| Gazzetta n. 249 del 25 ottobre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  
| DECRETO 3 ottobre 2001 |  
| Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon. |  
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       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO                           di concerto con               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
    Vista  la  legge  28 dicembre  1993,  n. 549, cosi' come modificata dalla   legge  16 giugno  1997,  n.  179,  recante  misure  a  tutela dell'ozono stratosferico;  Visti  in  particolare  l'art.  3,  comma  3, primo capoverso della citata  legge,  che  prevede  che  i  tempi  e  le  modalita'  per la cessazione  dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A e B  della  citata  legge  siano  stabiliti  con  decreto  del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  di  concerto con il Ministro  delle  attivita'  produttive,  l'art.  6,  comma  1, che fa divieto di disperdere nell'ambiente le sostanze lesive e fa obbligo a tutti  i  detentori  di conferire, tra l'altro, le sostanze lesive ai centri  di  raccolta  autorizzati,  nonche'  l'art. 6, comma 5, della citata  legge  che  prevede  che  il  Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  di concerto con il Ministero delle attivita' produttive,  del commercio e dell'artigianato promuova la conclusione di  accordi  di  programma  con le imprese che producono, utilizzano, immettono al consumo e recuperano le sostanze lesive;  Visto   il   decreto   ministeriale   26 marzo  1996  del  Ministro dell'ambiente   e   della   tutela  del  territorio  "Attuazione  del decreto-legge  10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia  di  ozono stratosferico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 1996;  Visto   il   decreto   ministeriale   10 marzo  1999  del  Ministro dell'ambiente  e della tutela del territorio "Proroga dei termini per la dismissione dei gas halon", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999;  Viste le decisioni X/7 e X/16 adottate al Cairo il 24 novembre 1998 dalla  decima  conferenza  delle  Parti  del  Protocollo di Montreal, secondo  cui,  entro  il 2000, i Paesi firmatari devono stabilire una strategia   nazionale   per   la   dismissione  dell'halon  e  devono considerare  in  modo  integrato  i programmi per la protezione della fascia  di  ozono  stratosferico e per la prevenzione dei cambiamenti climatici;  Vista  la  decisione  XI/16  adottata  a Pechino il 3 dicembre 1999 dalla  undicesima  conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal, secondo   la   quale   i   Paesi  industrializzati  firmatari  devono presentare,  entro  il 2001, una strategia nazionale per il recupero, il riciclaggio e la distruzione dei clorofluorocarburi da prodotti ed apparecchiature;  Visto  il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;  Considerata la necessita' di provvedere urgentemente a disciplinare il  recupero e la distruzione dei clorofluorocarburi utilizzati nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria;  Considerato   che   l'Italia   intende   favorire   la   cessazione dell'impiego degli halon, in conformita' con le citate decisioni;  Considerato  che  l'Italia  intende perseguire gli obiettivi per la protezione dell'ozonosfera e del clima globale in modo coordinato, ai sensi dell'art. 130T del Trattato di Roma;  Considerato   che,  peraltro  costituisce  principio  generale  del diritto    comunitario    e   del   diritto   nazionale   quello   di proporzionalita'  dell'azione amministrativa, principio espressamente ribadito dall'art. 21 del citato regolamento (CE) n. 2037/2000;  Considerato  pertanto  che appare necessario prescrivere il divieto di uso degli idroclorofluorocarburi nel settore antincendio a partire dalla  data  di  scadenza  fissata  dall'art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, sulla base del citato principio di proporzionalita';
