| Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 17 ottobre 2001 |  
| Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi. |  
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              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    Visti   il   decreto-legge   1   dicembre  1993,  n.  487,  recante "Trasformazione  dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in   ente  pubblico  economico  e  riorganizzazione  del  Ministero", convertito  con  modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la  deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la  programmazione economica, recante "Trasformazione in societa' per azioni dell'Ente Poste italiane" (deliberazione n. 244/97);  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  284, recante "Riordino  della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2 e 6;  Visto  il  decreto  19 dicembre  2000  del Ministro del tesoro, del bilancio   e  della  programmazione  economica,  recante  "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove  serie di buoni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000;  Visto  il  decreto  29 marzo  2001  del  Ministro  del  tesoro, del bilancio  e della programmazione economica, recante "Emissione di due nuove  serie  di  buoni fruttiferi postali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2001;  Ritenuto  necessario  ridefinire  scadenze  e  rendimenti dei buoni fruttiferi   postali,   ferme  restando  le  condizioni  generali  di emissioni  stabilite  dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  del 19 dicembre 2000 - parte prima;  Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
                                E m a n a                        il seguente decreto: Condizioni di emissione della serie "A3" di buoni fruttiferi postali                               Art. 1.                    Istituzione della nuova serie
    1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e'   istituita   una   nuova   serie  di  buoni  fruttiferi  postali, contraddistinta con la sigla "A3".  2. A  decorrere  dalla medesima data non sono piu' sottoscrivibili, pena   la   nullita',   i   buoni   fruttiferi  postali  della  serie contraddistinta  con  la  sigla  "A2", istituita con decreto 29 marzo 2001  del  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica  -  parte  prima, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2001.  |  
|   |                                 Art. 2.              Taglio e importo massimo sottoscrivibile
    1. I  buoni  della  nuova  serie  "A3"  rappresentati  da documento cartaceo  sono  emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche  in  lire  nei  tagli  da  50.000,  100.000,  250.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000.  2. I  buoni  fruttiferi  postali  non  rappresentati  da  documento cartaceo  possono  essere  sottoscritti  per  importi  di  250 euro e multipli.  3. I  buoni  fruttiferi  postali  possono essere sottoscritti da un unico  soggetto  nella  giornata  lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.  |  
|   |                                 Art. 3.                         Prezzo di emissione
    1. I buoni postali fruttiferi della nuova serie "A3" sono emessi al valore nominale.  |  
|   |                                 Art. 4.                         Durata e interessi
    1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie "A3" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.  2. Non  e'  corrisposto  l'interesse  maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.  3. I  saggi  lordi  di  interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.  4. Gli  interessi,  calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste italiane S.p.a.  |  
|   |                                 Art. 5.                    Istituzione della nuova serie
    1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e'   istituita   una   nuova   serie   di  buoni  fruttiferi  postali contraddistinta con la sigla "AA3".  2. A  decorrere  dalla medesima data non sono piu' sottoscrivibili, pena   la   nullita',   i   buoni   fruttiferi  postali  della  serie contraddistinta  con  la  sigla "AA2", istituita con decreto 29 marzo 2001  del  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica  - parte seconda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2001.  |  
|   |                                 Art. 6.              Taglio e importo massimo sottoscrivibile
    1. I  buoni  della  nuova  serie  "AA3"  rappresentati da documento cartaceo  sono  emessi  in  euro nei tagli da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000,  10.000  e  25.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000.  2. I  buoni  non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per gli importi di 250 euro e multipli.  3. I  buoni  fruttiferi  postali  della  serie in emissione possono essere  sottoscritti  da  un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.  |  
|   |                                 Art. 7.                         Prezzo di emissione
    l. I  buoni  fruttiferi postali della nuova serie "AA3" sono emessi al valore nominale.  |  
|   |                                 Art. 8.                         Durata e interessi
    1.  I  buoni  fruttiferi  postali  della serie "AA3" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.  2.  Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione e'  riconosciuto  all'avente  diritto,  unitamente  al  capitale,  un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto.  3. Qualora venga richiesto il rimborso dei buoni fruttiferi postali della   presente   serie   prima  del  termine,  gli  interessi  sono corrisposti  e  calcolati  secondo  le modalita' dei buoni fruttiferi postali  della  serie  "A3", applicando i tassi di interesse previsti per  la  medesima serie diminuiti di 25 centesimi. Non e' corrisposto l'interesse  maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 17 ottobre 2001                                                Il Ministro: Tremonti  |  
|   |                                                               Allegato
  TABELLA  DEI  SAGGI  DI  INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA               SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA "A3".
  =====================================================================                          |        Saggio di interesse lordo =====================================================================                   1° anno|                  3,25%                   2° anno|                  3,50%                   3° anno|                  4,00%                   4° anno|                  4,00%                   5° anno|                  4,00%                   6° anno|                  4,75%                   7° anno|                  4,75%                   8° anno|                  4,75%                   9° anno|                  4,75%                  10° anno|                  5,50%                  11° anno|                  5,50%                  12° anno|                  5,50%                  13° anno|                  5,50%                  14° anno|                  5,50%                  15° anno|                  6,25%                  16° anno|                  6,25%                  17° anno|                  6,25%                  18° anno|                  6,25%                  19° anno|                  6,25%                  20° anno|                  6,25%
      La  capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.  |  
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