  vertebrale e la milza dei bovini di eta' superiore          ai  dodici  mesi,  tenendo  conto  dei  pareri espressi dai          comitati  scientifici  comunitari,  in  base  al  principio          della maggior cautela;                c-ter) un'adeguata campagna di informazione;              1-bis.  Per  i  grassi  ottenuti  da organi specifici a          rischio  e  destinati  ad  uso  non  alimentare e' disposta          l'aggiunta  di  coloranti  idonei affinche' sia impedito il          loro uso ai fini zootecnici e alimentari.              1-ter.  Il  Ministro  della sanita' e il Ministro delle          politiche  agricole e forestali riferiscono tempestivamente          alle competenti commissioni parlamentari sulle modalita' di          predisposizione  e  di  applicazione delle misure di cui al          comma 1.              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente          articolo,  pari  a  lire  100  miliardi  annui  a decorrere          dall'anno   2001,  si  provvede  mediante  riduzione  degli          stanziamenti  iscritti,  ai  fini  del  bilancio  triennale          2000-2002,  sull'UPB  7.1.3.3  -  Fondo  speciale  di parte          corrente  -  dello  stato  di  previsione del Ministero del          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per          l'anno   2000,   allo  scopo  parzialmente  utilizzando  le          proiezioni  dell'accantonamento relativo al Ministero della          sanita'.              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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    1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  |  
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