Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2001 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
CIRCOLARE 28 settembre 2001, n. 82 |
Art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. Annullamento delle scommesse ippiche. |
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Alle Direzioni regionali Agli uffici locali Agli Uffici IVA e, per conoscenza: Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agro-alimentari e dei servizi. Direzione generale per la qualita' dei prodotti agro-alimentari e la tutela del consumatore - Div. ex VIII - Enti pubblici Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale Al Comando generale della Guardia di finanza - III reparto operazioni - Ufficio fiscalita' Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali Al Ministero dell'economia e delle finanze - Servizio consultivo ed ispettivo tributario Alle Direzioni centrali dell'Agenzia delle Entrate All'UNIRE Al CONI Allo SNAI - Sindacato nazionale agenzie ippiche Alla SNAI servizi S.r.l. Alla SPATI S.r.l. Alla TOTO 2000 S.r.l. Alla Ariston servizi S.r.I. Alla Federippodromi Alla SOGEI S.p.a. Al Sindacato nazionale allibratori Alla SAGI Sport Al SICS
Come e' noto, con circolare n. 62/E, emanata da questa Agenzia in data 21 giugno 2001, sono stati forniti chiarimenti in merito al termine entro il quale possono essere annullate le scommesse sugli esiti delle corse dei cavalli e degli eventi sportivi. Si e' avuto modo di constatare, a seguito delle segnalazioni del totalizzatore nazionale gestito dall'anagrafe tributaria e della commissione di vigilanza e controllo sulla regolarita' delle gare e del gioco relativi alle corse dei cavalli, che si verifica in modo frequente il fenomeno dell'annullamento delle scommesse entro i due minuti successivi all'emissione delle ricevute di gioco e dell'immediata ripetizione dello stesso tipo di scommesse e per lo stesso importo. Tali scommesse vengono poi definitivamente annullate nell'imminenza della partenza delle corse con conseguente alterazione delle quote del totalizzatore. Al riguardo, si osserva che la disposizione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, secondo la quale "All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta la conformita' degli estremi della scommessa alla richiesta, non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si e' allontanato dallo sportello", prevede la sostituzione della ricevuta della giocata solamente nell'ipotesi di difformita' della stessa dal pronostico formulato dallo scommettitore, ma non consente l'emissione reiterata di ricevute identiche per tipo di scommessa, pronostico e importo scommesso. Ad analoga conclusione si perviene nel campo delle scommesse sportive in forza del disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 10 del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 che consentono l'annullamento della scommessa solamente in caso difformita' degli estremi della ricevuta rispetto a quanto richiesto, di mancanza dei requisiti necessari per un eventuale pagamento o rimborso e di illeggibilita' della ricevuta stessa. Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Roma, 28 settembre 2001 Il direttore: Romano |
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