Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
DECRETO 31 agosto 2001 |
Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge n. 349/1986, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito in legge 18 novembre 1996, n. 582, recante "Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto S. Giovanni ed in particolare l'art. 1, comma 14, che prevede la bonifica dell'arenile Coroglio Bagnoli e dell'area marina, comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa"; Visto in particolare l'art. 114, comma 18, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001); Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente "Nuovi interventi in campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, comma 4, che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale sono perimetrati dal Ministro dell'ambiente, sentiti i comuni interessati; Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente "Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni"; Visto l'art. 114, comma 24, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001), che individua l'area di Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali) come intervento di bonifica di interesse nazionale; Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3031 del 21 dicembre 1999; Vista la nota del 17 febbraio 2000, prot. n. 2989/ARS/Di/R con la quale viene trasmessa al sindaco di Napoli la proposta di perimetrazione relativa al sito di Bagnoli che comprende le aree industriali nelle quali sono state svolte attivita' chimiche e cementiere ed il tratto di mare antistante esteso da Punta Pozzuoli all'isola La Gaiola; Vista la nota del comune di Napoli del 18 febbraio 2000, prot. n. 54, che segnalava la necessita' di estendere il perimetro e a tal fine propone di includere all'interno del medesimo ulteriori aree potenzialmente contaminate; Considerato che la perimetrazione proposta individua l'area nella quale sara' eseguita un'analisi storica delle attivita' svolte all'interno del perimetro al fine di censire tutte le aree potenzialmente contaminate, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica delle aree esterne al perimetro che dovessero risultare inquinate; Tenuto conto che all'interno del perimetro risultano incluse le aree di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, sottoposte a specifico procedimento amministrativo e di finanziamento di bonifica ai sensi del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 582, per le quali e' stato gia' presentato il relativo piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale; Considerato che sulle nuove aree comprese nel perimetro sara' effettuata la fase di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo; Decreta: Art. 1. 1. Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attivita' di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:50.000, allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale e' conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Campania. L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni del comune, non sono state ricomprese nel perimetro indicato dal comune stesso. Il perimetro potra' essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica. |
| Art. 2. Il presente decreto, dopo la registrazione, sara' notificato al comune di Napoli, alla provincia di Napoli, alla regione Campania e all'ARPA della regione Campania. Roma, 31 agosto 2001 Il Ministro: Matteoli |
| Allegato ----> Vedere Cartografia <---- |
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