IL DIRETTORE GENERALE del   Dipartimento   per   l'ordinamento   sanitario,  la  ricerca  e l'organizzazione  del  Ministero  -  Direzione generale delle risorse                 umane e delle professioni sanitarie
    Vista  la domanda con la quale la sig.ra Rado Cuba Mercedes Rosario ha  chiesto  il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito   in   Peru',  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  115,  e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
                                Decreta:  1.  Il titolo di Licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1996 presso  l'Universidad  de  San  Martin de Porres di Lima (Peru) della sig.ra  Rado  Cuba  Mercedes  Rosario nata a Lima (Peru) il giorno 30 settembre 1973 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.  2.   La  sig.ra  Rado  Cuba  Mercedes  Rosario  e'  autorizzata  ad esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la professione    di   infermiere,   previa   iscrizione   al   collegio professionale  territorialmente  competente  ed accertamento da parte del  collegio  stesso  della conoscenza della lingua italiana e delle speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in Italia.  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  25  luglio  1998,  n.  286,  e  per  il periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.  4.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 25 settembre 2001                                    Il direttore generale: Mastrocola  |