Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 17 ottobre 2001 |
Oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Roma, Cagliari-Milano, Olbia-Roma, Olbia-Milano e Alghero-Roma. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del 23 luglio 1992, che in particolare all'art. 4 prevede la possibilita' per gli Stati membri di imporre su determinate rotte oneri di servizio pubblico; Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al fine di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna, prevede l'istituzione d'oneri di servizio pubblico conformi alle conclusioni della conferenza dei servizi indetta dal presidente della regione Sardegna su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione; Visto il decreto ministeriale n. 101-T/2000 in data 1 agosto 2000, con cui sono stati determinati, a seguito dell'esito della conferenza dei servizi tenutasi il 28 febbraio 2000, i contenuti degli oneri di servizio pubblico sulle seguenti rotte: Cagliari-Roma e viceversa; Cagliari-Milano e viceversa; Olbia-Roma e viceversa; Olbia-Milano e viceversa; Alghero-Roma e vicerversa; Alghero-Milano e viceversa; Visto il successivo decreto ministeriale n. 150-T/2000 in data 21 dicembre 2000, modificativo del decreto ministeriale n. 101-T/2000 relativamente alla clausola tariffaria; Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella G.U.C.E. del 7 ottobre 2000, relativa all'imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia; Vista la nota del Ministro dei trasporti e della navigazione pro-tempore n. 3769 del 23 marzo 2000, con la quale e' stato disposto il trasferimento dell'importo di L. 51.000.000.000 per l'attuazione di quanto sopra a favore dell'E.N.A.C., competente all'espletamento delle funzioni amministrative e tecniche inerenti lo svolgimento della gara; Vista la nota del Ministro dei trasporti e della navigazione pro-tempore n. 4040 del 29 marzo 2000, con la quale l'E.N.A.C. e' stato incaricato di dare immediato corso alle procedure necessarie per predisporre il bando della eventuale gara da espletarsi ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144; Considerato che nessun vettore si e' dichiarato disponibile ad operare le rotte sopraindicate secondo le condizioni degli oneri, pubblicati nella G.U.C.E. del 7 ottobre 2000; Visti i bandi di gara, pubblicati dall'Italia nella G.U.C.E. del 13 dicembre 2000 e del 16 febbraio 2001, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione dei servizi di linea sulle rotte sopraindicate; Vista la nota del direttore generale dell'E.N.A.C. n. 01-730/DG del 19 marzo 2001 con la quale si e' proceduto, in attuazione di quanto disposto dal Ministro pro-tempore con la citata nota n. 4040 del 29 marzo 2000, a dare incarico ad una commissione, appositamente costituita, di procedere all'esame delle offerte ed alle conseguenti proposte di affidamento dei servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte dianzi indicate; Viste le risultanze della predetta commissione giudicatrice, comunicate all'E.N.A.C. con nota del 17 luglio 2001, con le seguenti proposte di affidamento: Cagliari-Roma e vv. - Soc. Alitalia compensazione L. 27.000.000.000; Cagliari-Milano e vv. - Soc. Volare Airlines compensazione L. 11.970.000.000; Olbia-Roma e vv. - Soc. Meridiana compensazione L. 415.000.000; Olbia-Milano e vv. - Soc. Meridiana compensazione L. 12.300.000.000; Alghero-Roma e vv. - Soc. Alitalia compensazione L. 11.700.000.000; Alghero-Milano e vv. nessuna proposta; Vista la deliberazione n. 34/2001 del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.C. in data 7 agosto 2001 con la quale e' stata approvata la procedura di gara; Vista la nota dell'E.N.A.C. n. 530-01/PRE del 17 settembre 2001 che comunica le determinazioni dell'ente con riferimento ai ricorsi presentati dalla societa' AIR ONE avverso le procedure di gara relative all'affidamento dei servizi di linea in conformita' agli oneri di servizio pubblico; Considerato che per la rotta Alghero-Milano il T.A.R. Lazio con ordinanza n. 5282/01 del 30 agosto 2001, accogliendo l'istanza cautelare proposta dalla compagnia AIR ONE, ha dispostesame della relativa offerta economica, e che la commissione giudicatrice, con verbale del 25 settembre 2001 ha confermato l'esclusione della societa' AIR ONE dalla gara, conclusasi quindi senza l'individuazione di un affidatario; Viste le ordinanze n. 6217/01, n. 6218/01 e n. 6227/01 adottate dal T.A.R. Lazio nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2001, di rigetto delle istanze cautelari relative ai ricorsi presentati dalla societa' AIR ONE in merito alle procedure di gara relative alle rotte Cagliari-Roma, Cagliari-Milano e Alghero-Roma; Ritenuto, per effetto di tutto quanto precede, di stabilire, in esecuzione del punto 3 dell'articolo unico del decreto ministeriale n. 101-T in data 1 agosto 2001 la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra specificate, divengono obbligatori ad eccezione della rotta Alghero-Milano, allo stato non affidata ad alcun vettore; Decreta: Gli oneri di servizio pubblico, secondo le condizioni stabilite nell'imposizione pubblicata nella G.U.C.E. del 7 ottobre 2000, sulle rotte Cagliari-Roma, Cagliari-Milano, Olbia-Roma, Olbia-Milano e Alghero-Roma divengono obbligatori dal 28 ottobre 2001 in concomitanza con l'entrata in vigore della stagione di traffico invernale 2001/2002. In relazione a comprovate esigenze di differimento rispetto a tale data, potra' essere stabilita, per singola rotta, una decorrenza diversa e comunque non oltre il 31 dicembre 2002. L'ENAC e' incaricata di dare esecuzione al presente decreto. Roma, 17 ottobre 2001 Il Ministro: Lunardi |
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