Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 26 settembre 2001 |
Riconoscimento alla sig.ra Schmelz Orlandi Andrea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Schmelz Orlandi Andrea, nata l'11 maggio 1962 a Gross-Schonebeck, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di diplom-ingenieur conseguito in Germania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico diplom-ingenieur conseguito in data 26 luglio 1983 presso la Ingenieurschule fur Bauwesen di Berlino; Considerata la vasta esperienza professionale maturata dalla richiedente, come documentata in atti ; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2001; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Schmelz Orlandi Andrea, nata l'11 maggio 1962 a Gross-Schonebeck, cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: fisica tecnica. Roma, 26 settembre 2001 Il direttore generale: Rettura |
| Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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