| Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2001 (vai al sommario) |  
| UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO |  
| DECRETO RETTORALE 26 settembre 2001 |  
| Modificazioni allo statuto. |  
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                             IL RETTORE  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;  Visto   lo   statuto   dell'Universita'  Vita-Salute  San  Raffaele approvato  con  decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  2 agosto  1996 e successive modifiche ed integrazioni;  Visto il comma 95, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;  Vista  la  delibera  alla modifica e integrazione dello statuto del consiglio di amministrazione del 4 aprile 2001;  Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  dell'11 settembre  2001,  protocollo n.  2289, con la quale si comunica che non vi sono osservazioni da formulare in ordine alle proposte di modifiche statutarie;
 
                                Decreta di  modificare  ed  integrare lo statuto dell'Universita' Vita-Salute San Raffaele come segue:                               Art. 1.  1.1 E' istituita la Libera Universita' Vita-Salute San Raffaele, di seguito  denominata  Universita',  con  sede  centrale in Milano, via Olgettina, 58.  Obiettivo  principale di tale Universita' e' la incentivazione alla conoscenza   dell'uomo,   immagine   di  Dio,  nelle  sue  componenti biologica-intellettuale-spirituale    mediante    l'insegnamento    e l'approfondimento delle varie discipline, tra le quali la biomedicina deve brillare quale crocevia della cultura globale.  |  
|   |                                 Art. 2.  2.1 L'Universita' e' promossa e sostenuta dalla Associazione "Monte Tabor",  con  sede  a Milano in via Olgettina n. 46, riconosciuta con decreto  del  Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1962 e dalla Fondazione "Centro S. Raffaele del Monte Tabor", con sede a Milano in via  Olgettina  n.  60, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica  del  15 aprile  1971,  che  ne costituiscono la dotazione patrimoniale.  Al  suo  sviluppo potranno concorrere enti ed imprese interessati a sostenere l'impegno dei promotori.  2.2 Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad esso saranno conferiti, a qualunque titolo.  2.3   L'Universita'   e'   autonoma  a  norma  dell'art.  33  della Costituzione  ed  ha  personalita'  giuridica ed autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare, secondo il presente  Statuto  e  nel  rispetto dei principi di cui alle leggi n. 168/1989,  n.  341/1990,  e  successive  modifiche  ed integrazioni e decreto  del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999.  2.4  Per  realizzare  i  propri obiettivi l'Universita' sviluppa la ricerca  e svolge attivita' didattiche sperimentali nonche' attivita' a  queste  collegate,  anche  con  la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.  Per   assicurare  il  costante  miglioramento  dei  propri  livelli qualitativi   e   l'ottimale   gestione  delle  risorse  disponibili, l'Universita'  procede  alla  sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.  Per  favorire  il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri  fini  istituzionali  l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.  2.5  E'  negli  obiettivi  dell'Universita'  attivare  le  facolta' secondo lo spirito programmatico dell'art. 1.  |  
|   |                                 Art. 3.  3.1 Sono organi dell'Universita':    a) il consiglio di amministrazione;    b) il presidente;    c) il comitato operativo;    d) il collegio dei revisori;    e) il nucleo di valutazione interno;    f) il rettore;    g) il senato accademico;    h) i presidi di facolta';    i) i consigli di facolta';    j) i consigli di corso di studio.  3.2 Gli organi dell'Universita' esercitano le funzioni previste dal presente statuto.  |  
|   |                                 Art. 4.  4.1  Il  consiglio  di  amministrazione e' composto da un numero di membri  variabile  da  un minimo di sette ad un massimo di nove cosi' individuati:    a) presidente dell'associazione "Monte Tabor" o suo delegato;    b) un rappresentante designato dall'associazione "Monte Tabor";    c) presidente della Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor o suo delegato;    d) fino  a  tre  rappresentanti  preferibilmente  della comunita' finanziaria  e/o  industriale,  designati  dalla Fondazione centro S. Raffaele del Monte Tabor;    e) rettore;    f) un  membro designato dal senato accademico tra i professori di ruolo dell'universita';    g) un membro designato dagli enti sostenitori.  4.2  Il  consiglio  di  amministrazione  elegge  nel  suo  seno, su proposta dell'associazione "Monte Tabor", il Presidente del consiglio di  amministrazione dell'universita' e, su designazione di questi, il vice  presidente  ed il segretario, il quale puo' essere scelto anche al di fuori del consiglio.  4.3  I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre  anni  e  possono essere confermati secondo le modalita' previste nel presente statuto.  4.4 Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione anche il direttore amministrativo con voto consultivo.  |  
|   |                                 Art. 5.  5.1 Il consiglio di amministrazione e' il massimo organo di governo dell'universita'.  5.2 Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:    a) determinare  l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali;    b) approvare  il  bilancio  di  previsione ed il conto consuntivo dell'universita';    c) deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;    d) nominare,  su  proposta del presidente dell'Associazione Monte Tabor, il rettore;    e) nominare  i presidi delle facolta' su proposta dei consigli di ciascuna  facolta'  nonche'  i  presidenti  dei  consigli di corso di laurea o di diploma su proposta dei rispettivi consigli;    f) deliberare  in ordine al regolamento didattico di ateneo, agli ordinamenti  didattici  dei  corsi  di  studio  nonche'  in ordine ai regolamenti  didattici  dei  corsi  di  studio di cui all'art. 12 del decreto  ministeriale  n.  509/1999,  proposti  dalle  facolta' e dal senato accademico;    g) deliberare, a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate  dei  professori  di ruolo, alle chiamate dei ricercatori di ruolo, nonche' il conferimento di contratti di insegnamento;    h) deliberare  sulle  assunzioni  del  personale  non docente con qualifica dirigenziale;    i) deliberare  il  regolamento  per  il funzionamento dei servizi amministrativi  e  contabili  dell'Universita', nonche' quello per la disciplina  dello  stato  giuridico  e  del trattamento economico del personale non docente;    l) deliberare,  sentite le facolta' interessate, l'attivazione di eventuali sedi decentrate nel rispetto della normativa vigente;    m) determinare,  sentito  il  consiglio  di  facolta',  il numero massimo  di  studenti  da  ammettere  per  ciascun  anno accademico e fissare le relative modalita' di ammissione;    n) deliberare  sulle  tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;    o) deliberare  sul  conferimento  dei premi, borse di studio e di perfezionamento;    p) deliberare,  a maggioranza  dei  propri  componenti, in ordine alle modifiche del presente statuto;    q) deliberare    su    ogni    altro   argomento   di   interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi;    r) nominare  membri del nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento;    s) nominare due membri del comitato operativo.  5.3  Le  deliberazioni  del  consiglio  sono  assunte a maggioranza assoluta  dei  presenti.  In  caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione.  5.4  Il  consiglio di amministrazione e' convocato almeno due volte all'anno,  ogni  qualvolta  il  Presidente  ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.  |  
|   |                                 Art. 6.  6.1 Il presidente del consiglio di amministrazione:    a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie;    b) ha la rappresentanza legale dell'Universita';    c) convoca    e   presiede   le   adunanze   del   consiglio   di amministrazione;    d) assicura  l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione;    e) adotta,  nei  casi di necessita' e urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva;    f) convoca  e  presiede  le adunanze del comitato operativo salvo quanto previsto all'art. 7 circa la nomina di un suo delegato.  |  
|   |                                 Art. 7.  7.1   Il   comitato   operativo  e'  emanazione  del  consiglio  di amministrazione  ed  e'  composto  dal  presidente  del  consiglio di amministrazione  o suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di  amministrazione e da altri due consiglieri nominati dal consiglio di amministrazione.  Il comitato operativo e' presieduto dal Presidente o suo delegato.  