Gazzetta n. 245 del 20 ottobre 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 agosto 2001, n. 336
Testo del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 21 agosto 2001), coordinato con la legge di conversione 19 ottobre 2001, n. 377 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Modifiche alla legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive
modificazioni
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate ((anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni)) per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di ((manifestazioni sportive)), o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono ((manifestazioni sportive)) specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle ((manifestazioni)) medesime.
2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere, ((tenendo conto dell'attivita' lavorativa dell'invitato)), di comparire personalmente una o piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le ((manifestazioni)) per le quali opera il divieto di cui al comma 1.";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 e' inserito il seguente:
"2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.";
c) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
"3. ((La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta', competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura)). Il pubblico ministero, ((se ritiene che sussistano i)) presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero ((con decreto motivato)) non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con ((la reclusione)) da tre a diciotto mesi ((o con la multa fino a lire tre milioni)). Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 e' consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice.
7. (soppresso)";
d) ((dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:))
"Art. 6-bis (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche) - ((1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni)).
2. ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, e' punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni."));
e) al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole: "arresto in flagranza" sono inserite le seguenti: "o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter.";
f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. (( Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell'ipotesi in cui gia' non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale"));
1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il contravventore al divieto di cui all'articolo 6, comma 1.
1-quater. (soppresso);
g) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis (Casi di giudizio direttissimo). - 1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
Art. 8-ter (Trasferte). - 1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di ((manifestazioni sportive)) durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.".
1-bis. ((Nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano, le parole: "competizioni agonistiche" sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive")).



