Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2001, n. 384
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 2, n. 4);
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;
Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il regolamento CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 30 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2001;
Considerato che le competenti commissioni parlamentari non hanno espresso il prescritto parere entro i termini assegnati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli istituti e scuole di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nonche' la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, e quella di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998". Si trascrive il testo del punto 4), dell'allegato 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50:
"4) Procedimento di spese in economia:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
legge 5 agosto 1978, n. 468;
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, art. 15;
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, art. 10;
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1993, n. 600;
decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153;
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555;
regio decreto 1 marzo 1925, n. 394;
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;
decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461;
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 489;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;
decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1985, n. 166;
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36".
- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6, e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1, alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275. L'art. 8 del regio decreto e' abrogato dal regolamento qui pubblicato.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario, reca "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, reca "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.".
- Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si veda nelle note all'art. 10.
- Il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, pubblicato nella G.U.C.E. del 19 giugno 1997, n. L 162, reca "Regolamento del Consiglio relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro".
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario, reca "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato".
- Il regolamento CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998, pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L 359, reca il "Regolamento del Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro".
- Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, si vedano le note all'art. 1.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, supplemento ordinario:
"Art. 4 (Pubblica istruzione). - 1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonche' le istituzioni di alta cultura di cui all'art. 33 della Costituzione ed in particolare le accademie di belle arti, le accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i conservatori di musica hanno personalita' giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualita' e con le procedure previsti dal presente articolo.
2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.
3. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti puo' esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonche' per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.
5. (Sostituisce il comma 3 dell'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 262).
6. Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sul relativo schema, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
7. I decreti legislativi di cui al comma 6, con l'osservanza dei principi e dei criteri sottoindicati, determinano:
a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento degli istituti di cui al comma 1, da formulare anche sulla base delle esigenze e delle proposte degli enti locali, nonche' le modalita' di applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni alle istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' giuridica. Il predetto piano, avuto riguardo all'eta' degli alunni, al numero degli handicappati inseriti, alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, terra' in specifica considerazione la necessita' e i disagi che possono determinarsi in relazione ad esigenze locali, particolarmente nelle comunita' e zone montane e nelle piccole isole;
b) le modalita' di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti di istituto che consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilita' curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;
c) le modalita' di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni;
d) le modalita' di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, e la capacita' di stipulare le convenzioni anche con gli enti locali per la eventuale gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;
e) le modalita' per la definizione di organici di istituto, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi;
f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalita' di utilizzazione, nonche' le modalita' di reclutamento, senza aggravio di spese, dei docenti per attivita' extracurricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;
g) le modalita' di erogazione alle istituzioni scolastiche del contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico, e del contributo perequativo, entrambi a carico dello Stato, nonche' delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;
h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore;
l) l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli istituti di educazione, tenendo conto delle loro specificita' ordinamentali;
m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione dei diritti e dei doveri, delle modalita' di partecipazione alla vita della scuola, nonche' il comitato degli studenti da istituirsi in ogni scuola secondaria superiore, il quale esprime pareri e formula proposte direttamente al consiglio di istituto;
n) la definizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, con la previsione, per la biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato, a richiesta, del personale comandato presso di essa, ai sensi dell'art. 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, che sia giunto al termine del periodo massimo di comando previsto dalla legge;
o) il potenziamento degli organi collegiali della scuola, come organi di partecipazione e di gestione delle istituzioni scolastiche nel rispetto della liberta' di insegnamento, da parte delle diverse componenti e delle famiglie, da valorizzare in relazione al rafforzamento dell'autonomia scolastica, nonche' le modalita' di elezione dei componenti del consiglio di circolo o di istituto e quelle di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi, anche mediante procedure elettorali di secondo grado.
8. In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della scuola a livello nazionale la durata in carica del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' prorogata di un anno.
9. A decorrere dal 1 gennaio 1994 il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei distretti scolastici e' affidato all'Ente poste italiane, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalita' e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa, anche ai fini della graduale attuazione del nuovo sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie. (Comma abrogato dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
10. E' anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'art. 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, e' utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.
11. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli enti locali, si procede con separato provvedimento alla rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni-classi, tenendo conto delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna provincia in particolare delle aree montane, nonche' della presenza di alunni portatori di handicap. Per gli eventuali accorpamenti, si procede a partire dalle classi iniziali.
12. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
13. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 12. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
14. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma 6.
15. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
16. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi da 47 a 52, non si applicano al personale del comparto scuola.
17. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'art. 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
18. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della pubblica istruzione ha facolta' di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.
19. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.
20. Dal 1 gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unita' sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.
21. Dalla medesima data del 1 gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi dell'art. 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.
23. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 22 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.
24. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.
25. Nelle materie disciplinate dal presente articolo, sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono a disciplinare un proprio ordinamento anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, e successive modificazioni, e del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89".
- L'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, individua e definisce il regime giuridico delle istituzioni di alta formazione, di specializzazione e di ricerca del settore artistico e musicale.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario, reca "Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1984, n. 57, reca "Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa".
- Si trascrive il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, supplemento ordinario:
"2. Al fine di adeguare la struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo della Guardia di finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui all'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo modello organizzativo di cui all'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana apposito regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in vigore del citato regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, concernente il regolamento di amministrazione del Corpo".