                                Decreta:                               Art. 1.  Ai fini del presente decreto si intende per:    a) "halon",    le    sostanze   controllate   lesive   dell'ozono stratosferico elencate nella tabella A, gruppo II allegata alla legge del  28 dicembre 1993, n. 549, nonche' quelle contenute nell'allegato I, gruppo III del regolamento (CE) n. 2037/2000;    b) "clorofluorocarburi",    le    sostanze   controllate   lesive dell'ozono  stratosferico elencate nella tabella A, gruppo I allegata alla  legge  28 dicembre  1993,  n.  549,  nonche'  quelle  contenute nell'allegato I, gruppo I e II del regolamento (CE) n. 2037/2000;    c) "idroclorofluorocarburi",   le   sostanze  controllate  lesive dell'ozono  stratosferico elencate nella tabella B, gruppo I allegata alla  legge  28 dicembre  1993,  n.  549,  nonche'  quelle  contenute nell'allegato I, gruppo VIII del regolamento (CE) n. 2037/2000;    d) "potenziale  di  riduzione  dello  strato  di ozono - ODP", il valore   specificato   nella   terza   colonna  dell'allegato  I  del regolamento  (CE)  n.  2037/2000,  esprimente l'effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata sullo strato di ozono stratosferico;    e) "indice  di effetto serra - GWP orizzonte 100 anni", il valore specificato  nella  quinta  colonna della tabella 10.8 del Scientific Assessment of Ozone Depletion: 1998, esprimente l'effetto di ciascuna sostanza controllata sul riscaldamento globale dell'atmosfera;    f)   "indice  di  permanenza  in  atmosfera  -  ALT",  il  valore specificato  nella  terza  colonna  della tabella 10.8 del Scientific Assessment  of  Ozone Depletion: 1998, esprimente il tempo di vita in atmosfera di ciascuna sostanza controllata;    g) "uso",    l'impiego    di    halon,    clorofluorocarburi    e idroclorofluorocarburi   nella  manutenzione,  in  particolare  nella ricarica,    di    apparecchiature    e    impianti antincendio,   di refrigerazione e condizionamento d'aria;    h)   "recupero",   la   raccolta  e  lo  stoccaggio  di  sostanze controllate  effettuati  nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smantellamento degli impianti;    i) "riciclo",   la   riutilizzazione   di   sostanze  controllate recuperate  previa  effettuazione  di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essiccazione;    j) "rigenerazione",  il  trattamento  e  la  valorizzazione delle sostanze   controllate   recuperate   attraverso   operazioni   quali filtrazione,  essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo  di  riportare  la  sostanza  a  determinate caratteristiche di funzionalita';    k) "distruzione",  trasformazione  permanente o decomposizione di tutta  o  una  porzione significante di sostanza controllata mediante tecnologie  approvate  dalle  Parti  del Protocollo di Montreal sulle sostanze dannose per la fascia di ozono;    l)  "Ministeri  competenti",  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attivita' produttive.  |  
|   |                                 Art. 2.  l. L'uso  di  halon vergine, recuperato, riciclato o rigenerato, e' vietato.  2. Entro  dodici  mesi  dall'entrata in vigore del presente decreto gli  halon  contenuti  nei  sistemi di protezione antincendio e negli estintori  devono  essere  recuperati  ai  fini  e  con  le modalita' previste dall'art. 4.  3. Il  divieto  di  cui  al  comma  1  del presente articolo non si applica  limitatamente  all'uso  di  halon riciclato o rigenerato, ai sistemi di protezione antincendio e agli estintori destinati alla:    a) protezione  dei  vani motore, dell'avionica, dei compartimenti di carico e delle cabine degli aerei civili e militari;    b) protezione  dei  vani  motore  e delle sale di controllo delle imbarcazioni militari;    c) soppressione   delle  esplosioni  e  inertizzazione  di  mezzi militari;    d) protezione delle piattaforme petrolifere.  |  
|   |                                 Art. 3.  1. Chiunque  all'entrata  in  vigore  del presente decreto utilizzi halon   per  gli  usi  elencati  all'art.  2,  comma  3,  deve  darne comunicazione   ai   Ministeri   competenti   entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, indicando l'ubicazione e la  tipologia  dell'uso, la natura e la quantita' della sostanza. Gli stessi  soggetti  comunicano  annualmente  ai  Ministeri competenti i quantitativi  di  halon  riciclato  o rigenerato utilizzati nell'anno precedente per la ricarica o la manutenzione.  |  
