Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 15 ottobre 2001
Autorizzazione all'acidificazione dei prodotti ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE per le politiche agroalimentari Dipartimento delle politiche di
mercato

Visto il Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto, in particolare, l'allegato V punto E del Regolamento CE 1493/99 il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole Clb;
Tenuto conto che la provincia autonoma di Trento - Assessorato all'agricoltura e foreste e cooperazione - ha segnalato che nel territorio della provincia medesima si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare tutti i prodotti vinicoli, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino che verra' prodotto nella campagna 2001/2002, nel rispetto di quanto previsto all'allegato V punto E del regolamento CE n. 1493/99 nonche' delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1622/2000;
Tenuto conto che il parere espresso dalla Commissione CE con la nota interpretativa n. 40923 del28 ottobre 1998 che recita: "E' lecito, alla luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare l'arricchimento per aumentare il titolo alcolometrico naturale avvalendosi dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) dello stesso articolo e sottoporre ulteriormente ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione di tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21" e' ritenuto valido dalla Commissione CE in quanto il registro n. 1493/99 non ha modificato la materia;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella campagna 2001/2002 e' consentito acidificare i prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento.
2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalita' ed i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2001
Il direttore generale: Petroli
 
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