 
Art. 2.
Area e forme della procedura

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento da ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, l'acquisizione in economia puo' essere effettuata:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.



Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:
"Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i risultati conseguiti".



 
Art. 3
Limiti di applicazione

1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA. E' fatto salvo, per il settore della difesa, quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.
2. Nessuna acquisizione di beni o servizi puo' essere artificiosamente frazionata.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene adeguato il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.
 
Art. 4.
Responsabile del servizio

1. Le amministrazioni operano a mezzo di un proprio responsabile del servizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a cio' preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruita' dei prezzi stessi in sede di offerta.
 
Art. 5.
Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario le amministrazioni richiedono almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualita' e le modalita' di esecuzione, i prezzi, le modalita' di pagamento nonche' la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2. Il cottimo fiduciario puo' essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi nel caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.
4. Il limite di importo di cui al comma 3 e' elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
5. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le categorie di beni e servizi per la cui acquisizione od esecuzione si ricorre a trattativa diretta in relazione alla dichiarazione di segretezza nell'interesse della sicurezza interna dello Stato, nonche' le eventuali, ulteriori formalita' procedurali da pretermettere.
 
Art. 6.
Scelta del contraente e mezzi di tutela

1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
2. La scelta del contraente avviene in base all'offerta piu' vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.
3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga piu' efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
 
Art. 7.
Casi particolari

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, e' altresi' consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche' a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.
 
Art. 8.
Verifica della prestazione

1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.
2. Il collaudo e' eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente.
3. Il collaudo non puo' essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.
 
Art. 9.
Termini di pagamento

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
 
Art. 10.
Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.



