| Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 2001 |  
| Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino toscoemiliano. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto  l'art.  5,  comma  2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce  al  Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le  zone di importanza naturalistica e internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;  Vista  la  legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare, l'art. 1 che specifica l'ambito  applicativo  e  le  finalita'  che  il  regime  di tutela e gestione si prefigge di conseguire;  Visto  in particolare il comma 3, lettera d), del citato art. 1 che prevede  tra  le  predette  finalita'  da  perseguire  la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;  Visto in particolare l'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 26  luglio 1971, di istituzione della riserva naturale statale "Pania di Corfino" ed in particolare l'art. 2 di tale decreto;  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 2 marzo 1977, con il quale e' stata costituita in riserva biogenetica la suddetta riserva naturale statale "Pania di Corfino";  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 26  luglio  1971,  di  istituzione  della  riserva  naturale  statale "Guadine Pradaccio" ed in particolare l'art. 2 di tale decreto;  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 2 marzo 1977, con il quale e' stata costituita in riserva biogenetica la riserva naturale statale "Guadine Pradaccio";  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 23  giugno  1977,  di  istituzione  della  riserva  naturale  statale "Lamarossa" ed in particolare l'art. 2 di tale decreto;  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 13  luglio 1977, con il quale e' stata costituita la riserva naturale biogenetica "Bosco sperimentale Lamarossa";  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 28  aprile  1980,  di  istituzione  della  riserva  naturale  statale "Orecchiella" ed in particolare l'art. 2 di tale decreto;  Vista  la  legge  della  regione  Emilia-Romagna n. 11 del 2 aprile 1988,  con  la quale e' stato istituito il "Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano" (Parco del Gigante);  Vista  la  legge  della  regione Emilia-Romagna n. 46 del 24 aprile 1995,  con  la quale e' stato istituito il "Parco regionale dell'Alta Val di Parma e Cedra" (Parco dei Cento Laghi);  Visto  l'art.  4,  comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede  l'istituzione,  con decreto del Presidente della Repubblica, su  proposta  del Ministro dell'ambiente, di un Parco nazionale nelle aree   dell'Appennino   di   significativo   o   rilevante  interesse naturalistico  ambientale,  comprese  nei territori delle province di Reggio  Emilia,  Parma  e  Massa  Carrara,  di  intesa con le regioni interessate  e  previa  verifica  del  consenso  dei  comuni  e delle province interessate;  Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  che,  ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  definisce  di rilievo nazionale i compiti e le funzioni  in  materia  di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;  Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  il  quale  stabilisce  che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali e l'adozione delle  relative  misure  di  salvaguardia  sono  operate  sentita  la Conferenza unificata;  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. 11399 del 27 luglio 1998  di costituzione del Comitato istituzionale di coordinamento per l'istituzione  del  Parco  nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano di cui  al  comma  2  dell'art. 4 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, al quale  sono  stati  attribuiti  compiti di individuazione dei confini territoriali,  della  disciplina  di  tutela  e  degli  interventi di conservazione   dei  valori  naturali,  delle  linee  guida  e  degli obiettivi  di  sviluppo  e  valorizzazione  delle  aree  interessate, correlati all'istituzione del Parco nazionale;  Considerato  che,  nel corso dell'iter del procedimento finalizzato all'istituzione  dell'area  protetta,  e'  stato manifestato anche da parte  dell'amministrazione  provinciale  di Lucca e di alcuni comuni della  provincia stessa l'interesse a far parte del predetto Comitato istituzionale  di coordinamento in vista dell'eventuale adesione, con alcune  porzioni  dei  propri territori, all'istituenda area protetta statale;  Viste  le  linee  contenute  nel  documento  programmatico  per  lo sviluppo  sociale  ed economico approvato in data 11 gennaio 1999 dal predetto Comitato istituzionale di coordinamento;  Vista  la  lettera  circolare  del Ministero dell'ambiente Servizio conservazione   della  natura,  prot.  n.  