Gazzetta n. 245 del 20 ottobre 2001 (vai al sommario)
LEGGE 19 ottobre 2001, n. 377
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Scajola, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 610):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro per i beni e attivita' culturali
(Urbani), dal Ministro dell'interno (Scajola) e dal
Ministro della giustizia (Castelli) il 21 agosto 2001.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, il 7 settembre 2001 con pareri delle commissioni
1a e 7a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' l'11 settembre 2001.
Esaminato dalla 2a commissione il 19, 20, 26 e 27
settembre 2001.
Esaminato in aula il 3 ottobre 2001 e approvato il 9
ottobre 2001.
Camera dei deputati (atto n. 1720):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 9 ottobre 2001 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle commissioni I e VII.
Esaminato dalla II commissione il 10 ottobre 2001.
Esaminato in aula il 10 ottobre 2001 e approvato, con
modificazioni, l'11 ottobre 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 610-B):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, il 15 ottobre 2001 con pareri delle commissioni
1a e 7a.
Esaminato dalla 2a commissione il 16 ottobre 2001.
Esaminato in aula il 16 ottobre 2001 e approvato il 17
ottobre 2001.



Avvertenza:
Il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
193 del 21 agosto 2001. A norma dell'art. 15, comma 5,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 23.



 
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
20 AGOSTO 2001, n. 336.

All'articolo 1:
al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo la parola: "condannate" sono inserite le seguenti: "anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni"; le parole: "competizioni agonistiche" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive" e la parola: "competizioni" e' sostituita dalla seguente: "manifestazioni";
al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: "il questore puo' prescrivere" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto dell'attivita' lavorativa dell'invitato,"; la parola: "competizioni" e' sostituita dalla seguente: "manifestazioni";
al comma 1, lettera c), capoverso 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta', competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura."; nel secondo periodo, le parole: "se ritiene la sussistenza dei" sono sostituite dalle seguenti: "se ritiene che sussistano i"; nell'ultimo periodo, dopo le parole: "se il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "con decreto motivato";
al comma 1, lettera c), capoverso 6, primo periodo, le parole: "l'arresto" sono sostituite dalle seguenti: "la reclusione" e dopo le parole: "diciotto mesi" sono inserite le seguenti: "o con la multa fino a lire tre milioni"; nel terzo periodo sono soppresse le parole: ", prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o piu' volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre anni";
al comma 1, lettera c), il capoverso 7 e' soppresso;
al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, e' punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni. ";
al comma 1, lettera f), il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell'ipotesi in cui gia' non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale";
al comma 1, lettera f), capoverso 1-ter, le parole: "e alla prescrizione" sono soppresse, e, in fine, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";
al comma 1, lettera f), il capoverso 1-quater e' soppresso;
al comma 1, lettera g), nell'articolo 8-ter ivi richiamato, capoverso 1, le parole: "competizioni agonistiche" sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano, le parole: "competizioni agonistiche sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive ".
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "competizioni agonistiche" sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive".
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Norme di interpretazione autentica). - 1. Per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attivita' previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
2. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma".
Nel titolo del decreto-legge, la parola: "competizioni" e' sostituita dalla seguente: "manifestazioni".
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone