Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 agosto 2001, n. 388
Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attivita' di utilita' sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge quadro sul volontariato";
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale";
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
Visto, in particolare, l'articolo 59, comma 44, della citata legge n. 449 del 1997, con il quale e' stato istituito il Fondo nazionale per le politiche sociali;
Visto l'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'utilizzazione di una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'erogazione di contributi, a sostegno dell'attivita' istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della predetta legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni o organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di utilita' sociale, nonche' per l'acquisto da parte delle sole organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e della sanita';
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. DIP/GB/0117/01 del 10 luglio 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
O g g e t t o

l. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore di associazioni di volontariato e di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), per l'acquisto da parte delle medesime di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di utilita' sociale e, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
2. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo puo' costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili.
3. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della citata legge 21 novembre 2000, n. 342, la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano, viene attribuita direttamente alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari secondo i criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 96 della legge 21 novembre 2000,
n. 342, e' riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:
- La legge 11 agosto 1991, n. 266, recante
"Legge-quadro sul volontariato" e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196.
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti
non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale", e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica" e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
302, S.O. Il testo dell'art. 59, comma 44, e' il seguente:
"44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000".
- La legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in
materia fiscale", e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, S.O. Il testo dell'art.
96 e' il seguente:
"Art. 96 (Disposizioni in materia di volontariato e di
canone radio per attivita' antincendio e di protezione
civile). - 1. Al fine di sostenere l'attivita'
istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte
nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del
Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma
44 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, determinata annualmente con
decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15
miliardi, e' utilizzata per l'erogazione di contributi, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, per
l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e
organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali
utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di
utilita' sociale che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali
trasformazioni. La quota del fondo di pertinenza delle
province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita
alle predette province che provvedono all'erogazione dei
contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo
i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarieta'
sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente
comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, e' concesso altresi' alle ONLUS limitatamente
alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle
strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo
periodo, il citato Fondo e' integrato dell'importo di lire
10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a
decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale sono stabilite le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001 la regione Valle
d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
associazioni e le organizzazioni da queste demandate
all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei
rispettivi territori, sono esonerate dal pagamento del
canone radio complessivamente dovuto per tutte le attivita'
antincendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti
sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del
31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con
impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad
organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante
"Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
di organizzazione del Governo", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
- La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in materia di organizzazione del Governo", e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. Il testo
dell'art. 17, comma 3, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 96 della
citata legge n. 342 del 2000 si veda in note alle premesse.



 
Art. 2.
Soggetti destinatari

1. Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti:
a) le associazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della medesima legge;
b) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.



Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 266 del
1991 e' il seguente:
"Art. 3 (Organizzazioni di volontariato). - 1. E'
considerato organizzazione di volontariato ogni organismo
liberamente costituito al fine di svolgere l'attivita' di
cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere
la forma giuridica che ritengono piu' adeguata al
perseguimento dei loro fini, salvo il limite di
compatibilita' con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo
o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile
per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione
assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di
fini di lucro, la democraticita' della struttura,
l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associative
nonche' la gratuita' delle prestazioni fornite dagli
aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi
ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresi'
stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale
devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti,
nonche' le modalita' di approvazione dello stesso da parte
dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro
regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o
specializzare l'attivita' da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attivita' di
volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e
nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture
pubbliche o con queste convenzionate".
- Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 266 del
1991 e' il seguente:
"Art. 6 (Registri delle organizzazioni di volontariato
istituiti dalle regioni e dalle province autonome). - 1. Le
regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di
volontariato.
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria
per accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare
le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni
fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente,
agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le
organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di
cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia
dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i
criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo
svolgimento dell'attivita' di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento
motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o
contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso
ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,
al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno
copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale
per il volontariato, previsto dall'art. 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute
alla conservazione della documentazione relativa alle
entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione
nominativa dei soggetti eroganti".
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
n. 460 del 1997 e' il seguente:
"Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico ;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconoscuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni
di maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria".



