| Gazzetta n. 249 del 25 ottobre 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. 385 |  
| Regolamento   recante   modifica  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  20  gennaio  1949,  n.  61,  e  successive modificazioni, relativo  al conferimento dell'Ordine della Stella della solidarieta' italiana. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87 della Costituzione;  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visto  l'articolo  3  del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante   nuove   norme   relative  all'Ordine  della  "Stella  della solidarieta' italiana";  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n.  61, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'esecuzione del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;  Sulla  proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel mondo;
                                E m a n a                      il seguente regolamento:                               Art. 1.  1.  L'articolo  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 gennaio  1949, n. 61, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29 gennaio 1965, n. 180, e' sostituito dai seguenti:
                                "Art. 1.  1.  L'insegna della "Stella della solidarieta' italiana consiste in una croce stellata smaltata di bianco, filettata d'oro, attraversante un'altra  croce stellata di verde, filettata d'oro, posta in decusse, esse  croci a loro volta attraversanti due rami di ulivo e di quercia d'oro,  fruttati dello stesso, posti in cerchio. La croce stellata di bianco   reca   al  centro  uno  scudetto  circolare  d'oro,  bordato d'azzurro,  recante  una raffigurazione in oro dell'episodio del Buon Samaritano;   all'interno   della  bordatura,  in  lettere  lapidarie maiuscole  romane  d'oro, nell'area superiore la parola SOLIDARIETA', in quella inferiore la parola ITALIANA.  2.  La  Stella  di  1a classe consiste nell'insegna gia' descritta, della misura di mm 50, appesa ad un nastro da collo di rosso, bordato alle  estremita' da due liste affiancate, l'esterna di verde, l'altra di  bianco; e da una placca del diametro di mm 75 a forma di raggiera convessa,  costituita da otto gruppi di raggi d'argento, intagliati a punta  di  diamante  e  caricata  al  centro dallo scudetto circolare dell'insegna  dell'Ordine.  Le  signore  appunteranno la Stella di 1a classe  sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.  3.  La  Stella  di 2a classe consiste in una insegna identica nella foggia  e  nell'uso a quella di 1a classe, ma senza la placca. Per le signore,  la  Stella  di 2a classe si porta appuntata sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.  4.  La  Stella  di  3a classe consiste in un'insegna identica nella foggia  a quella di 1a classe, ma della misura di mm 40, appesa ad un nastro  di  seta  con  i colori dell'ordine di mm 37 di larghezza, da appuntare al petto.  5.  Per le signore, la Stella di 3a classe si porta appuntata sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.
                               Art. 1-bis.  1. L'uso delle insegne dell'Ordine della "Stella della solidarieta' italiana   ,   conformi  ai  modelli  precedenti  a  quello  definito dall'articolo 1, e' consentito senza limitazione alcuna.".  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  dalla  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 21 settembre 2001                               CIAMPI                                  Berlusconi,      Presidente     del                                     Consiglio dei Ministri                                  Ruggiero,   Ministro  degli  affari                                     esteri                                  Tremaglia,    Ministro    per   gli                                     italiani nel mondo
  Visto, il Guardasigilli: Castelli
    Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2001  Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 291 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi  e  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di          facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse:              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di          legge ed i regolamenti.              - Si  trascrive  il comma 1 dell'art. 17 della legge 23          agosto  1988, n. 400, sulla disciplina della Presidenza del          Consiglio dei Ministri:              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti          per disciplinare:                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza          regionale;                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate          dalla legge;                e) (lettera soppressa)".              - L'art.  3  del  decreto  legislativo 9 marzo 1948, n.          812,  recante  le  nuove  norme  relative  all'Ordine della          Stella della solidarieta' italiana, e' il seguente:              "Art.  3.  -  L'Ordine della "Stella della solidarieta'          italiana  comprende  tre  classi:  la  prima  conferisce il          titolo   di   grand'ufficiale,   la   seconda   quello   di          commendatore e la terza quello di cavaliere.              Le  caratteristiche  dell'Ordine  della  "Stella  della          solidarieta'  italiana  saranno determinate con decreto del          Presidente  della  Repubblica  su proposta del Ministro per          gli affari esteri, e sentito il Consiglio dei Ministri".
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