Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 ottobre 2001
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli".

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari
e dei servizi

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli orientali del Friuli" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive
modifiche;
Vista la domanda presentata dalla Federazione Provinciale coltivatori diretti di Udine, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Ramandolo" gia' sottozona ricompresa nella denominazione di origine controllata dei vini "Colli orientali del Friuli" riconosciuta con il
citato decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita del vino "Ramandolo", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 86 del 12 aprile 2001;
Visto il decreto direttoriale con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
Ritenuto pertanto necessario dover adeguare, a seguito del predetto riconoscimento, il disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini "Colli orientali del Friuli":
Decreta:
Articolo unico
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli", allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto.
Roma, 10 ottobre 2001
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
Annesso 1

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "COLLI ORIENTALI DEL
FRIULI"

Disciplinare di produzione

Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli", accompagnata da una delle menzioni "bianco", "rosso" o dal riferimento a uno dei vitigni di cui all'art. 2, e' riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
2. Le sottozone "Cialla" e "Rosazzo" sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare.
Art. 2.
1. La denominazione "Colli orientali del Friuli" con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigni:
Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana);
Picolit;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Ribolla gialla;
Riesling (da Riesling renano);
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Merlot;
Pignolo;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino;
Tazzelenghe, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni; nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere disgiuntamente o congiuntamente le uve e i mosti dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.
2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al comma precedente anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli raccomandati e autorizzati nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.
3. La denominazione "Colli orientali del Friuli" seguita dalla specificazione "rosato" e' riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni a bacca rossa elencati nel presente disciplinare e vinificate secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 5 del presente disciplinare.
4. La denominazione "Colli orientali del Friuli" con le specificazioni "bianco" o "rosso" e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni di cui al primo comma con l'esclusione di quelli a bacca aromatica.
Art. 3.
1. Le uve destinate alla produzione dei vini "Colli orientali del Friuli" aventi diritto alla menzione di cui all'art. 1, comma primo, devono essere prodotte nella zona appresso indicata:
partendo dalla localita' Madonna, a ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa localita' porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino a intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani e C. Corgnolo).
Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est, per Borgo Corfu', per discendere lungo la s.s. n. 356, fino al bivio Spessa-Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la s.s. n. 56.
La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimita' di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopraddetta asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat. Segue verso nord il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich.
Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco, prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per proseguire poi il confine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso ovest per raggiungere la statale n. 356 che segue fino alla localita' Madonna, a ovest di Tarcento.
Art. 4.
1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.
Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente piu' di kg 1,350 di uva per ceppo di "Picolit" e kg 3,700 per ceppo per tutte le altre tipologie.
E' vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia e' ammessa l'irrigazione di soccorso.
2. La produzione massima di uva ammessa per i "Colli orientali del Friuli Picolit" e' di 4 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata e di 11 tonnellate per ettaro per tutte le altre tipologie di vitigno. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 28 per il "Picolit" ed ettolitri 77 per tutte le altre tipologie di vino.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine, nonche' nell'intero territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di origine controllata "Collio".
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Colli orientali del Friuli" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del:
13% per il Picolit;
10% per tutti gli altri vitigni riconosciuti dall'art. 2.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli". Qualora la resa uva-vino superi il 75% decade il diritto alla Doc per tutto il prodotto.
Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione di vino "Colli orientali del Friuli rosato" deve attuarsi una spremitura soffice delle uve, con un breve periodo di macerazione delle vinacce, al fine di assicurare al vino la dovuta tonalita' di colore.
Per tutti i vini riconosciuti dal presente disciplinare e' ammesso l'invecchiamento in botti di legno.
Art. 6.
1. I vini "Colli orientali del Friuli" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Chardonnay:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Malvasia:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Picolit:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fine, gradevole;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Pinot bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Pinot grigio:
colore: paglierino con riflessi ramati;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Riesling:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso, delicato, gradevole, tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Sauvignon:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Tocai friulano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico con aroma intenso;
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso e gradevole;
sapore: asciutto oppure amabile-dolce, di corpo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Bianco:
colore:giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, armonico;
sapore: asciutto, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Rosso:
colore: rosso, granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet:
colore: rosso intenso, granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso o granato se invecchiato;
odore: erbaceo, intenso;
sapore: caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Merlot:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Pignolo:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Pinot nero:
colore: rosso rubino non molto intenso o granata se invecchiato;
odore: intenso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granata se invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, di corpo, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Schioppettino:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: pieno, erbaceo, tipico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Tazzelenghe:
colore: rosso violaceo intenso o granata se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: robusto, tannico, erbaceo, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minino: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Rosato:
colore: rosso tendente al cerasuolo tenue;
odore: leggermente vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, pieno, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
E' facolta' del Ministero competente di modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti sopra indicati, per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
1. Nell'ambito dell'intero territorio tutelato e' ammessa la produzione di vini provenienti dalle uve riconosciute a denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" recanti la dizione "superiore" purche' le produzioni suddette vengano ridotte a 80 q.li di uva a ettaro e le gradazioni alcoliche minime naturali elevate a 11%.
Per il Picolit e' prevista la dizione "superiore" solo per produzioni inferiori a q.li 35 per ettaro e gradazione alcolica minima naturale del 14%.
I vini recanti la dizione "superiore" devono avere all'atto del consumo una gradazione alcolica minima di 14,5% per il "Picolit" e 11,5% per tutte le altre tipologie.
2. Nell'ambito dell'intero territorio tutelato "Colli orientali del Friuli" la menzione "riserva", ma senza la dizione "superiore", e' ammessa qualora, i vini siano stati invecchiati almeno due anni a decorrere dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" e in caratteri non superiori, in dimensione e ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. In etichetta la dicitura "superiore" o "riserva" deve seguire il nome del vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori.
3. E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionate" e similari, salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente disciplinare.
4. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria per tutti i vini della denominazione.
5. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie e vigneti purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
6. Il vino "Colli orientali del Friuli Picolit" dovra' essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacita' non superiore a litri 0,750 e chiuse con tappo di sughero.
 