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo integrale degli articoli 6 e 8
della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel
settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela
della correttezza nello svolgimento di manifestazioni
sportive), e, per opportuna conoscenza, gli articoli 5 e 7,
come modificati dalla presente legge:
"Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
manifestazioni sportive). - 1. Nei confronti delle persone
che risultano denunciate o condannate anche con sentenza
non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno
dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22
maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'art. 6-bis, commi
1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte
attiva ad episodi di violenza su persone o cose in
occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle
medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto
alla violenza, il questore puo' disporre il divieto di
accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive specificamente indicate, nonche' a quelli,
specificatamente indicati, interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di coloro che partecipano o
assistono alle manifestazioni medesime.
2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto
previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere, tenendo
conto dell'attivita' lavorativa dell'invitato, di comparire
personalmente una o piu' volte negli orari indicati,
nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione
al luogo di residenza dell'obbligato o in quello
specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di
cui al comma 1.
2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere
l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare,
personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni
al giudice competente per la convalida del provvedimento.
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a
decorrere dalla prima manifestazione successiva alla
notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al
Procuratore della Repubblica presso il tribunale, o al
Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta',
competenti con riferimento al luogo in cui ha sede
l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene
che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro
quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede
la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le
prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il
pubblico ministero con decreto motivato non avanza la
richiesta di convalida entro il termine predetto e se il
giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore
successive.
4. Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile il
ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende
l'esecuzione dell'ordinanza.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore
prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata
superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora,
anche per effetto di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni
che ne hanno giustificato l'emissione.
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi
1 e 2 e' punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o
con la multa fino a tre milioni. Nei confronti delle
persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 e'
consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di
convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive
previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura
penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 280
del medesimo codice.
7. (soppresso).
8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo'
autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze,
a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di
cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso
luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile
durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni
agonistiche.".
"Art. 5 (Pene accessorie). - 1. La condanna per i
delitti di cui agli articoli l e 4 importa il divieto di
accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive
o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono
giuochi d'azzardo autorizzati.
2. Alla condanna per i delitti previsti dall'art. l
consegue inoltre l'applicazione della pena accessoria di
cui al primo comma dell'art. 32-bis del codice penale,
limitatamente agli uffici direttivi delle societa'
sportive.
3. Le pene accessorie di cui ai commi l e 2 non possono
avere una durata inferiore a sei mesi ne' superiore a tre
anni.".
"Art. 7 (Turbativa di manifestazioni sportive). - 1.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il
regolare svolgimento di una manifestazione sportiva e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquantamila a lire trecentomila.
2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al
prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.".
"Art. 8 (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in
occasione di manifestazioni sportive). - 1. Nei casi di
arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei
commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in
occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di
remissione in liberta' conseguenti a convalida di fermo e
arresto o di concessione della sospensione condizionale
della pena a seguito di giudizio direttissimo possono
contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai
luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle
persone o alle cose in occasione o a causa di
manifestazioni sportive, nelle ipotesi in cui gia' non si
applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale e per quelli di cui all'art. 6-bis, comma 1, della
presente legge, si applicano gli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale.
1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano
anche per il contravventore al divieto di cui all'art. 6,
comma 1.".
- Si riporta il testo dell'art. 4, primo e secondo
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi):
"Art. 4. - Salve le autorizzazioni previste dal terzo
comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, non possono essere portati, fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi,
mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori
della propria abitazione o delle appartenenze di essa,
bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o
da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde,
bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro
strumento non considerato espressamente come arma da punta
o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze
di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 22 maggio
1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico):
"Art. 5. - E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di
qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il
riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, senza giustificato motivo. E' in ogni caso
vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che
si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne
quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Il contravventore e' punito con l'arresto da sei a
dodici mesi e con l'ammenda da L. 300.000 a L. 800.000.
Per la contravvenzione di cui al presente articolo e'
facoltativo l'arresto in flagranza.".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (Misure
urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e
religiosa):
"2. E' vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono
competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con
emblemi o simboli di cui al comma l. Il contravventore e'
punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.".
- Si riporta il testo degli articoli 280, 282, 283,
380, 381 e 384 del codice di procedura penale:
"Art. 280 (Condizioni di applicabilita' delle misure
coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del
presente articolo e dall'art. 39l, le misure previste in
questo capo possono essere applicate solo quando si procede
per delitti per i quali la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a
tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere puo' essere
disposta solo per i delitti, consumati o tentati, per i
quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei
confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni
inerenti ad una misura cautelare.".
"Art. 282 (Obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria). - 1. Con il provvedimento che dispone
l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il
giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un
determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione
tenendo conto dell'attivita' lavorativa e del luogo di
abitazione dell'imputato".
"Art. 283 (Divieto e obbligo di dimora). - 1. Con il
provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice
prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato
luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice
che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di
dimora, il giudice prescrive all'imputato di non
allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che
procede, dal territorio del comune di dimora abituale
ovvero, al fine di assicurare un piu' efficace controllo o
quando il comune di dimora abituale non e' sede di ufficio
di polizia, dal territorio di una frazione del predetto
comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di
una frazione di quest'ultimo. Se per la personalita' del
soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in
tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze
cautelari previste dall'art. 274, l'obbligo di dimora puo'
essere disposto nel territorio di un altro comune o
frazione di esso, preferibilmente nella provincia e
comunque nell'ambito della regione ove e' ubicato il comune
di abituale dimora.
3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice
indica l'autorita' di polizia alla quale l'imputato deve
presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove
fissera' la propria abitazione. Il giudice puo' prescrivere
all'imputato di dichiarare all'autorita' di polizia gli
orari e i luoghi in cui sara' quotidianamente reperibile
per i necessari controlli, con obbligo di comunicare
preventivamente alla stessa autorita' le eventuali
variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
4. Il giudice puo', anche con separato provvedimento,
prescrivere all'imputato di non allontanarsi
dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio
per le normali esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i limiti territoriali delle
prescrizioni, il giudice considera, per quanto e'
possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di
assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un
programma terapeutico di recupero nell'ambito di una
struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli
necessari per accertare che il programma di recupero
prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice e' data in ogni caso
immediata comunicazione all'autorita' di polizia
competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al
pubblico ministero di ogni infrazione.".
"Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza) - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'art. 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto
dall'art. 600-bis, comma 1, delitto di pornografia minorile
previsto dall'art. 600-ter, commi 1 e 2, e delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall'art. 600-quinquies del
codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
n. 533, o quella prevista dall'art. 625, comma 1, numero
2), prima ipotesi del codice penale salvo che, in
quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, comma 1, numero 4), del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis
del codice penale salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, comma 1, numero 4), del
codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del
codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza
prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle
associazioni di carattere militare previste dall'art. 1
della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della
legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma
3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo
mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'art. 416, commi 1 e 3, del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo.
Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela,
l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.".
"Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza) - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni, ovvero di un delitto colposo per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'art. 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri di
ufficio prevista dagli articoli 319, comma 1 e 321 del
codice penale;
c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista
dall'art. 336, comma 2, del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti
e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del
codice penale;
f) lesione personale prevista dall'art. 582 del
codice penale;
g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635,
comma 2, del codice penale;
i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del
codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi
non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1,
della legge 18 aprile 1975, n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e'
giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla
pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
dalle circostanze di fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle.".
"Art. 384 (Fermo di indiziato di delitto) - 1. Anche
fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici
elementi che, anche in relazione alla impossibilita' di
identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il
pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo
della persona gravemente indiziata di un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore
nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le
armi da guerra e gli esplosivi.
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il
pubblico ministero abbia assunto la direzione delle
indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono al fermo di propria iniziativa.
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di
propria iniziativa qualora sia successivamente individuato
l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi che
rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi
alla fuga e non sia possibile, per la situazione di
urgenza, attendere il provvedimento del pubblico
ministero.".



 
Art. 2. Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive
modificazioni
1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena e' aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di ((manifestazioni sportive)).



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, della legge
18 aprile 1975, n. 110 (per l'argomento v. nelle note alle
premesse), come modificato dalla presente legge:
"Il contravventore e' punito con l'arresto da un mese
ad un anno e con l'ammenda da L. 100.000 a L. 400.000. Nei
casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti
atti ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena
dell'ammenda. La pena e' aumentata se il fatto avviene nel
corso o in occasione di manifestazioni sportive.".
Art. 2-bis (Norme di interpretazione autentica) - 1.
Per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2,
si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito
delle attivita' previste dalle federazioni sportive e dagli
enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI).
2. All'art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, per incitamento, inneggiamento e induzione alla
violenza deve intendersi la specifica istigazione alla
violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella
prima parte del comma.
- Per il testo vigente dell'art. 6, comma 1, della
legge 13 dicembre 1989, n. 401 (per l'argomento v. nelle
note alle premesse), v. nelle note all'art. 1.



 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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