SCN/1D/2000/15328  del  27 settembre  2000,  indirizzata agli Enti Parco nazionali con la quale, tra  l'altro e' stata evidenziata agli enti suddetti la necessita' di attivarsi,    in   coordinamento   con   le   autorita'   di   bacino territorialmente  competenti, per l'individuazione sul territorio dei parchi nazionali delle situazioni di squilibrio e di rischio connesse con  l'assetto  idrogeologico  e  geomorfologico e per la definizione delle   relative  proposte  di  interventi  tesi  alla  tutela  e  al riequilibrio;  Vista  la  proposta  di perimetrazione prodotta in sede di Comitato istituzionale  di  coordinamento  ai  sensi dell'art. 2, comma 1, del citato  decreto  del  Ministero  dell'ambiente n. 11399 del 27 luglio 1998,  elaborata  sulla base dell'istruttoria svolta dalla segreteria tecnica per le aree naturali protette che ha consentito di verificare la  presenza  sul  territorio  del  Parco  di  valori  naturalistici, paesaggistici  e storico-culturali di rilievo nazionale meritevoli di tutela;  Considerato  che  il  territorio del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano  istituito con il presente decreto comprende parte dei territori  gia'  inclusi  nei  confini  del Parco regionale dell'Alto Appennino reggiano (Parco del Gigante) e del Parco naturale regionale dell'Alta  Val  Parma  e  Val  Cedra  (Parco  dei Cento Laghi) e che, pertanto,  la  regione Emilia-Romagna provvedera' con legge regionale al riordino di tali parchi regionali esistenti;  Considerato   che   la  perimetrazione  del  Parco  nazionale,  pur risultando  mancante dell'elemento della continuita' territoriale, si presenta  idonea  a  consentire il previsto regime di tutela in forza del  collegamento,  gia' esistente - tra il settore nord-occidentale, nei  territori  dei  comuni di Filattiera (Massa Carrara) e Corniglio (Parma),  ed  il  nucleo  principale del Parco - assicurato dal Parco regionale  dei  Cento  Laghi,  per la porzione ricadente in comune di Monchio  delle  Corti  (Parma), ove vige una disciplina di gestione e tutela analoga a quella prevista nel presente decreto;  Considerato  che le due aree denominate "Gessi Triassici" e "Pietra di  Bismantova",  entrambe  in provincia di Reggio Emilia, presentano una  valenza  ambientale  e naturalistica meritevole di tutela e sono pertanto  inserite  sin  d'ora  nel  Parco  nazionale  dell'Appennino Tosco-Emiliano;  Considerato  che un miglioramento nell'efficacia della gestione dei due  biotopi  dei  "Gessi  Triassici"  e della "Pietra di Bismantova" potra'   essere   conseguito  allorche'  si  perverra',  mediante  il successivo  ampliamento  della  superficie protetta facente parte del Parco  nazionale  in applicazione della procedura di cui alla seconda parte  del  comma 2 dell'art. 4 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, a realizzare  il  loro  collegamento  territoriale,  senza soluzione di continuita', con il rimanente territorio protetto;  Ritenuto congruo stabilire un termine temporale non eccedente il 31 dicembre  2001  per  dar luogo al predetto ampliamento del territorio protetto,  decorso  invano  il  quale i due predetti biotopi verranno istituiti - con la medesima delimitazione - in riserve naturali dello Stato,  cessando  di  far  parte  del  Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano   a  far  data  dall'entrata  in  vigore  del  decreto ministeriale   di  istituzione  delle  riserve  naturali  stesse,  da emanarsi  ai sensi degli articoli 8 e 17 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;  Verificato  il  consenso degli enti locali interessati in ordine ai contenuti   del   presente   decreto   istitutivo   e  alla  relativa perimetrazione   e   zonizzazione,  manifestato  in  occasione  della riunione  conclusiva  del Comitato istituzionale di coordinamento del 23 febbraio 2001;  Vista la nota del Ministero dell'ambiente prot. n. SCN/1D/2001/5343 del  7  marzo  2001,  con  la  quale  e' stato trasmesso alla regione Emilia-Romagna   e   alla  regione  Toscana  lo  schema  del  decreto istitutivo   del   Parco   nazionale   dell'Appennino  Tosco-Emiliano unitamente  alla  relativa cartografia recante la perimetrazione e la zonizzazione    del   Parco   medesimo,   richiedendo   l'espressione dell'intesa  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 2, della legge 8 ottobre 1997,  n.  344, e dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;  Vista la nota del Ministero dell'ambiente prot. n. SCN/1D/2001/5342 del  7  marzo  2001  con  la quale e' stato trasmesso alla Conferenza unificata  lo  schema  del  decreto  istitutivo  del  Parco nazionale dell'Appennino  Tosco-Emiliano  unitamente alla relativa cartografia, recante  la  perimetrazione  e  la  zonizzazione  del Parco medesimo, richiedendo  l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  Considerati  gli  esiti  dell'incontro  tecnico  del  20 marzo 2001 presso  la  Conferenza  unificata,  nel  corso  del  quale sono state concordate  tra  i  rappresentanti  del  Ministero  dell'ambiente e i rappresentanti dei comuni di Busana (Reggio Emilia), Collagna (Reggio Emilia),  Ligonchio (Reggio Emilia), Ramiseto (Reggio Emilia) e Villa Minozzo  (Reggio  Emilia),  modifiche  alla  perimetrazione del Parco conformemente  a  quanto  stabilito  nelle rispettive delibere con le quali i predetti comuni hanno manifestato il proprio consenso;  Sentita  la  Conferenza  unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha espresso parere favorevole (repertorio n. 451) nella seduta del 22 marzo 2001;  Acquisita   l'intesa   con   la   regione   Toscana   espressa  con deliberazione del consiglio regionale n. 96 del 10 aprile 2001;  Acquisita  l'intesa  con  la  regione  Emilia-Romagna  espressa con deliberazione della giunta regionale n. 337 del 22 marzo 2001;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;                              Decreta:                               Art. 1.  1. E' istituito il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.  2.   Il  Parco  nazionale  dell'Appennino  Tosco-Emiliano  persegue finalita'  di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, di   difesa   e   ricostituzione   degli   equilibri   idraulici   ed idrogeologici, di promozione sociale ed economica in conformita' agli indirizzi  contenuti  nel  documento  programmatico  per  lo sviluppo sociale   ed   economico  approvato  dal  Comitato  istituzionale  di coordinamento.  3.    E'    istituito   l'Ente   Parco   nazionale   dell'Appennino Tosco-Emiliano.  4.   L'Ente   Parco   nazionale  dell'Appennino  Tosco-Emiliano  ha personalita'  di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.  5.   All'Ente  Parco  nazionale  dell'Appennino  Tosco-Emiliano  si applicano  le  disposizioni  di  cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata.  6.  Il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e'  delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia  ufficiale in scala 1:50.000 allegata al presente decreto del  quale  costituisce  parte  integrante  e depositata in originale presso  il  Ministero  dell'ambiente  ed  in copia conforme presso le regioni  Emilia-Romagna e Toscana e la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.  7.  Nel  territorio  del Parco nazionale, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del presente decreto, fino all'entrata in vigore del  piano  e  del regolamento del Parco di cui agli articoli 11 e 12 della  legge  6  dicembre  1991, n. 394, si applicano direttamente le misure  di  salvaguardia  riportate  nell'allegato  A  "Disciplina di tutela",  che  del presente decreto costituisce parte integrante. Per le    aree    ricadenti    nei    preesistenti    parchi    regionali dell'Emilia-Romagna  "Parco  regionale  dell'Alto Appennino Reggiano" (Parco  del  Gigante) e "Parco regionale dell'Alta Val Parma e Cedra" (Parco  dei  Cento  Laghi) e nelle relative zone di preParco che sono comprese  nel  perimetro  del  Parco nazionale secondo la cartografia allegata al presente decreto, si applica altresi', fino alla suddetta entrata  in  vigore  del  piano e del regolamento del Parco nazionale dell'Appennino   Tosco-Emiliano  ed  in  quanto  compatibile  con  la disciplina  di  tutela  di cui all'allegato A al presente decreto, la disciplina  di tutela vigente; in particolare, per il Parco dell'Alto Appennino  Reggiano,  si  applica  quella  del piano territoriale del Parco  regionale medesimo adottato dalla provincia di Reggio Emilia e del  piano  territoriale  di coordinamento provinciale della medesima provincia. Nelle zone che sono individuate come parco e pre-parco del Parco regionale del Gigante e del Parco regionale dei Cento Laghi non comprese  nella  perimetrazione  del  Parco  nazionale,  continua  ad applicarsi  la  disciplina  vigente  sino  all'entrata  in vigore del provvedimento    regionale   di   riordino   dei   parchi   regionali summenzionati.  8.  Qualora  entro  il 31 dicembre 2001 gli enti locali interessati non  abbiano  individuato  e  proposto  al Ministro dell'ambiente gli opportuni  collegamenti territoriali tra le aree dei "Gessi Triassici della  Valle  del  Secchia",  sita nei comuni di Castelnovo ne' Monti (Reggio  Emilia),  Busana  (Reggio  Emilia)  e  Villa Minozzo (Reggio Emilia),   e  della  "Pietra  di  Bismantova",  sita  nel  comune  di Castelnovo  ne'  Monti  (Reggio  Emilia),  e  la  restante  parte del territorio   del   Parco  nazionale,  ai  fini  dell'ampliamento  del territorio  del  Parco  secondo  la  procedura stabilita dall'art. 4, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, con decreto del Ministro dell'ambiente  le aree predette saranno istituite in riserve naturali statali  denominate  "Riserva  naturale  statale  dei Gessi Triassici della  Valle del Secchia" e "Riserva naturale statale della Pietra di Bismantova". Una volta istituite le predette riserve, i cui territori a  far  data  dall'entrata  in vigore del relativo decreto istitutivo cessano   di   far   parte   del   Parco   nazionale   dell'Appennino Tosco-Emiliano,  verranno  affidate alla gestione dell'ente Parco per il tramite della regione Emilia-Romagna.  9.  All'Ente  Parco  nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano con il provvedimento  previsto dall'art. 2, comma 35, della legge 9 dicembre 1998,  n.  426,  sara'  affidata  la  gestione delle riserve naturali statali  di  "Orecchiella", "Lamarossa", "Pania di Corfino", "Guadine Pradaccio".  10.  La pianta organica dell'ente Parco e' determinata ed approvata entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in vigore del presente decreto osservate  le  procedure  cui  all'art.  6  e  seguenti  del  decreto legislativo   n.   29   del   1993   e  successive  modificazioni  ed integrazioni.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.   Sono   organi   dell'Ente   Parco   nazionale   dell'Appennino Tosco-Emiliano:    a) il presidente;    b) il consiglio direttivo;    c) la giunta esecutiva;    d) il collegio dei revisori dei conti;    e) la comunita' del Parco.  2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo  e'  effettuata  secondo  le  disposizioni  e  le  modalita' previste  dall'art.  9,  commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  come modificato dall'art. 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.  3.  Il consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano individua all'interno del territorio del Parco la sede legale  ed amministrativa dell'ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.  4.  Il  personale  che  alla  data  di  costituzione  degli  organi dell'ente  Parco  nazionale  si  trova  nella posizione di dipendente presso  i  consorzi  di  gestione  dei parchi regionali dell'Alta Val Parma  e  Cedra  e dell'Alto Appennino reggiano e' posto, su domanda, alle    dipendenze    dell'Ente    Parco   nazionale   dell'Appennino Tosco-Emiliano.  Il  personale  dei  consorzi  suindicati  che potra' essere  posto  a domanda alle dipendenze del Parco nazionale non deve superare  il  limite  della  dotazione  organica  da  definire  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il  personale  di  altri  enti  pubblici  che,  alla  data  di  avvio dell'attivita' dell'ente Parco nazionale, si trova nella posizione di comandato  o  distaccato  presso  i  consorzi  di gestione dei parchi regionali  dell'Alta Val Parma e Cedra e dell'Alto Appennino reggiano puo'  richiedere  la  continuita'  del  rapporto  presso l'ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.  5.  L'ente  Parco  puo'  avvalersi  di  personale  in  posizione di comando,  nonche'  di  mezzi  e  strutture messi a disposizione dalle regioni,  dalle  province  interessate, dagli enti locali, nonche' da altri  enti  pubblici,  secondo  le  procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.  6.   Le   modalita'   del   subentro   dell'Ente   Parco  nazionale dell'Appennino  Tosco-Emiliano  nei  rapporti  economici  e giuridici facenti capo agli enti di gestione del Parco regionale Alto Appennino Reggiano  e  del  Parco  regionale Alta Val Parma e Val Cedra saranno definite  previa  stipula di un apposito accordo tra l'ente Parco, la regione  Emilia-Romagna,  i  consorzi  di  gestione  dei due predetti parchi regionali ed il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.   