Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 16 ottobre 2001 |
Riconoscimento della indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" per i vini prodotti nel territorio della regione Liguria ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentarie e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2000, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo forestale; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste 2 agosto 1996, concernente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001 concernente modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive; Vista la domanda presentata dalla regione Liguria - Servizio ispettorato funzioni agricole di La Spezia - intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" per i vini ed i mosti prodotti nella zona di produzione ricadente nel territorio della regione Liguria; Viste le note della regione Liguria - Dipartimento agricoltura e turismo - Servizio ispettorato funzioni agricole della provincia di La Spezia - con le quali e' stata data comunicazione circa la rinuncia da parte degli interessati, delle previsioni della vinificazione e dell'imbottigliamento in zona delimitata previsto dall'art. 5, comma 5.1 del disciplinare di produzione di che trattasi; Visti il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" e la proposta, del relativo disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001; Visto il comunicato di rettifica all'art. 5, comma 5.1) del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2001; Considerato che con apposita deliberazione il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi al di fuori di dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti"; ed alla approvazione del corrispondente disciplinare di produzione in conformita' della proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" prodotti nella regione Liguria. |
| Art. 2. 1. E' approvato nel testo annesso al presente decreto, di cui forma parte integrante, il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti", riconosciuto con il presente decreto. |
| Art. 3. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2001, il proprio prodotto con la indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti", sono tenuti ad effettuare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le iscrizioni all'elenco delle vigne secondo quanto stabilito nel decreto ministeriale 27 marzo 2001. |
| Art. 4. 1. L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi: a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata; b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione; c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possono determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti a) e b). 2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati. |
| Art. 5. 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore. |
| Art. 6. 1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o " Golfo dei Poeti" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 ottobre 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio |
| Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti"
Art. 1. L'indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti la Spezia" o "Golfo dei Poeti" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: bianco, anche nella tipologia frizzante; rosso, anche nella tipologia frizzante e novello; rosato; passito.
Art. 2. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di La Spezia.
Art. 3. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" ricade nella provincia di La Spezia e comprende i terreni vocati alla coltivazione della vite situati nell'intero territorio della provincia di La Spezia e comunque ad una altitudine non superiore ai 500 metri sul livello del mare.
Art. 4. 4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. l devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei, di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli eccessivamente umidi, insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale.
4.2 - Forme di allevamento e sesti d'impianto. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona: pergola a tetto orizzontale, pergoletta a tetto inclinato, spalliera ad archetto singolo o bilaterale, cordone speronato. I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.3 - Irrigazione, forzatura. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.4 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva a ettaro per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" non deve essere superiore a 11 t/ha. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi: "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" bianco: 10%; "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" rosso: 10%; "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" rosato: 10%. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Art. 5.
5.1 - Elaborazione. Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. La tipologia rosato deve essere ottenuta con la "vinificazione in rosato" delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente. La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 35% delle uve. La tipologia passito deve essere ottenuta con l'appassimento delle uve dopo la raccolta su graticci e similari, in locali idonei anche termo-idrocondizionati con ventilazione forzata, fino a raggiungere un tenore alcolico totale di almeno 15% vol.
5.2 - Resa uva/vino e vino/ettaro. La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:
===================================================================== Tipologia | Resa uva/vino (%) | Prod. max. vino/ha (h.li) ===================================================================== Bianco.... | 80% | 88 Rosso.... | 80% | 88 Rosato.... | 80% | 88 Passito.... | 45% |
Art. 6. I vini a indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" bianco: 10,5%; "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" rosso: 10,5%; "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" rosato: 10,5%; "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" novello: 11%; "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" passito: 15% di cui almeno 13,5 svolti.
Art. 7. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.1 - Menzioni facoltative. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
7.2 - Annata. Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria nel caso di recipienti di volume nominale fino a 2 litri.
Art. 8.
8.1 - Volumi nominali. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.
8.2 - Recipienti e tappatura. I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in recipienti di vetro. Sono ammesse bottiglie di forma renana, bordolese, borgognotta; fiaschi ad uso toscano e dame. La tappatura deve avvenire con tappo di sughero raso bocca. Sono peraltro ammesse chiusure con tappi a vite per le bottiglie di capacita' fino a lt 0,375; per i fiaschi e le dame. Non sono ammesse le chiusure con tappi a corona, capsule a strappo o altre chiusure analoghe.
Art. 9. Ai sensi dell'art. 7, punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" puo' essere utilizzata come ricaduta dei vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nel territorio delimitato dall'art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti a denominazione di origine controllata "Colline di Levanto", "Cinque Terre", "Colli di Luni", a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' tipologie di cui al presente disciplinare. |
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