Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2001 (vai al sommario)
LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il referendum indetto in data 3 agosto 2001 ha dato risultato favorevole;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:
Art. 1.

1. L'articolo 114 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 114. - La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2 , del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.



 
Art. 2.

1. L'articolo 116 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge e' approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".
 
Art. 3.

1. L'articolo 117 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".
 
Art. 4.

1. L'articolo 118 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'".
 
Art. 5.

1. L'articolo 119 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".
 
Art. 6.

1. L'articolo 120 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 120. - La Regione non puo' istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione".
 
Art. 7.

1. All'articolo 123 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 123 della Costituzione, cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 123. - Ciascuna regione ha uno statuto che, in
armonia con la Costituzione, ne determina la forma di
governo e i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento. Lo statuto regola l'eservizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi
e dei regolamenti regionali.
Lo statuto e' approvato e modificato dal Consigli
regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate
ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non e'
richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario
del Governo. Il Governo della Repubblica puo' promuovere la
questione di legittimita' costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
giorni dalla loro pubblicazione.
La statuto e' sottoposto a referendum popolare qualora
entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta
un cinquantesimo degli elettorei della regione o un quinto
dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum non e' promulgato se non e'
approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio
delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra
la Regione e gli enti locali".



 
Art. 8.

1. L'articolo 127 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".
 
Art. 9.

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si puo', con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante". 2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.



Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 132 della Costituzione, cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 132. Si puo', con legge costituzionale, sentiti i
Consigli regionali, disporre la fusione di regioni
esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di
un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate.
Si puo', con l'approvazione della maggioranza delle
popolazioni della Provincia o delle Province interessate e
del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli
regionali, consentire che province e comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una regione e
aggregati ad un'altra".
- Il testo dell'art. 125 della Costituzione cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 125. - Nella regione sono istituiti organi di
giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della
regione".



 
Art. 10.

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
 
Art. 11.

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bossi, Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4462) - 1a deliberazione:
Presentato dall'on. Poli Bortone Adriana il 20 gennaio
1998.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 16 febbraio 1998, con pareri delle
commissioni II, III, V, VI e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il
14, 20, 21, 27, 28, 29 aprile 1999; il 4, 5, 6, 12, 19, 20,
25, 26 e 27 maggio 1999; il 1o e 2 giugno 1999; il 13, 14,
19, 27, 28 ottobre 1999; il 9, 10, 11 novembre 1999.
Relazione scritta presentata l'11 novembre 1999 (atto
numeri 4462, 4995, 5017, 5036, 5181, 5467, 5671, 5695,
5830, 5856, 5874, 5888, 5918, 5919, 5947, 5948, 5949, 6044,
6327, 6376/A) - relatori on. Soda e on. Cerulli Irelli.
Esaminato in aula il 12, 15, 19, 26 novembre 1999; il
19, 20, 21 settembre 2000 ed approvato il 26 settembre 2000
in un testo unificato con atti n. 4995 (on. Migliori); n.
5017 (on. Volonte' ed altri); n. 5036 (d'iniziativa del
Consiglio regionale del Veneto); n. 5181 (on. Contento ed
altri); n. 5467 (on. Soda ed altri); n. 5671 (on. Fontan ed
altri); n. 5695 (on. Pepe Mario ed altri); n. 5830
(d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema e del Ministro per le riforme istituzionali Amato);
n. 5856 (on. Novelli); n. 5874 (on. Paissan ed altri); n.
5888 (on. Crema ed altri); n. 5918 (on. Fini ed altri); n.
5919 (on. Garra ed altri); n. 5947 (d'iniziativa del
Consiglio regionale della Toscana); n. 5948 (on. Zeller ed
altri); n. 5949 (on. Caveri); n. 6044 (on. Follini ed
altri); n. 6327 (Bertinotti ed altri); n. 6376 (on. Bianchi
Clerici ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 4809) - 1a deliberazione:
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 29 settembre 2000, con pareri delle
commissioni 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a,
13a, della Giunta per gli affari delle Comunita' europee e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il
3, 4, 5, 12, 18, 19, 25 ottobre 2000; il 7, 8, 9 novembre
2000.
Esaminato in aula il 10, 13, 14, 15, 16 novembre 2000
ed approvato il 17 novembre 2000.
Camera dei deputati (atto n. 4462-B) - 2a deliberazione:
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 27 novembre 2000 con il parere della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali)
il 6 febbraio 2001.
Esaminato in aula il 23 febbraio 2001 ed approvato il
28 febbraio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 4809-B) - 2a
deliberazione:
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 1 marzo 2001.
Esaminato dalla 1a commissione il 6 e 7 marzo 2001.
Esaminato in aula ed approvato l'8 marzo 2001.



Note all'art. 11:
- Per il testo del terzo comma dell'art. 117 della
Costituzione vedasi l'art. 3, comma 1, terzo capoverso,
della presente legge.
- Per il testo dell'art. 119 della Costituzione vedasi
l'art. 5 della presente legge.



 
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