Costituiscono   entrate   dell'ente   Parco  da  destinare  al conseguimento dei fini istitutivi:    a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;    b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;    c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;    d) i  lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui  all'art.  3  della  legge  2  agosto  1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;    e) eventuali redditi patrimoniali;    f) i  canoni  delle  concessioni previste dalla legge, i proventi dei  diritti  di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;    g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;    h) i  proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza delle norme regolamentari;    i) ogni  altro  provento  acquisito  in  relazione  all'attivita' dell'ente Parco.  2.  I  contributi  ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  Fino  alla  costituzione degli organi dell'ente Parco di cui al precedente  art.  2, comma 1, le autorizzazioni e le deroghe previste nella  disciplina di tutela di cui all'allegato A vengono rilasciate, secondo  le  modalita'  previste  dall'art.  9 dell'allegato A, dalle province  di Parma, Reggio Emilia, Lucca e Massa Carrara. Le province informano    il    Ministero   dell'ambiente   sulle   richieste   di autorizzazione ricevute ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.  2.  Fino  alla  nomina  degli  organi  dell'ente  Parco per le aree ricadenti   negli   esistenti  parchi  regionali  dell'Emilia-Romagna valgono le disposizioni vigenti quanto a competenze autorizzative.  |  
|   |                                 Art. 5.  1.  Per  quanto  non  specificato  nel  presente decreto valgono le disposizioni  di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Dato a Roma, addi' 21 maggio 2001
                                 CIAMPI
                                Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Bordon, Ministro dell'ambiente
  Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001 Ufficio  di  controllo  atti  dei  Ministeri  delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 134  |  
|   |                                                             Allegato A
  DISCIPLINA    DI    TUTELA   DEL   PARCO   NAZIONALE   DELL'APPENNINO                           TOSCO-EMILIANO
                                 Art. 1.                        Zonizzazione interna    Il  territorio del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, cosi' come delimitato nella cartografia allegata al presente decreto, e' suddiviso nelle seguenti zone:      zona  1 - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale con inesistente o limitato grado di antropizzazione;      zona   2   -   di   interesse   naturalistico,   paesaggistico, agricolo-ambientale    e    culturale    con    moderato   grado   di antropizzazione;      zona   3   -   di   interesse   naturalistico,   paesaggistico, agricolo-ambientale e culturale con maggior grado di antropizzazione.
                                 Art. 2.                         Tutela e promozione    Nell'ambito  del  territorio  di  cui  al precedente art. 1, sono assicurati:      a) la   conservazione   di   specie   animali  o  vegetali,  di associazioni  vegetali  o  forestali,  di  formazioni  geologiche, di singolarita' paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di processi   naturali,  di  equilibri  idraulici  e  idrogeologici,  di equilibri ecologici;      b) la tutela del paesaggio;      c) l'applicazione   di   metodi   di  gestione  e  di  restauro ambientale  idonei  a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale,  anche  mediante  la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici,    storici   e   architettonici   e   delle   attivita' agro-silvo-pastorali ed artigianali tradizionali;      d) la promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca  scientifica  anche  interdisciplinare  nonche'  di attivita' ricreative compatibili;      e) la  difesa  e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;      f) la    sperimentazione    e   valorizzazione   di   attivita' ambientalmente sostenibili;      g) la  tutela  e  la  valorizzazione degli usi e costumi, delle consuetudini   e   delle  attivita'  tradizionali  delle  popolazioni residenti sul territorio, nonche' delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identita' delle comunita' locali;      h) i  diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali che  sono  esercitati  secondo  le consuetudini locali in conformita' alle  disposizioni  della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.
                                 Art. 3.                          Divieti generali    1.  Sono  vietate  su  tutto  il  territorio  del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano le seguenti attivita':      a) la  cattura,  l'uccisione,  il danneggiamento ed il disturbo delle  specie  animali  ad  eccezione  di quanto eseguito per fini di ricerca  e  di  studio  previa  autorizzazione dell'ente Parco, fatti salvi  gli  eventuali  prelievi  faunistici ed abbattimenti selettivi necessari  per  ricomporre  squilibri  ecologici  accertati dall'ente Parco ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;   tali  prelievi  ed  abbattimenti  saranno  effettuati  in  via prioritaria  da  cacciatori  residenti nei comuni del Parco abilitati alla caccia di selezione secondo normative stabilite dall'ente Parco. Nelle  more  della  costituzione  degli  organi  dell'ente  Parco gli abbattimenti  selettivi  sono  consentiti  nelle  medesime  forme  se ricompresi  in  piani di controllo e limitazione approvati dai parchi regionali  preesistenti  o  dalle province competenti per territorio. Alle  specie ittiche si applica la normativa regionale vigente, salvo quanto previsto alla lettera h) del successivo art. 4.      b) la  raccolta e il danneggiamento della flora spontanea e dei prodotti   del   bosco  fatte  salve  le  esigenze  connesse  con  il mantenimento   delle   attivita'   agricole  tradizionali  e,  previa autorizzazione  dell'ente Parco, gli interventi conservativi tendenti a  favorire  il ripristino delle formazioni vegetali con l'impiego di specie  autoctone, gli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumita' e quanto eseguito a fini di ricerca e di studio. Sono consentiti le attivita' tradizionali di coltura del bosco, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi e dei prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi civici;      c) l'introduzione  in ambiente naturale non recintato di specie vegetali  o  animali  estranee  alla flora e alla fauna autoctona che potrebbero alterare l'equilibrio naturale;      d) il  prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco;      e) l'apertura   e   l'esercizio   di  cave,  di  miniere  e  di discariche,  nonche'  l'asportazione  di  minerali;  limitatamente al reperimento  dei  materiali  litoidi  destinati  esclusivamente  alla realizzazione  di  interventi  di  recupero storico ed architettonico localizzati  all'interno  del  territorio del Parco, e' consentita, a seguito di autorizzazione rilasciata dall'ente Parco, e ad esclusione della  zona  1,  la prosecuzione dell'attivita' delle piccole cave di arenaria locale gia' in essere;      f) l'introduzione  da  parte di privati, di armi, di esplosivi, di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata, fatto salvo  quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge n. 157/1992;      g) il  campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;      h) il   sorvolo  non  autorizzato  dalle  competenti  autorita' secondo  quanto  espressamente  definito dalle leggi sulla disciplina del  volo  e  dall'ente  Parco  per quanto attiene alle necessita' di tutela delle aree di cui all'art. 1;      i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali e vicinali gravate da servitu', fatta eccezione per  i  mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attivita' agro-silvo-pastorali;      l) l'utilizzo nei laghi di natanti a motore non autorizzati;      m) la modifica del regime delle acque, fatte salve le opere per la  difesa  del  suolo  e  quelle  necessarie  per la sicurezza delle popolazioni.    2.   Nell'intero   territorio   del   Parco   non  sono  soggette all'autorizzazione  dell'ente Parco la realizzazione degli interventi urgenti  e  l'adozione  delle  misure  di  salvaguardia per le aree a rischio  idrogeologico ed in materia di protezione civile, necessarie ad  assicurare  l'incolumita'  delle popolazioni e la sicurezza delle infrastrutture.
                                 Art. 4.                          Divieti in zona 1    Nelle  aree  di  zona  1, di cui al precedente art. 1, l'ambiente naturale  e'  conservato  nella sua integrita'. Pertanto sono vietate tutte le attivita' che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione e vigono in particolare i seguenti ulteriori divieti:      a) l'uso   di   veicoli   a  motore  ad  esclusione  di  quelli autorizzati;      b) la  realizzazione  di  nuovi  tracciati  stradali e di nuove opere di mobilita';      c) la   realizzazione   di   nuovi  edifici  ed  il  cambio  di destinazione di quelli esistenti;      d) l'apposizione   di  cartelli  e  manufatti  pubblicitari  di qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;      e) il taglio di utilizzazione del bosco;      f) la realizzazione di opere tecnologiche;      g) le   nuove  opere  di  captazione  o  derivazione  di  acque superficiali e sotterranee a qualsiasi scopo;      h) la  pesca  sportiva e l'introduzione in ambiente naturale di specie,  razze  e  popolazioni  estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona.
                                 Art. 5.                          Divieti in zona 2    Nelle  aree di zona 2, di cui al precedente art. 1, vigono, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, i seguenti ulteriori divieti:      a) la  realizzazione  di  nuovi  edifici  e  di  nuove opere di mobilita' salvo quelle previste dalla pianificazione infraregionale;      b) la realizzazione di opere tecnologiche;      c) la  trasformazione  del  bosco in altre colture o formazioni vegetazionali   salvo   finalita'  scientifiche  o  di  miglioramento ambientale;  sono consentite le attivita' tradizionali di coltura del bosco;      d) l'apposizione   di  cartelli  e  manufatti  pubblicitari  di qualunque  natura  e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;
                                 Art. 6.                    Regime autorizzativo generale    1.  Su  tutto  il  territorio  del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano,  cosi'  come  delimitato  nel  presente  decreto,  ad eccezione  di  quanto  disposto  dai  precedenti  articoli  3, 4 e 5, nonche' dai successivi articoli 7 e 8, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti.    2.  L'adozione  dei  nuovi  strumenti urbanistici generali e loro varianti  generali  o  parziali, per la parte ricadente nell'area del Parco deve essere preceduta da intesa con l'organismo di gestione del Parco.