Note all'art. 10:
- Si trascrive il testo dell'art. 56 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440:
"Art. 56 (Commi primo e secondo abrogati dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367). - Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro".
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante il "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario.
"Art. 9 (Spese delegate su ordini di accreditamento). - 1. I dirigenti possono disporre l'accreditamento di somme a funzionari delegati della propria o di altra amministrazione per l'effettuazione di spese concernenti l'attuazione di programmi o lo svolgimento di attivita' comunque rientranti nelle competenze attribuite ai dirigenti medesimi.
2. L'accreditamento di somme a dipendenti di altra amministrazione e' effettuato previa intesa con il dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il funzionario delegato.
3. L'accreditamento e' disposto quando l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni, salvo che le norme in vigore non consentano importi superiori.
4. Gli ordinativi ed i buoni estinti sono trattenuti dalla sezione di tesoreria e vengono allegati alla contabilita' mensile che la sezione stessa e' tenuta a presentare alla Corte dei conti a norma dell'art. 604 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In luogo degli ordinativi estinti e' allegato al rendiconto amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi, rilasciato sotto la responsabilita' del capo della sezione di tesoreria anche con strumenti informatici. L'elenco attesta espressamente, accanto agli estremi identificativi di ciascun titolo nell'ordine di prenotazione, l'avvenuto pagamento con quietanza dell'avente diritto. Per i rendiconti dei funzionari delegati operanti all'estero, l'elenco degli ordinativi estinti di cui al presente comma e' rilasciato sotto la responsabilita' del capo della rappresentanza diplomatica, dell'ufficio consolare o della delegazione speciale presso la quale il funzionario delegato opera.
5. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo delle competenti ragionerie e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti. Nel caso di rendiconti relativi al pagamento di acconti contrattuali, la competenza e' determinata con riferimento alla sede dell'organo cui spetta l'emissione del mandato di saldo.
6. (Sostituisce l'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440).
7. Il limite di somma previsto dall'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, gia' elevato a lire due milioni dall'art. 32, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' ulteriormente elevato a lire venti milioni.
8. Nel caso in cui i rendiconti e gli altri conti amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio consentite dalla legge non vengano presentati nei termini prescritti, il magistrato addetto all'esame dei rendiconti o dei conti fissa un termine ultimativo al funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il rendiconto o il conto siano stati presentati, il magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti di ordinare la compilazione d'ufficio del rendiconto o del conto. Alle spese di compilazione, il collegio provvede ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. L'ordinanza e' inviata al competente procuratore della Corte dei conti ai fini dell'accertamento, nei confronti del funzionario interessato, ovvero del capo della competente sezione di tesoreria provinciale, dell'eventuale responsabilita' amministrativa connessa all'effettuazione a carico dell'erario delle spese di compilazione del rendiconto o del conto.
9. Il Ministro del tesoro, con decreto motivato, puo' determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali il controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati e' esercitato a campione, secondo criteri determinati dal decreto stesso.
10. Rimane fermo, in ogni caso, il riscontro del regolare adempimento, da parte di tutti i funzionari delegati, dell'obbligo di presentare i rendiconti amministrativi nei termini e nelle forme previsti dall'ordinamento".



 
Art. 11 (1)
Disposizioni di coordinamento

1. I richiami, contenuti in disposizioni normative, a regolamenti abrogati a seguito della data di entrata in vigore del presente decreto od a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si intendono riferiti al presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono analoghe disposizioni della normativa sui contratti e sulla contabilita' di Stato richiamate da specifiche norme ai fini della disciplina dei procedimenti per le spese in economia.
3. Si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento i richiami alla disciplina sui procedimenti di spese in economia, operati da disposizioni relative all'autonomia di enti ed organismi pubblici.
4. Per gli organismi diversi da quelli di cui all'articolo 1, il limite di importo non puo' eccedere 200.000 euro, ovvero il diverso importo fissato dalla normativa comunitaria in materia.
5. Ai fini della disciplina del sistema di procedure in economia delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 1, e' adottato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. I procedimenti per le spese in economia delle strutture generali istituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio sono disciplinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dei principi generali di compatibilita' pubblica desumibili dal presente regolamento. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta, in nota, il testo del comma 6 del presente articolo, a seguito della modifica introdotta dall'errata-corrige in G.U. 2/11/2001, n 255. La suddetta modifica entra in vigore il 2/11/2001: "6. I procedimenti per le spese in economia delle strutture generali istituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio sono disciplinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dei principi generali di (( contabilita' )) pubblica desumibili dal presente regolamento."



Note all'art. 11:
- Per l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.
"Art. 8 (Autonomia contabile e di bilancio). - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilita' iscritte in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con propri decreti il Presidente stabilisce, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese. I decreti, nell'ambito dei principi generali della contabilita' pubblica, tengono conto delle peculiari esigenze di funzionalita' della Presidenza.
2. Gravano su un apposito fondo del bilancio della Presidenza, alimentato anche mediante storno di apposite disponibilita' dagli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, le spese relative a gestioni affidate a commissari straordinari di Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero per il funzionamento di organi collegiali istituiti presso la Presidenza per disposizione di legge o con decreto emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. I decreti di cui al comma 1 sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono altresi' trasmessi i bilanci preventivi, annuale e pluriennale, e il rendiconto della gestione finanziaria della Presidenza".