|   |                                 Art. 4.  1. Gli  halon  devono  essere  recuperati,  riciclati, rigenerati o destinati   a   distruzione   dai  "centri  autorizzati  di  raccolta dell'halon",  gia'  autorizzati  ai  sensi  dell'art.  6  del decreto ministeriale   del   26 marzo   1996  "Attuazione  del  decreto-legge 10 febbraio  1996,  n.  56,  sulle  sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico", ovvero da altri istituiti ai sensi del seguente comma 3.  2. Entro  sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i  "centri  di  raccolta  dell'halon"  gia'  autorizzati,  di  cui al precedente  comma  1, devono trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della   tutela  del  territorio  e  delle  attivita'  produttive,  la documentazione relativa a:    a) procedure  utilizzate  per  il  recupero, la rigenerazione, il riciclaggio e la distruzione degli halon;    b) possesso  di  certificazione  ISO9000  o ISO14001 ovvero altra certificazione  delle  procedure e delle lavorazioni rilasciate da un Ente riconosciuto;    c) attestati  di  frequenza  ai corsi di formazione del personale rilasciati dai consorzi di appartenenza.  3. I  "centri  autorizzati  di  raccolta dell'halon" sono istituiti sulla  base  di  accordi  di  programma  stipulati  tra  il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  di  concerto con il Ministero  delle  attivita' produttive, ed i soggetti di cui all'art. 6,  comma  5,  della  legge  28 dicembre  1993,  n.  549,  cosi' come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonche' i produttori e gli   importatori   di   sostanze  sostitutive,  singolarmente  o  in associazione tra di loro.  4. I  "centri  autorizzati  di  raccolta  dell'halon" provvedono al recupero,  riciclo,  rigenerazione  e  distruzione  degli  halon,  in conformita' alle vigenti normative.  5. Entro  novanta  giorni dalla istituzione dei "centri autorizzati di  raccolta  dell'halon",  i firmatari degli accordi di programma ne danno comunicazione ai Ministeri competenti e contestualmente inviano la documentazione relativa a:    a) le  procedure per il recupero, rigenerazione, riciclaggio e la distruzione degli halon;    b) le  procedure per la prevenzione o riduzione della dispersione in atmosfera dell'halon durante le attivita' di cui alla lettera a);    c) i criteri dell'addestramento e il tipo di personale addetto;    d) le tecniche di distruzione e chi procedera' alle stesse;    e) possesso  di  certificazione  ISO9000  o ISO14001 ovvero altra certificazione  delle  procedure e delle lavorazioni rilasciate da un Ente riconosciuto.  6. Nelle  more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 5, comma 1,  lettere  e)  ed  h) e dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 7, lettere  b),  c), d) e h) della legge 28 dicembre 1993, n. 549, cosi' come  modificata  dalla  legge  16 giugno  1997, n. 179, il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  di  concerto con il Ministero  delle  attivita' produttive approva le procedure di cui al comma 5 entro un mese dal ricevimento delle stesse.  7. I  "centri autorizzati di raccolta dell'halon" devono comunicare semestralmente,  ai  Ministeri  competenti  le  quantita' di halon in ingresso,  le quantita' in giacenza, le quantita' in uscita e la loro destinazione  per  tipo di sostanza. Nel caso di avvio a distruzione, deve  essere richiesta a chi provvede alla stessa una attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai Ministeri competenti.  |  
|   |                                 Art. 5.  l. In  applicazione  di  quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del regolamento (CE) n. 2037/2000 e nei termini ivi indicati, l'uso degli idroclorofluorocarburi  e'  consentito  in  sostituzione  degli halon nelle applicazioni indicate in allegato I al presente decreto purche' i   valori   massimi   di   GWP,   di   ALT   e   di   ODP  di  detti idroclorofluorocarburi  non  superino rispettivamente 4000, 42 anni e 0,065.   Sulla  base  delle  decisioni  della  commissione  ai  sensi dell'art.   5,   comma   6,   del  citato  regolamento,  il  Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio provvede con proprio decreto,  di  concerto con il Ministro delle attivita' produttive, ad apportare modifiche all'allegato I.  2. L'uso   di  idroclorofluorocarburi  nei  sistemi  di  protezione antincendio  e  negli estintori, diversi da quelli di cui al comma 1, che alla data del 1 ottobre 2001 funzionano ad idroclorofluorocarburi e'  vietato  a  partire  dal 31 dicembre 2008 in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549.  3. Gli halon sostituiti di cui al comma 1, devono essere recuperati e   avviati   a  distruzione  dai  "centri  autorizzati  di  raccolta dell'halon".  Almeno  il  70% dei costi della distruzione deve essere sostenuto dal fornitore degli idroclorofluorocarburi sostitutivi.  |  
