Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 10 ottobre 2001
Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability). (Deliberazione n. 22/01/CIR).

L'AUTORITA'
per le garanzie nelle comunicazioni

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 10 ottobre 2001;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'", ed in particolare gli articoli 1 e 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 aprile 1997, recante "Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni";
Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000;
Vista la propria delibera n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001, recante "Disposizioni in tema di portabilita' del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2001;
Vista la propria delibera n. 19/01/CIR "Modalita' operative per la portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 27 agosto 2001;
Vista la normativa ETSI 03.66 "Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Support of Mobile Number Portability (di seguito MNP); Technical realisation; Stage 2";
Vista la relazione del presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni in data 17 settembre 2001, nella quale veniva richiesto parere all'Autorita' in merito alla determinazione, nell'ambito del piano di numerazione nazionale, dei codici di instradamento della segnalazione relativa ai numeri portati e dei codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica;
Considerata la necessita' di definire opportuni codici da assegnare agli operatori per il trattamento delle chiamate e dei brevi messaggi di testo, in regime di portabilita' del numero (routing number), e per l'accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica;
Considerato che, per i vincoli tecnici imposti dai protocolli usati nel sistema radiomobile, le cifre dei routing number devono essere decadiche ed in numero non superiore a tre;
Considerata altresi' l'opportunita' che i codici di routing number vengano determinati nell'ambito delle risorse del piano di numerazione nazionale, allo scopo di rendere minimo l'impatto sulle reti degli operatori mobili e che gli stessi possano essere utilizzati per l'instradamento della segnalazione relativa alle chiamate su tutte le reti dei medesimi operatori;
Considerata la necessita' di assicurare agli utenti che usufruiscono del servizio di portabilita' del numero mobile l'accesso per le chiamate, originate da rete fissa nazionale o estera, ovvero da rete mobile nazionale o estera differente da quella del recipient, al servizio di segreteria telefonica centralizzata, con le stesse modalita' offerte agli utenti con numeri non portati e senza il coinvolgimento della rete dell'operatore donor, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 6, della delibera n. 19/01/CIR;
Considerata inoltre la necessita' di assicurare agli utenti che usufruiscono del servizio di portabilita' del numero mobile il trasferimento al servizio di segreteria telefonica centralizzata con le stesse modalita' offerte agli utenti con numeri non portati e senza il coinvolgimento della rete dell'operatore donor, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 6, della delibera n. 19/01/CIR;
Ritenuto quindi opportuno che i codici di accesso e trasferimento al servizio di segreteria telefonica centralizzata vengano determinati nell'ambito delle risorse del piano di numerazione nazionale;
Considerata l'esigenza che i codici di routing number e quelli relativi all'accesso alla segreteria telefonica vengano determinati in modo tale da garantire l'efficienza di utilizzazione delle risorse di numerazione del piano di numerazione nazionale e che gli stessi possano essere utilizzati anche in caso di estensione a undici cifre del numero significativo nazionale di rete mobile;
Sentiti gli operatori di rete mobile;
Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:
Art. 1.
Codici per l'instradamento della segnalazione
1. I codici per l'instradamento della segnalazione sono assegnati, tra gli indicativi disponibili, nella decade 3 del piano di numerazione nazionale ed assumono il valore 3XY, in conformita' con quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, della delibera n. 6/00/CIR.
 
Art. 2. Codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di
segreteria telefonica

1. Per gli utenti che usufruiscono del servizio di portabilita' del numero mobile, i codici di accesso per le chiamate al servizio di segreteria telefonica centralizzata sono assegnati nella decade 3 del piano di numerazione nazionale ed assumono il valore 3XY, in conformita' con quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, della delibera n. 6/00/CIR, con la cifra Y, di preferenza, pari al valore 3, ove disponibile.
2. Per gli utenti che usufruiscono del servizio di portabilita' del numero mobile, i codici per i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica centralizzata sono gli stessi definiti al precedente comma 1.
3. I codici di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere utilizzati per l'accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica centralizzata anche degli utenti non portati.
 
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Gli operatori di rete mobile garantiscono l'accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica centralizzata anche nel caso di estensione a undici cifre del numero significativo nazionale di rete mobile.
2. I codici di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono utilizzati ai soli fini dell'instradamento della segnalazione per le chiamate e l'accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica centralizzata.
La presente delibera e' notificata agli operatori di rete mobile BLU, IPSE, H3G, Omnitel Pronto Italia, TIM, Wind ed all'operatore Telecom Italia ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 10 ottobre 2001

Il presidente
Cheli

Il commissario relatore
Lari

Il segretario
Vicenzi
 
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