Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 ottobre 2001
Caratteristiche dei titoli di Stato da emettere ed assegnare ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, ed, in particolare, gli articoli 12, 13, 15, 16 e 18, capo terzo, concernenti l'emersione di attivita' detenute all'estero, ove si prevede, fra l'altro, che:
nel periodo tra il 1 novembre 2001 e il 28 febbraio 2002, gli interessati fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano o regolarizzano, attraverso gli intermediari, denaro e altre attivita' comunque detenute, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 350 del 2001, fuori dal territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'art. 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle attivita' medesime;
in luogo del predetto versamento, nel medesimo periodo di tempo, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al dodici per cento dell'ammontare delle attivita' regolarizzate o rimpatriate, titoli di Stato con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato;
nell'ipotesi in cui gli interessati optino per la sottoscrizione di titoli di Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna, tramite gli intermediari, un ammontare di titoli di Stato pari ai mandati all'investimento conferiti dagli interessati medesimi con le dichiarazioni riservate;
per le predette finalita' il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad emettere titoli di Stato di durata non inferiore a dieci anni, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, le modalita' e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro la data del 26 ottobre 2001;
per l'assegnazione dei suindicati titoli di Stato, gli intermediari devono segnalare alla Banca d'Italia gli importi dei titoli da sottoscrivere, nei tempi e con le modalita' contenute nel suddetto decreto;
gli intermediari versano alla Banca d'Italia, entro la data stabilita con il medesimo decreto, le somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di Stato di cui trattasi;
alla Banca d'Italia sono affidate le operazioni di assegnazione dei predetti titoli di Stato;
Visto il provvedimento del 1 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2001, con cui il direttore dell'Agenzia delle entrate in attuazione dell'art. 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, ha approvato il modello di dichiarazione riservata delle attivita' emerse, che gli interessati presenteranno agli intermediari;
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in euro o in altre valute;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed, in particolare, il comma 4 dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Ritenuto di dover provvedere, in attuazione dell'art. 18, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, a definire le caratteristiche dei suddetti titoli di Stato, in attesa di poter procedere, sulla base dei mandati all'investimento conferiti dagli interessati con le dichiarazioni riservate, all'emissione ed all'assegnazione dei titoli stessi tramite gli intermediari;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, ai soggetti interessati che hanno conferito agli intermediari il mandato alla sottoscrizione dei titoli di Stato, saranno assegnati, tramite gli intermediari stessi, buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:
durata: 10 anni;
decorrenza: 1 novembre 2001;
prezzo d'emissione: alla pari;
tasso d'interesse: 1,90%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1 maggio e il 1 novembre di ogni anno di durata del prestito;
rimborso: in unica soluzione, il 1 novembre 2011.
Con decreto ministeriale da emanarsi successivamente alla data del 28 febbraio 2002, verra' definito l'importo complessivo dei titoli da emettere, sulla base dell'elenco di cui al successivo art. 4.
 
Art. 2.
I buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto hanno importo minimo di 1.000 euro e sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse, il capitale nominale assegnato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa', intestati agli intermediari finanziari indicati nell'elenco allegato al decreto di cui al precedente art. 1, i quali accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con gli aventi diritto.
 
Art. 3.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, che verra' effettuato in unica soluzione il 1 novembre 2011, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito, pari a 1.000 euro.
Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.
Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
Gli oneri derivanti dall'emissione dei buoni di cui al presente decreto verra' quantificato con successivo provvedimento.
 
Art. 4.
E' affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni concernenti l'assegnazione dei buoni agli aventi diritto, tramite gli intermediari.
Entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle dichiarazioni riservate, gli intermediari segnaleranno alle filiali della Banca d'Italia competenti per territorio, con apposite lettere, che potranno essere inviate anche tramite telefax, gli importi dei titoli da sottoscrivere.
Entro due giorni lavorativi dall'introito effettivo degli importi di cui al comma precedente, e comunque nel rispetto del termine del 28 febbraio 2002 previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 2001, gli intermediari verseranno alle medesime filiali della Banca d'Italia le somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di Stato, loro conferiti dagli interessati, nonche' le somme corrispondenti ai dietimi di interesse lordi dovuti dagli interessati per il periodo dal 1 novembre 2001 al giorno del versamento dai medesimi effettuato.
Il giorno stesso dell'introito delle somme di cui al comma precedente, la Banca d'Italia provvedera' al versamento delle medesime presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato.
A fronte di tali versamenti, la predetta sezione di Tesoreria rilascera' giornalmente, per l'ammontare complessivamente introitato, due separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale, per gli importi corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di Stato, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
Ai fini dell'assegnazione dei buoni, la Banca d'Italia, successivamente alla data del 28 febbraio 2002, trasmettera' al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione II - Ufficio V l'elenco dei soggetti intermediari a cui e' stato conferito dagli interessati, con dichiarazione riservata, il mandato a sottoscrivere titoli di Stato.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2001
Il Ministro: Tremonti
 
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