|   |                                 Art. 6.  l. L'importazione  da Paesi terzi degli halon vergini, recuperati o riciclati  e  dei  prodotti  e  apparecchiature che li contengono, e' vietata.  2. L'esportazione  verso Paesi terzi di halon vergini, recuperati o riciclati  e  dei  prodotti  e  apparecchiature  che li contengono e' regolamentata ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2037/2000.  3. L'esportazione  di prodotti e apparecchiature che contengono gli halon vergini, recuperati o riciclati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera   d)   del   regolamento  (CE)  n.  2037/2000  devono  essere preventivamente autorizzati dai Ministeri competenti.  |  
|   |                                 Art. 7.  1. L'uso  dei  clorofluorocarburi per la manutenzione e la ricarica di  apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento e'               vietato a partire dal 31 dicembre 2000.  2. L'uso   dei   clorofluorocarburi   riciclato   o  rigenerati  e' consentito unicamente nei casi autorizzati dalla Commissione ai sensi      dell'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000.  3. I  clorofluorocarburi contenuti in apparecchiature e impianti di refrigerazione  e  condizionamento  ove sia necessario lo svuotamento degli stessi nel corso delle operazioni di manutenzione, o in caso di smantellamento degli impianti, devono essere recuperati ai fini e con                 le modalita' previste dall'art. 9.  |  
|   |                                 Art. 8.  1. Chiunque,  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto detenga   nelle   apparecchiature  e  impianti  di  refrigerazione  e condizionamento   una   quantita'   non   inferiore   a   20   kg  di clorofluorocarburi, deve darne comunicazione ai Ministeri competenti, entro  novanta  giorni  dell'entrata  in vigore del presente decreto, indicando   l'ubicazione   e   la  tipologia  dell'apparecchiatura  o dell'impianto,  la  natura  e  quantita'  della  sostanza  secondo il                   formato di cui all'allegato II.  |  
|   |                                 Art. 9.  1. I  clorofluorocarburi  devono  essere  recuperati  e destinati a distruzione    dai    "centri    autorizzati    di    raccolta    dei clorofluorocarburi"  di  cui  al  comma 2, fatti salvi i quantitativi necessari  di clorofluorocarburi riciclati o rigenerati necessari per soddisfare  gli  usi  di  cui  all'art.  7,  comma  2, nonche' quelli destinati  ai  casi  di  cui all'art. 4 comma 4 i) b) del regolamento                         (CE) n. 2037/2000.  2. I  "centri  autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi" sono istituiti  sulla  base  di  accordi  di  programma  stipulati  tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  ed  i  soggetti  di cui all'art.  6,  comma 5,  della  legge  28 dicembre  1993,  cosi'  come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonche' i produttori e gli   importatori   di   sostanze  sostitutive,  singolarmente  o  in                      associazione tra di loro.  3. I   "centri  autorizzati  di  raccolta  dei  clorofluorocarburi" provvedono  al  recupero,  riciclo,  rigenerazione  e distruzione dei      clorofluorocarburi in conformita' alle normative vigenti.  4. Entro  novanta  giorni dalla istituzione dei "centri autorizzati di  raccolta  dei  clorofluorocarburi",  i firmatari degli accordi di programma   ne   danno   comunicazione   ai  Ministeri  competenti  e        contestualmente inviano la documentazione relativa a:    a) le  procedure per il recupero, rigenerazione, riciclaggio e la                 distruzione dei clorofluorocarburi;    b) le  procedure per la prevenzione o riduzione della dispersione in  atmosfera dei clorofluorocarburi durante le attivita' di cui alla                             lettera a);     c) i criteri dell'addestramento e il tipo di personale addetto;       d) le tecniche di distruzione e chi procedera' alle stesse;    e) possesso  di  certificazione  ISO9000  o ISO14001 ovvero altra certificazione  delle  procedure e delle lavorazioni rilasciate da un                         Ente riconosciuto.  