Allegato

SOTTOZONA "CIALLA"

Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" accompagnata dalla specificazione "Cialla" e' riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini Doc "Colli orientali del Friuli".
Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" con la qualificazione "Cialla" seguita dalla specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Picolit;
Ribolla gialla;
Verduzzo friulano;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino, e' riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
2. La denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" seguita dalla specificazione "Cialla" con le specificazioni "bianco" o "rosso" e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni di cui al primo comma.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli Cialla" devono essere prodotte nella zona appresso indicata:
partendo dal confine del comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale-Castelmonte, comprendente le localita' di Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco-Castelmonte fino alla quota 612; a questo punto la linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega al confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis-Cialla e Casali Barbianis-Cladrecis; da qui in avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto.
Art. 4.
1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere i vini: "Colli orientali del Friuli Cialla", "Verduzzo friulano", "Ribolla gialla" e "bianco" e' di 8 tonnellate per ettaro. Per ottenere i vini "Refosco dal peduncolo rosso", "Schioppettino" e "rosso", e' di 6 tonnellate per ettaro. Per ottenere il vino "Picolit" e' di tonnellate 3,5 per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56 per il "Verduzzo friulano", "Ribolla gialla" e "bianco", ettolitri 42 per "Refosco dal peduncolo rosso", "Schioppettino" e "rosso", ettolitri 24,5 per il "Picolit".
3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre. mediamente piu' di kg 2,700 di uva per ceppo per le tipologie "Verduzzo friulano", "Ribolla gialla" e "bianco", kg 2,000 di uva per ceppo per le tipologie "Refosco dal peduncolo rosso", "Schioppettino" e "rosso", kg 1,200 di uva per ceppo per la tipologia "Picolit".
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino "Colli orientali del Friuli Cialla" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. E' altresi' consentita la vinificazione nel comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata zona "Cialla".
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Colli orientali del Friuli Cialla" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
14% per il Picolit;
11% per i restanti vini.
3. Nella vinificazione e affinamento dei vini del presente allegato e' consentito l'uso di piccole botti di legno.
Art. 6.
I vini "Colli orientali del Friuli Cialla", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Picolit:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato, richiama l'albicocca e/o i fiori di acacia, lieve sentore di vaniglia;
sapore: asciutto, oppure amabile o dolce, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: armonico, fresco, vinoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso granato piu' o meno intenso con riflessi violacei;
odore: caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli frutti;
sapore: asciutto, pieno, caldo, piu' o meno amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Schioppetrino:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
odore: caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli frutti;
sapore: >vellutato, caldo, pieno, secco, con sentore di pepe verde;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Rosso:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Art. 7.
1. I vini "Colli orientali del Friuli Cialla" possono utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione "riserva" allorche' vengano sottoposti a un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni (calcolati a decorrere dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve).
2. Per i vini disciplinati nel presente allegato e' escluso l'utilizzo della dizione "superiore".
Art. 8.
1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della Doc e della sottozona e in caratteri non superiori, in dimensioni e ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. I vini "Colli orientali del Friuli Cialla" dovranno essere posti in commercio non prima di:
Ribolla gialla (Ribolla), bianco e rosso: mese di settembre dell'anno successivo alla vendemmia;
Verduzzo friulano (Verduzzo) e Picolit: mese di settembre del secondo anno successivo alla vendemmia;
Refosco dal pedundolo rosso (Refosco) e Schioppettino: mese di settembre del terzo anno successivo alla vendemmia.
3. I vini "Colli orientali del Friuli Cialla" dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.
 
