IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Clerici Fernando Jose', nato a Ramos Mejia (Argentina) il 1 agosto 1944, cittadino argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale argentino di "Ingeniero agronomo" di cui e' in possesso dall'ottobre 1980, come attestato dal certificato di iscrizione al "Consejo profesional de ingenieria agronomica" di Buenos Aires (Argentina); Considerato che ha conseguito il titolo accademico in "ingenieria agronomica" nel 1980 presso la "Universidad de Moron - Facultad de agronomia" di Buenos Aires, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di agronomo; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2001; Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di agronomo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Rieti in data 26 giugno 1997 e valido fino al 5 dicembre 2002, per motivi familiari; Decreta: Al sig. Clerici Fernando Jose', nato a Ramos Mejia (Argentina) il 1 agosto 1944, cittadino argentino, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli agronomi e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. Roma, 25 settembre 2001 p. Il direttore generale: Rettura |