5. Nelle  more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 5, comma 1,  lettere  e)  ed  h) e dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 7, lettere  b),  c),  d)  e  h)  della legge 28 dicembre 1993 cosi' come modificata   dalla   legge  16 giugno  1997,  n.  179,  il  Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  di  concerto con il Ministero  delle  attivita' produttive approva le procedure di cui al    comma precedente entro un mese dal ricevimento delle stesse.  6. All'atto  della  istituzione  e  poi semestralmente, i centri di raccolta  di cui al comma 2 devono comunicare ai Ministeri competenti le  quantita'  di  clorofluorocarburi  in  ingresso,  le quantita' in giacenza,  le  quantita' in uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza.  Nel  caso  di avvio a distruzione, deve essere richiesta a chi  provvede alla stessa una attestazione di avvenuta distruzione da              inviare in copia ai Ministeri competenti.  |  
|   |                                Art. 10.  1. L'importazione  da  Paesi  terzi dei clorofluorocarburi vergini, recuperati  o  riciclati  e  dei  prodotti  e  apparecchiature che li contengono,  e'  regolamentata dall'art. 4, comma 6, e dagli articoli             7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2037/2000.  2. L'esportazione  verso Paesi terzi di clorofluorocarburi vergini, recuperati  o  riciclati  e  dei  prodotti  e  apparecchiature che li contengono,  e'  regolamentata  ai  sensi  degli articoli 11 e 12 del                   regolamento (CE) n. 2037/2000.  |  
|   |                                Art. 11.  A partire dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il   decreto   ministeriale   del   26 marzo   1996  "Attuazione  del decreto-legge  10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia  di  ozono stratosferico", ed il decreto ministeriale 10 marzo     1999 "Proroga dei termini per la dismissione di gas halon".                          Roma, 3 ottobre 2001
                                          Il Ministro dell'ambiente                                      e della tutela del territorio                                                Matteoli
         Il Ministro delle attività produttive         Marzano  |  
|   |                                                             Allegato I
  Elenco delle applicazioni consentite di idroclorofluorocarburi (HCFC)                    nel settore dell'antincendio
    a. In sostituzione dell'halon 1301:    1. Negli    aerei    per    la   protezione   dei   compartimenti dell'equipaggio,  della gondola motore, degli scomparti merci e degli scomparti per il carico secco (dry bay).    2. In  veicoli  militari  terrestri  e  in  navi da guerra per la protezione  degli  spazi  occupati  dal personale e dei compartimenti motore.    3. Per   l'inertizzazione  di  spazi  occupati  in  cui  potrebbe verificarsi  la  fuoriuscita  di  liquidi  e/o  gas infiammabili, nel settore  militare, petrolifero, del gas, e petrolchimico e nelle navi mercantili.    4. Per l'inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando, con   presenza   di   personale,  delle  forze  armate  o  per  altri indispensabili per la sicurezza del Paese, quali:      centri  elaborazione dati e sale controllo delle infrastrutture ferroviarie, locomotori e materiale rotabile;      impianti  di  produzione  e  distribuzione  energia  elettrica, inclusi i centri elaborazione dati;      porti e aeroporti;      centri  direzionali,  archivi  e centri elaborazione dati delle Poste e Telecomunicazioni e del sistema creditizio;      archivi,   biblioteche,  collezioni  di  importanza  storica  e culturale  appartenenti  allo  Stato, agli organi pubblici e privati, essenziali per la sicurezza nazionale.    5. Per  l'inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive.  b. In sostituzione dell'halon:    1. Negli  estintori  a  mano  e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l'uso a bordo d'aerei.    2. Negli  estintori indispensabili per la sicurezza delle persone e  in  quelli  utilizzati  dai vigili del fuoco, dei militari e della polizia.  |  
|   |                                                            Allegato II
   Formato per la denuncia degli utenti finali come da art. 8, comma 1
  Denominazione                            | Indirizzo                                | C.a.p.                                   | Comune                                   | Provincia                                | Telefono                                 | Fax                                      | Cod. Ateco (1)                           | Partita I.V.A.                           |