Allegato

SOTTOZONA "ROSAZZO"

Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" accompagnata dalla specificazione "Rosazzo" e' riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini Doc "Colli orientali del Friuli".
Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" accompagnata dalla qualificazione "Rosazzo", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Picolit;
Ribolla gialla;
Pignolo, e' riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al primo comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli autorizzati e/o raccomandati nella provincia di Udine e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.
3. La denominazione "Colli orientali del Friuli" accompagnata dalla specificazione "Rosazzo" con le specificazioni "bianco" o "rosso" e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni di cui al primo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini " Colli orientali del Friuli".
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli Rosazzo" devono essere prodotte nella zona appresso indicata:
partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata "Strada del Sole" e il corso d'acqua "Rio Case", la delimitazione risale a monte detto corso d'acqua "Rio Case" fino alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco piu' a nord, con il "Rio Sosso'"; scende a valle lungo il "Rio Sosso'" fino alla confluenza con il "Torrente Sosso'"; risale a monte lungo il "Torrente Sosso'" fino alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta strada comunale in direzione della frazione Oleis per poi, circa dopo 250 m, correre a destra, in direzione nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel "Torrente Riul", risalendolo e confluendo nel corso d'acqua "Torrente Corona"; risale il "Torrente Corona" fino al confine tra i comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in direzione est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni di Corno di Rosazzo e Manzano, fino all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano-Corno di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata via dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina poderale "Trento" in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3, corre in direzione nord-ovest lungo detta strada poderale per circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua "Il Rivolo", che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che a circa 140 m a nord di "Case Masarotte" corre verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest e incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento della strada interpoderale che porta al podere "Trento"; segue detta strada interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle "Trento", attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra la "Strada del Sole" e il "Rio Case".
Art. 4.
1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino "Picolit" e' di tonnellate 3 per ettaro e di tonnellate 8 per ettaro per ottenere i vini "Ribolla gialla", "Pignolo", "bianco" e "rosso".
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 21 per la tipologia "Picolit" e di ettolitri 56 per le altre tipologie.
3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini "Colli orientali del Friuli Rosazzo" devono avere la densita' minima di 3.500 ceppi/ha.
4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente piu' di kg 0,860 di uva per ceppo per la tipologia "Picolit" e kg 2,300 di uva per ceppo per le altre tipologie.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino "Colli orientali del Friuli Rosazzo" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 ovvero nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo o in comuni a questi confinanti.
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Colli orientali del Friuli Rosazzo" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
14% per il Picolit;
11% per i restanti vini.
3. Nella vinificazione e affinamento dei vini di cui al presente allegato e' consentito l'uso di piccole botti di legno.
Art. 6.
I vini "Colli orientali del Friuli Rosazzo" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Picolit:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Pignolo:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico delicato;
sapore: armonico, vinoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Rosso:
colore: rosso intenso o granato se invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Art. 7.
1. Il vino "Colli orientali del Friuli Rosazzo Picolit" puo' utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione "riserva" allorche' sottoposto a un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni (calcolati a decorrere dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve).
2. Per i vini disciplinati nel presente allegato e' escluso l'utilizzo della dizione "superiore".
Art. 8.
1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della Doc e della sottozona e in caratteri non superiori, in dimensioni e ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. I vini "Colli orientali del Friuli Rosazzo" dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5, chiuse con tappi di sughero.
 
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