7.2  Il  consiglio  di  amministrazione potra' delegare al comitato operativo i seguenti poteri:    a) deliberare  in ordine al regolamento didattico di ateneo, agli ordinamenti  didattici  di  corso  di  studio,  nonche'  in ordine al regolamento  didattico  di  corso  di  studio  di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 509/1999;    b) deliberare, a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate  dei  professori  di ruolo, alle chiamate dei ricercatori di ruolo, nonche' il conferimento di contratti di insegnamento;    c) deliberare  sulle  assunzioni  del  personale  non docente con qualifica dirigenziale;    d) determinare,  sentito  il  consiglio  di  facolta',  il numero massimo  di  studenti  da  ammettere  per  ciascun  anno accademico e fissare le relative modalita' di ammissione;    e) deliberare  sulle  tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;    f) deliberare  sul  conferimento  dei premi, borse di studio e di perfezionamento  nonche'  ogni  altra  competenza  che  potra' essere delegata  dal  consiglio  di  amministrazione  nei  limiti dei propri poteri statutariamente stabiliti.  Il  comitato  operativo nomina il segretario che puo' essere scelto anche al di fuori del comitato stesso.  |  
|   |                                 Art. 8.  8.1 Il collegio dei revisori dei conti dell'Universita' Vita-Salute S.  Raffaele  e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti  tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Uno dei revisori  che  assumera'  il  ruolo  di  presidente  del  collegio e' nominato  dall'associazione  Monte  Tabor  mentre  gli altri due sono nominati dalla Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor.  |  
|   |                                 Art. 9.  9.1  L'Universita'  Vita-Salute  S.  Raffaele  adotta un sistema di valutazione  interna  della  gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.  Le  funzioni  di  valutazione di cui sopra sono svolte da un organo  collegiale  denominato Nucleo di Valutazione Interno composto da  un  numero di membri determinato entro i limiti e secondo criteri stabiliti  dalle  norme  vigenti e dal regolamento che sara' adottato dagli organi accademici e approvato dal consiglio di amministrazione. L'Universita'  assicura  al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa,  nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie  e  la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.  |  
|   |                                Art. 10.  10.1  Il  rettore  viene nominato ai sensi dell'art. 5 del presente statuto tra personalita' di riconosciuto valore scientifico a livello internazionale.  10.2   Il  rettore  dura  in  carica  un  triennio  e  puo'  essere confermato.  10.3 Il rettore:    a) riferisce    con    relazione    annuale   al   consiglio   di amministrazione     sull'attivita'     scientifica     e    didattica dell'universita';    b) cura  l'osservanza  di  tutte  le norme concernenti la materia scientifica e didattica;    c) provvede  all'esecuzione  delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;    d) rappresenta  l'universita'  nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;    e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione  universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.  10.4   Il   rettore   puo'  designare  tra  i  professori  ordinari dell'universita'  un  pro-rettore  chiamato  a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.  |  
|   |                                Art. 11.  11.1 Il senato accademico e' composto:    a) dal rettore, che lo presiede;    b) dai presidi delle facolta' attivate;    c) dai presidenti dei corsi di laurea;    d) dal direttore amministrativo che funge da segretario.  11.2  L'ordine  del  giorno  delle  sedute del senato accademico e' comunicato   al   presidente   del   consiglio   di   amministrazione dell'universita'.  11.3 Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento e impulso scientifico e didattico.  |  
|   |                                Art. 12.  12.1  I presidi di facolta' sono proposti fra i professori di ruolo di prima fascia della facolta' medesima e sono nominati dal consiglio di  amministrazione  dell'universita';  durano  in  carica tre anni e possono essere confermati.  12.2 I presidi rappresentano la facolta', convocano e presiedono il consiglio  di facolta', curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attivita' didattiche e i servizi che fanno capo alla facolta'.  Salvo  quanto  stabilito  dal  regolamento  didattico  di  ateneo i presidi possono nominare le commissioni di esame di profitto.  |  