        Tipologie d'impianti di refrigerazione e condizionamento =====================================================================  |                     Tipo (2)                     |Quantità|kw (3) ===================================================================== 1| Refrigerazione celle                             |        | --------------------------------------------------------------------- 2| Linea di banchi refrigerati aperti di vendita    |        | --------------------------------------------------------------------- 3| Linea di banchi o armadi chiusi di vendita       |        | ---------------------------------------------------------------------  | Abbattitore rapido di temperatura per alimenti   |        | 4|cucinati                                          |        | ---------------------------------------------------------------------  | Abbattitore rapido di temperatura per alimenti da|        | 5|surgelare                                         |        | --------------------------------------------------------------------- 6| Armadio o tunnel di congelamento                 |        | --------------------------------------------------------------------- 7| Armadio o tunnel di surgelamento                 |        | --------------------------------------------------------------------- 8| Carto-freezer per grossi pacchi                  |        | --------------------------------------------------------------------- 9| Tunnel a spirale                                 |        | --------------------------------------------------------------------- 10| Tunnel a vassoi                                  |        | --------------------------------------------------------------------- 11| Tunnel a letto fluido                            |        | --------------------------------------------------------------------- 12| Congelatore a piastre                            |        | --------------------------------------------------------------------- 13| Impianti industriali di processo alimentare      |        | ---------------------------------------------------------------------  | Impianti industriali di processo a fluido        |        | 14|intermedio                                        |        | ---------------------------------------------------------------------  | Impianti industriali di processo a solido        |        | 15|(ghiaccio) intermedio                             |        | ---------------------------------------------------------------------  | Impianti di condizionamento aria per luoghi      |        |  |civili (abitazioni, uffici, ospedali, centri      |        | 16|commerciali, banche, etc.)                        |        | ---------------------------------------------------------------------  | Impianti di condizionamento aria per luoghi      |        | 17|industriali                                       |        | ---------------------------------------------------------------------  | Impianti di condizionamento aria per luoghi      |        | 18|industriali a lavorazione pesante                 |        | ---------------------------------------------------------------------  | Impianti di condizionamento aria per tunnel e    |        | 19|miniere                                           |        | --------------------------------------------------------------------- 20| Altro (4):                                       |        | --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
                  Tipologia delle sostanze controllate =====================================================================             CFC             |       Quantità di refrigerante =====================================================================        CFC-11 (R11)         |        CFC-12 (R12)         |        CFC-13 (R13)         |       CFC-114 (R114)        |       CFC-115 (R502)        |
  Note:    (1) Codice delle attivita' economiche Istat.    (2) Selezionare il tipo d'impianto detenuto.    (3) Potenza dell'impianto espressa in kw termici.    (4) Qualora   l'impianto   non   fosse  compreso  nell'elenco  e' possibile aggiungere una descrizione alla voce altro .    (5) Le  dichiarazioni  vanno  compilate  per  singolo  sito, sono escluse  quindi  le dichiarazioni che includono tipologie di macchine distribuite in piu' siti.  |  
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