 
Art. 3
Acquisti finanziabili

1. Il contributo e' concesso ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing, da parte dei medesimi di: a) autoambulanze; b) beni strumentali, ad esclusione dei beni immobili, utilizzati
direttamente ed esclusivamente per attivita' di utilita' sociale,
che per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni; c) beni, acquistati da organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche.
2. Per un periodo di almeno tre dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del contributo deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non puo' essere, per alcun motivo, utilizzato per attivita' diverse da quelle indicate all'articolo 1 del presente regolamento o ceduto a terzi.
3. La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing possono essere effettuate, prima dei tre anni dalla data di acquisto, solo in favore di organizzazioni di volontariato o in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS).
4. In tal caso il corrispettivo della vendita o della cessione non dovra' essere superiore alla differenza tra il valore di mercato del bene ceduto ed il contributo ricevuto per l'acquisto dello stesso.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai beni di cui alla lettera c) del comma 1 acquistati da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e donati a strutture sanitarie pubbliche.
 
Art. 4
Suddivisione delle risorse disponibili

l. Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, annualmente destinate all'attivita' istituzionale delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui all'articolo 2 del presente regolamento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 342, sono cosi' suddivise: a) per l'esercizio 2000:
1) nella misura dell'80 per cento per l'acquisto di autoambulanze;
2) nella misura del 20 per cento per l'acquisto di beni
strumentali; b) per gli esercizi 2001 e successivi:
1) nella misura dell'80 per cento per l'acquisto di autoambulanze;
2) nella misura del 15 per cento per l'acquisto di beni
strumentali;
3) nella misura del 5 per cento per l'acquisto da parte di
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di beni da donare
strutture pubbliche.
2. I contributi a carico dei fondi stanziati per l'esercizio 2000 sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2001 fino al 31 dicembre dello stesso anno; i contributi a carico dei fondi stanziati per l'esercizio 2001 e successivi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 59, comma 44, della citata
legge n. 449 del 1997 si veda in note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 96, comma 1, della citata
legge n. 342 del 2000 si veda in note alle premesse.



 
Art. 5.
Presentazione delle domande

1. La domanda di concessione del contributo dovra' essere trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, via Veneto n. 56, 00187 Roma, unicamente tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la data di spedizione e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale.
2. Alla domanda dovra' essere allegata la seguente documentazione:
a) documentazione recante i dati identificativi dell'ente richiedente, completa del certificato di iscrizione presso il Registro del Volontariato competente per territorio o copia autentica della comunicazione all'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) copia dell'atto di acquisto e della fattura di vendita dell'autoambulanza o del bene strumentale per il quale si chiede la concessione del contributo;
c) copia dell'atto di acquisto e di donazione del bene di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento;
d) dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'ente circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo per le attivita' di utilita' sociale e circa le condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.
3. La disposizione di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo non si applica ai beni di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 3, acquistati da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) da donare a strutture sanitarie pubbliche.



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo
n. 460 del 1997 e' il seguente:
"Art. 11 (Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle
agevolazioni). - 1. E' istituita presso il Ministero delle
finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le
disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione
dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in
materia di istituzione del registro delle imprese,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono
l'esercizio delle attivita' previste all'art. 10, ne danno
comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale
delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito
territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in
conformita' ad apposito modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze. La predetta comunicazione e'
effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla
predetta data, gia' svolgono le attivita' previste all'art.
10. Alla medesima direzione deve essere altresi' comunicata
ogni successiva modifica che comporti la perdita della
qualifica di ONLUS.
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma
1 e' condizione necessaria per beneficiare delle
agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze da
emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei
requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS,
nonche' i casi di decadenza totale o parziale dalle
agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra
disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso".



 
Art. 6
Termini di presentazione delle domande

1. Le domande di cui all'articolo 5 devono essere presentate
entro il 31 dicembre dell'anno cui sono stati effettuati gli
acquisti.
2. Per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2000 le
domande di concessione del contributo devono essere presentate
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 7.
Comunicazione dell'esito dell'esame delle domande

l. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui all'articolo 6, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali comunica, con decreto del Capo del Dipartimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco delle domande accolte con l'indicazione del contributo concesso.
 
Art. 8.
Erogazione del contributo

1. Il contributo concesso viene erogato tramite bonifico bancario o postale, vaglia bancario o assegno circolare, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda.
 
Art. 9.
Revoca del contributo

1. Il contributo concesso e' revocato qualora l'associazione o l'organizzazione cui sono stati assegnati non rispetti le prescrizioni del presente regolamento, ovvero risulti che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate non rispondano al vero.
 
Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 agosto 2001
Il Ministro: Maroni

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 282
 
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