Gazzetta n. 249 del 25 ottobre 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. 385 |
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, e successive modificazioni, relativo al conferimento dell'Ordine della Stella della solidarieta' italiana. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della "Stella della solidarieta' italiana"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'esecuzione del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel mondo;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1965, n. 180, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 1. 1. L'insegna della "Stella della solidarieta' italiana consiste in una croce stellata smaltata di bianco, filettata d'oro, attraversante un'altra croce stellata di verde, filettata d'oro, posta in decusse, esse croci a loro volta attraversanti due rami di ulivo e di quercia d'oro, fruttati dello stesso, posti in cerchio. La croce stellata di bianco reca al centro uno scudetto circolare d'oro, bordato d'azzurro, recante una raffigurazione in oro dell'episodio del Buon Samaritano; all'interno della bordatura, in lettere lapidarie maiuscole romane d'oro, nell'area superiore la parola SOLIDARIETA', in quella inferiore la parola ITALIANA. 2. La Stella di 1a classe consiste nell'insegna gia' descritta, della misura di mm 50, appesa ad un nastro da collo di rosso, bordato alle estremita' da due liste affiancate, l'esterna di verde, l'altra di bianco; e da una placca del diametro di mm 75 a forma di raggiera convessa, costituita da otto gruppi di raggi d'argento, intagliati a punta di diamante e caricata al centro dallo scudetto circolare dell'insegna dell'Ordine. Le signore appunteranno la Stella di 1a classe sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco. 3. La Stella di 2a classe consiste in una insegna identica nella foggia e nell'uso a quella di 1a classe, ma senza la placca. Per le signore, la Stella di 2a classe si porta appuntata sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco. 4. La Stella di 3a classe consiste in un'insegna identica nella foggia a quella di 1a classe, ma della misura di mm 40, appesa ad un nastro di seta con i colori dell'ordine di mm 37 di larghezza, da appuntare al petto. 5. Per le signore, la Stella di 3a classe si porta appuntata sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.
Art. 1-bis. 1. L'uso delle insegne dell'Ordine della "Stella della solidarieta' italiana , conformi ai modelli precedenti a quello definito dall'articolo 1, e' consentito senza limitazione alcuna.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dalla Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 settembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ruggiero, Ministro degli affari esteri Tremaglia, Ministro per gli italiani nel mondo
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 291
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si trascrive il comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppressa)". - L'art. 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante le nuove norme relative all'Ordine della Stella della solidarieta' italiana, e' il seguente: "Art. 3. - L'Ordine della "Stella della solidarieta' italiana comprende tre classi: la prima conferisce il titolo di grand'ufficiale, la seconda quello di commendatore e la terza quello di cavaliere. Le caratteristiche dell'Ordine della "Stella della solidarieta' italiana saranno determinate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, e sentito il Consiglio dei Ministri".
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