|   |                                Art. 13.  13.1  Il  consiglio  di  facolta'  si  compone  del preside, che lo presiede,  e  di  tutti  i  professori  di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono,  fatti  salvi  i  casi di deliberazioni riservate dalla legge ai soli professori ordinari.  13.2  Partecipano  alle  sedute tre rappresentanti dei ricercatori. Partecipano  altresi'  due  studenti  in  corso, designati secondo le modalita'  stabilite  con  regolamento  approvato  dal  consiglio  di amministrazione,  i  quali  potranno  intervenire  sulle  materie  di interesse degli studenti riguardanti il percorso formativo.  13.3   In   occasione   della  discussione  di  argomenti  relativi all'organizzazione  didattica  il preside ha facolta' di allargare la partecipazione  al  consiglio  a  tutti  i  professori  a  contratto, supplenti o affidatari, con diritto di voto consultivo.  13.4  Il  consiglio  di  facolta'  esercita  le attribuzioni a tale organo  demandate  dalla normativa vigente, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.  13.5 Spetta in particolare al consiglio di facolta':    a) proporre  al  consiglio  di amministrazione la copertura delle cattedre   attraverso  la  chiamata  di  docenti  di  ruolo,  nonche' l'affidamento  degli  insegnamenti  mediante  supplenze o contratti e proporre la nomina di ricercatori;    b) dare  pareri  sul  numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalita';    c) proporre alla approvazione del consiglio di amministrazione il regolamento didattico di facolta';    d) avanzare  proposte sulla istituzione e attivazione di corsi di studio di cui all'art. 3 del decreto n. 509/1999.  13.6  Laddove  per  qualsiasi  motivo  non  si  sia  costituito  il consiglio  di  corso di studio le relative competenze vengono assunte dal consiglio di facolta'.  13.7  Al  consiglio  di  corso  di  studio  spettano  le competenze previste dalla legge e dal regolamento didattico di ateneo.  |  
|   |                                Art. 14.  14.1   Nel   rispetto   delle   finalita'   indicate   all'art.  1, l'universita',  per ogni singola facolta', puo' rilasciare i seguenti titoli di primo e di secondo livello:    a) laurea (L);    b) laurea specialistica (LS);    c) diploma di specializzazione (D.S.);    d) dottorato di ricerca (D.R.);    e) puo'  istituire  altresi'  i  corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di  servizi  didattici  integrativi  nonche'  ogni  altra  iniziativa formativa  di  ogni  ordine  e  grado  che  la legge attribuisce alle universita';    f) in  attuazione  dell'art.  1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999,  n.  4,  l'Universita'  Vita-Salute  S. Raffaele puo' attivare, disciplinandoli   nel  regolamento  didattico  di  ateneo,  corsi  di perfezionamento   scientifico  e  di  alta  formazione  permanente  e ricorrente,  successivi  al conseguimento delle lauree o della laurea specialistica,  alla  conclusione  dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.  |  
|   |                                Art. 15.  15.1  L'universita'  istituisce e promuove attivita' di formazione, di  aggiornamento  e  di  perfezionamento,  culturali,  scientifiche, tecniche, rivolte anche a soggetti esterni.  15.2   L'universita'  favorisce  anche  attivita'  di  ricerca,  di consulenza  professionale  e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.  15.3  L'universita' promuove, in collaborazione con enti pubblici e privati,  iniziative  dirette  ad  assicurare agli studenti i servizi culturali,  ricreativi, di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.  |  
|   |                                Art. 16.  16.1    L'universita'   collabora   con   organismi   nazionali   e internazionali  alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.  Al  fine di realizzare la cooperazione internazionale l'universita' puo'  stipulare  accordi  e convenzioni con universita' e istituzioni culturali   e   scientifiche   di  altri  paesi,  puo'  promuovere  e incoraggiare   scambi   internazionali   di  docenti,  ricercatori  e studenti,  anche  con  interventi  di  natura  economica; infine puo' provvedere  a strutture per l'ospitalita' anche in collaborazione con altri  enti specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.  |  
|   |                                Art. 17.  17.1 Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 11  del  decreto  n.  509/1999,  sono  disciplinati  dal  regolamento didattico  di  ateneo dell'universita' e dai regolamenti didattici di corso di studio di cui all'art. 12 del decreto n. 509/1999.  17.2  Il regolamento didattico di ateneo, gli ordinamenti didattici di  corsi di studio e i regolamenti didattici di corsi di studio sono deliberati,  su  proposta  del  senato  accademico  e dei consigli di facolta',  dal consiglio di amministrazione dell'universita', secondo le modalita' della legge vigente.  17.3   Il   consiglio   di   amministrazione,   in  relazione  alla compatibilita'  economica,  delibera anche in merito alla attivazione ed eventuale disattivazione di corsi di studio.  |  
