Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2001 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2001, n. 381
Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni correttive ai decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, riordinando l'assetto organizzativo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di garantire maggiore tempestivita' di intervento nel processo di erogazione di aiuti, contributi e premi derivanti dalla politica agricola comune, anche attraverso la completa attuazione del sistema dell'anagrafe bovina, nonche' di prorogare l'operativita' dell'Ente irriguo umbro-toscano per assicurare continuita' ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi in attesa della definitiva riforma funzionale e strutturale dell'Ente medesimo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, della salute, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie e per l'innovazione e le tecnologie;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali e'
attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la
Commissione europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA -
Garanzia, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della
spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola
comune, nonche' alle fasi successive alla decisione di
liquidazione dei conti adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1287/95 del
Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura il
necessario supporto tecnico fornendo, altresi', gli atti dei
procedimenti."; b) all'articolo 3-bis dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il
seguente:
"4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE)
n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i
controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria,
nonche' le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma
1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilita' alle
dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza
agricola."; c) il comma 4 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al
presente decreto, ivi compresi i controlli preventivi integrati
effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa
comunitaria, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori si
avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto
conto, sentito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quanto disposto
dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di
sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili
dalla rete telematica nazionale prevista dall'articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24
luglio 2001."; d) il comma 1 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Consiglio di rappresentanza;
d) il Collegio dei revisori."; e) all'articolo 9 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il Consiglio di rappresentanza ha il compito di valutare
la rispondenza dei risultati dell'attivita' dell'Agenzia agli
indirizzi impartiti e di proporre al Consiglio di amministrazione
i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e
l'efficacia, di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio
di amministrazione medesimo. Al fine di tutelare i diritti dei
destinatari degli aiuti, il Consiglio di rappresentanza sorveglia
la regolarita' e l'efficienza delle procedure adottate dal
l'Agenzia medesima. Nel caso di difformita' di valutazioni con il
Consiglio di amministrazione, rappresenta al Ministro, con
analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
3-ter. Il Consiglio e' composto da sette membri, di cui quattro in
rappresentanza delle Organizzazioni professionali agricole, due in
rappresentanza del movimento cooperativo ed uno in rappresentanza
delle industrie di trasformazione, ed e' nominato con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle
designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio
eleggono, tra loro, il Presidente. Il Consiglio di rappresentanza
adotta, successivamente, un proprio regolamento di organizzazione
e funzionamento."; f) al comma 4 dell'articolo 10 gli ultimi due periodi sono sostituiti
dal seguente:
"E' istituito, nell'ambito dell'Agenzia, l'ufficio monocratico
preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, al
fine di assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e
quelle di organismo pagatore siano attuate mediante gestioni
distinte e contabilita' separate".
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio di amministrazione dell'AGEA adegua lo Statuto ed i regolamenti di amministrazione e contabilita' e del personale alle disposizioni di cui al presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
 
Art. 2.
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.
 
Art. 3

1. In attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, cosi' come modificato dal presente decreto e dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente, rinnovano gli organi della AGEA.
2. Il presidente del collegio dei revisori designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, e' collocato fuori ruolo.
 
Art. 4

1. Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa nel settore della zootecnia e di conseguire lo snellimento del procedimento relativo all'erogazione dei relativi premi ed indennita' di carattere comunitario e nazionale, secondo criteri di economicita' e pubblicita', il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con decreto, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determinano le modalita' e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, nonche' per la trasmissione informatica dei dati.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati, altresi', i termini per la conclusione di ciascuna fase dei relativi procedimenti.
 
Art. 5

1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e' prorogato di un anno.
 
Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 ottobre 2001

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie
Stanca, Ministro per l'innovazione
e le tecnologie

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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