 
Art. 12.
Ulteriore ambito di applicazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi anche alle amministrazioni pubbliche non statali che cosi' dispongano nell'ambito della propria autonomia e salvo che non aderiscano al sistema convenzionale di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.



Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si vedano le note all'art. 2.



 
Art. 13.
Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, puo' farsi ricorso al sistema di spese in economia previsto dalla previgente disciplina regolamentare in materia.
 
Art. 14.
Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 2000, n. 421;
i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120;
gli articoli da 9 a 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550;
l'articolo 43 del decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287;
il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 389;
il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;
l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;
il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1993, n. 600;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;
il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1991, n. 354;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 523;
il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 450;
gli articoli 61 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;
il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;
il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 464;
il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90, ad eccezione dell'articolo 13;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1984, n. 830;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1984, n. 721;
il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 571;
il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 469;
il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1980, n. 393;
gli articoli da 131 a 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1989, n. 343;
l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481;
il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 993;
il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805;
l'articolo 12 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
l'articolo 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;
il comma 1 dell'articolo 61, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, limitatamente alle parole: "o ad economia" e il comma 3 dello stesso articolo limitatamente alle parole: "o per l'esecuzione delle occorrenti forniture ad economia"; l'articolo 121 del medesimo regio decreto limitatamente alle parole:"o in economia";
l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Sono altresi' abrogate le disposizioni, relative al sistema di spese in economia di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 agosto 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro della funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 222



Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 2000, n. 421, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2001, n. 15, recava "Regolamento concernente i lavori, le forniture e i servizi da eseguire in economia da parte del Ministero dell'ambiente".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, recante "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2000, n. 112, come modificato dal regolamento che qui si pubblica.
"Art. 8 (Spese in economia e di modico ammontare). - 1. I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari sono quelli previsti dal regolamento per i servizi in economia del Ministero degli affari esteri.
2. (Comma abrogato dal decreto qui pubblicato).
3. (Comma abrogato dal decreto qui pubblicato).
4. Per le spese di modico ammontare, i funzionari delegati possono assegnare ad un collaboratore, che ricopra posto di cancelliere o di assistente commerciale, un fondo di importo non superiore all'equivalente di 20 milioni di lire, da depositare presso apposito conto bancario, suscettibile di una sola reintegrazione nel corso dell'esercizio, previa presentazione di rendiconto al funzionario delegato. Ciascuna spesa da far gravare sul predetto fondo non potra' superare il limite di cui al comma 2, lettera a). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
5. Gli importi indicati nei commi 2 e 4 possono essere modificati in relazione all'andamento dell'inflazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2000, n. 73, reca "Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". (Articoli da 9 a 13 abrogati dal regolamento che qui si pubblica).
- Il decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1997, n. 207, supplemento ordinario, reca "Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio". (Art. 43 abrogato dal regolamento che qui si pubblica).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 389, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1995, n. 220, recava "Regolamento recante norme per i lavori, le forniture ed i servizi eseguibili con procedure semplificate, riguardanti il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1994, n. 164, recava "Regolamento concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Avvocatura dello Stato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 1994, n. 237, concerne "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario". (Art. 10 abrogato dal regolamento che qui si pubblica).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136, recava "Regolamento per i lavori in economia, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1993, n. 600, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1994, n. 57, recava "Nuovo regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1993, n. 23, recava "Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1991, n. 354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1991, n. 261, recava "Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1991, n. 111, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 523, recava "Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1990, n. 247, recava "Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1991, n. 42, recava "Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello Stato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1991, n. 49, supplemento ordinario, reca "Approvazione del regolamento speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (Articoli 61 e 63 abrogati dal regolamento che qui si pubblica).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1989, n. 290, recava "Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'amministrazione centrale, dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici del Ministero della marina mercantile".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61, recava "Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1986, n. 260, recava "Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1986, n. 102, recava "Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1986, n. 44, recava "Approvazione del nuovo regolamento per i servizi in economia della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1985, n. 224, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 464, recava "Approvazione del regolamento sui lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte del provveditorato generale dello Stato".
- Sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica tutti gli articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1985, n. 73, ad eccezione dell'art. 13, di cui si trascrive il testo.
"Art. 13. - 1. Alla ricezione, custodia, conservazione e distribuzione dei materiali sanitari, comunque acquisiti per l'attuazione dei compiti istituzionali propri del Ministero della sanita' si provvede a mezzo del magazzino centrale del materiale profilattico che ha sede a Roma.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Ministro del tesoro, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, puo' istituire magazzini periferici per la conservazione e la distribuzione dei materiali sanitari, fissandone l'ambito di competenza interregionale, la dotazione organica del personale e l'ufficio principale circoscrizionale dal quale immediatamente dipende ciascun magazzino periferico.
3. I magazzini sono affidati a consegnatari, tenuti alla resa del conto giudiziale: si osservano, al riguardo, le disposizioni recate dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, nonche' quelle della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
4. Ai fini della gestione amministrativo-contabile, i magazzini dipendono dalla Direzione generale degli affari amministrativi e del personale; compete a tale Direzione generale, in particolare, il coordinamento delle attivita' e dei servizi dei magazzini, la verifica di tutti gli atti riguardanti la gestione e la conservazione dei materiali ivi custoditi, l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare l'efficienza mobiliare ed immobiliare, il controllo dello stato di manutenzione e di funzionamento degli impianti tecnologici e delle attrezzature.
5. I materiali profilattici che sono dichiarati dalla competente Direzione generale tecnica non piu' rispondenti alle esigenze d'impiego, anche in relazione a specifiche norme di validita', devono essere distrutti: il relativo scarico contabile, di cui all'art. 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' autorizzato dal direttore generale degli affari amministrativi e del personale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1984, n. 830, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1984, n. 342, recava "Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1984, n. 721, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298, recava "Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze".
- Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1981, n. 353, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 571, recava "Regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in sostituzione di quello approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 653".
- Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1978, n. 247, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 469, recava "Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali".
- Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 1977, n. 184, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1980, n. 393, recava "Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239, supplemento ordinario, reca "Approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale". (Articoli da 131 a 134 abrogati dal regolamento che qui si pubblica).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1977, n. 35, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1989, n. 343, recava "Regolamento sui servizi in economia dell'amministrazione degli archivi notarili".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 11, supplemento ordinario, reca "Riorganizzazione e ammodernamento degli stabilimenti e arsenali militari". (Art. 10 abrogato dal regolamento che qui si pubblica).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1965, n. 212, recava "Approvazione del regolamento per l'esecuzione in economia degli studi, della progettazione e della costruzione, da parte dell'industria privata, di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparecchi e materiali speciali interessanti la difesa militare del Paese".
- Il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1933, n. 164, recava "Approvazione del regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica".
- Il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 luglio 1929, n. 151, reca "Approvazione del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato". (Art. 12 abrogato dal regolamento che qui si pubblica).
- Il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 1928, n. 3, reca "Determinazione delle facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'amministrazione stessa". (Art. 16 abrogato dal regolamento che qui si pubblica).
- Si trascrivono i testi dell'art. 61 e dell'art. 121 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificati dal regolamento che qui si pubblica:
"Art. 61. - Ciascuna amministrazione centrale o provinciale tiene in evidenza, in apposito elenco, i prezzi unitari degli oggetti e delle materie che essa sia tenuta a procurarsi per i propri servizi per mezzo di appalto.
Quest'elenco e' formato e tenuto al corrente su informazioni degli uffici tecnici e delle camere di commercio all'uopo richieste, e con la periodica consultazione delle mercuriali e dei bollettini.
L'elenco medesimo serve di norma nella formazione dei capitoli per i pubblici incanti o licitazioni e nelle trattative private".
"Art. 121. - Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto sono soggette, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudazione parziale o finale, nei modi stabiliti dai singoli regolamenti pei diversi servizi".
- Per il riferimento al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1990, n. 113, reca "Regolamento per i lavori, le somministrazioni, i servizi e le spese che possono farsi in economia da parte dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, degli ispettorati di frontiera, nonche' delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari".



 
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