|   |                                Art. 18.  18.1  Gli  insegnamenti  sono impartiti da professori di ruolo e da professori a contratto.  18.2  Per  la  durata dei contratti e la possibilita' di rinnovo si applicano  le disposizioni vigenti per i professori a contratto delle universita'  statali.  Le deroghe al limite dei rinnovi sono concesse dal consiglio di amministrazione.  18.3  Per  l'assunzione,  lo  stato giuridico ed il trattamento dei professori   di  ruolo  saranno  osservate  le  norme  legislative  e regolamentari  vigenti  in  materia  per  i professori di ruolo delle universita'  dello  Stato.  Ai  fini del trattamento di quiescenza si applica  la  disciplina  prevista per i dipendenti civili dello Stato dal  testo  unico  delle  norme  sul  trattamento  di  quiescenza dei dipendenti  civili  e  militari  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.  I  professori  di  ruolo  sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza,  all'Istituto  nazionale  di  previdenza per i dipendenti dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP).  Ai  fini dell'applicazione delle  disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste   dalla   legge   n.   243/1991,   ed  eventuali  successive modificazioni  ed  integrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore  della norma citata. In caso di trasferimento alla universita' Vita-Salute  S. Raffaele di professori di ruolo appartenenti ad altre universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle universita' statali.  |  
|   |                                Art. 19.  19.1   I  docenti  svolgono  le  attivita'  di  insegnamento  e  di accertamento  coordinate  nell'ambito  delle  strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.  19.2 L'attivita' di ricerca, che trova nell'universita' la sua sede primaria,  e'  compito  qualificante  di  ogni  docente e ricercatore universitario.  L'Universita',  al  fine  di  consentire  l'acquisizione  di  nuove conoscenze,  fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti   necessari  allo  svolgimento  della  ricerca  di  base  e applicata.  |  
|   |                                Art. 20.  20.1  In  sede di prima applicazione del presente statuto, e per un periodo  non  superiore  a  mesi  24,  le  funzioni  del consiglio di amministrazione  sono svolte da un comitato costituito dai presidenti degli  enti  promotori  indicati  all'art.  2 e da due rappresentanti designati da ciascuno di essi.  20.2 Nel caso di attivazione di una nuova facolta', le attribuzioni che  le  norme  legislative  vigenti  e  quelle  del presente statuto demandano  al  consiglio  di  facolta' sono esercitate da un apposito comitato  ordinatore  composto  da  cinque professori universitari di ruolo  e  fuori  ruolo di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori   scientifico-disciplinari   nei  quali  siano  compresi  gli insegnamenti  previsti  all'ordinamento  didattico della facolta'. Di essi il presidente e due membri devono essere scelti fra i professori universitari  di  ruolo  o  fuori  ruolo  di  prima  fascia e due tra professori  universitari di ruolo o fuori ruolo di seconda fascia. Il presidente  e  gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.  20.3  In sede di prima applicazione, le funzioni di rettore vengono assunte dal presidente della Fondazione "Centro S. Raffaele del Monte Tabor".  |  
|   |                                Art. 21.  21.1  Tutta  l'attivita'  amministrativa  e  contabile,  nonche'  i servizi   di   segreteria,   sono   di   competenza   del   direttore amministrativo nominato dal consiglio di amministrazione.  |  
|   |                                Art. 22.  22.1  Qualora la Libera Universita' Vita-Salute S. Raffaele dovesse per  qualsiasi  motivo cessare le sue attivita', essere privata della sua  autonomia  o  estinguersi, ogni sua attivita' patrimoniale sara' devoluta  dal  consiglio  di  amministrazione all'associazione "Monte Tabor".  |  
|   |                                Art. 23.  23.1 Il presente statuto entrera' in vigore, previa approvazione da parte   degli   organi  competenti  delle  modifiche  al  regolamento didattico  di Ateneo di cui al decreto ministeriale n. 509/1999, alla data  di  emanazione del decreto rettorale che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.    Milano, 26 settembre 2001                                                   Il rettore: Verze'  |  
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