                                 Art. 7.                   Regime autorizzativo in zona 2    1.  Salvo  quanto  disposto dai precedenti articoli 3, 5 e 6 sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco i seguenti interventi:      a) le  opere  che  comportino  modificazioni  del  regime delle acque, al fine della sicurezza delle popolazioni;      b) i  piani  forestali,  nonche' l'apertura e l'allargamento di piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi;      c) ogni attivita' che richieda l'uso di esplosivi;      d) le   alterazioni   tipologiche  dei  manufatti  e  qualsiasi intervento  di  modifica  dello  stato  dei  luoghi, ad esclusione di interventi  di  manutenzione  ordinaria  e straordinaria, di restauro conservativo  e di risanamento igienico-edilizio, cosi' come definiti alle  lettere  a),  b),  c) dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978, nonche' di interventi di adeguamento tecnologico funzionale.    2.  Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio di  cui  all'art.  5, lettere a) e b) che siano in corso d'opera alla data  di  entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle  opere  trasmettono  all'ente  di  gestione,  entro e non oltre trenta  giorni  dall'entrata  in vigore del presente decreto, secondo quanto   disposto   dal  successivo  art.  9,  l'elenco  delle  opere accompagnato  da  una  relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente  l'indicazione  del  luogo  ove sono depositati i relativi progetti   esecutivi.   In   caso   di  mancata  comunicazione  delle informazioni  di cui sopra l'ente di gestione provvedera' ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.
                                 Art. 8.                   Regime autorizzativo in zona 3    1.  Salvo  quanto  previsto  dai  precedenti  articoli 3 e 6 sono sottoposti  ad  autorizzazione  dell'ente Parco i nuovi interventi di rilevante  trasformazione  del  territorio e quelli per i quali, alla data  di  entrata  in  vigore  delle  presenti  norme,  non sia stato comunicato l'inizio dei lavori, afferenti:      a) le  opere  di mobilita', ed in particolare i nuovi tracciati stradali  o  le  modifiche  di  quelli  esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune, opere di manutenzione e miglioramento delle stazioni sciistiche esistenti;      b) le  opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini  della  sicurezza  delle  popolazioni  e  di comprovate esigenze idropotabili, limitate a piccole utenze;      c) le  opere  tecnologiche:  elettrodotti  con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle  reti  di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle  reti  di  distribuzione, depuratori, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;      d) gli  impianti  di acquacoltura e per allevamenti ed impianti di  stoccaggio  agricolo, cosi' come definito dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;      e) la   realizzazione   di  nuovi  edifici,  ed  il  cambio  di destinazione   d'uso  di  quelli  esistenti  all'interno  delle  zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968,  n. 1444, salvi gli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.    2.  Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio di  cui  sopra  che  siano  in  corso d'opera alla data di entrata in vigore   del  presente  decreto,  i  soggetti  titolari  delle  opere trasmettono  all'ente  di  gestione,  entro e non oltre trenta giorni dall'entrata  in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal  successivo  art.  9,  l'elenco  delle  opere accompagnato da una relazione   dettagliata   sullo   stato   dei   lavori  e  contenente l'indicazione  del  luogo  ove  sono  depositati  i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra  l'ente  di gestione provvedera' ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.
                                 Art. 9              Modalita' di richiesta di autorizzazioni    L'eventuale  autorizzazione  da parte dell'organismo di gestione, per  quanto disposto dai precedenti articoli, 6, 7 e 8 e' rilasciata, per   opere  o  attivita'  che  interessano  esclusivamente  le  aree ricadenti  nelle  zone  2  e 3, entro sessanta giorni dalla ricezione della  documentazione  richiesta,  completa  in  ogni sua parte; tale termine  potra'  essere  prorogato,  per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessita' istruttorie; decorsi i predetti termini, in  assenza  di  formulazione del parere, l'autorizzazione si intende rilasciata.
                                Art. 10.                            Sorveglianza    La  sorveglianza  del  territorio  di cui al precedente art. 1 e' affidata  al  Corpo forestale dello Stato nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.                  ---->   Vedere Planimetrie  <----  |  
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