Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
CIRCOLARE 12 ottobre 2001, n. 168 |
Uso di alcool etilico nei prodotti per la casa. |
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Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento politiche fiscali - Roma Alla Confcommercio - Roma All'ASSIC - Milano Alla Confesercenti - Roma Alla Federchimica - Milano All'Assodistillatori - Roma E' stata constatata una proliferazione di offerte al dettaglio di prodotti detergenti a base di alcole etilico per uso domestico, formulati e presentati con modalita' suscettibili di ingenerare confusione nel consumatore rispetto alle usuali confezioni di alcole denaturato con denaturante generale. In particolare, si tratta di prodotti presentati in confezioni e con etichette del tutto simili a quelle utilizzate per l'acole etilico denaturato con denaturante generale. Il consumatore e' facilmente tratto in inganno, in quanto solo con un attento esame delle indicazioni riportate in etichetta consente all'acquirente di percepire la effettiva diversita'. Il rischio di confusione tra le due diverse categorie di prodotti, sia per il consumatore che per il distributore, e' reso ancora piu' evidente dal fatto che questi alcoli con detergenti vengono presentati con una colorazione rosa identica al caratteristico colore dell'alcole denaturato con denaturante generale. Al riguardo si ritiene utile precisare che il decreto 9 luglio 1996, n. 524 "Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa", all'art. 1, comma 1, stabilisce che il denaturante generale e' costituito dalle seguenti sostanze preventivamente sciolte in due litri di metiletilchetone: a) tiofene: grammi 125; b) denatonium benzoato: grammi 0,8; c) C.I. Reactive Red 24: grammi 3. Il citato decreto n. 524/1996, all'art. 2, comma 4, stabilisce che l'alcole etilico destinato alla fabbricazione dei prodotti detergenti per uso domestico deve essere denaturato con l'aggiunta ad ogni ettanidro di alcole delle seguenti sostanze: a) 4.000 grammi di isopropanolo; b) 500 grammi di metiletilchetone; c) 2 grammi di bitrex. Da quanto sopra emerge che: il colorante (C.I. Reactive Red 24) puo' essere utilizzato soltanto per il denaturante generale; l'alcole impiegato nella fabbricazione di prodotti detergenti per uso domestico e degli altri prodotti elencati all'art. 2, comma 4, del decreto n. 524/1996 deve essere denaturato con le sostanze denaturanti ivi indicate tra le quali non compaiono i coloranti. Pertanto, i predetti prodotti indicati all'art. 2, comma 4, del decreto n. 524/1996 che contengono coloranti rossi o simili, non sono conformi a quanto prescritto dalla vigente normativa e sono tali da confondere i consumatori in particolare quando sono esposti per la vendita accanto a quelli di cui all'art. 1 del citato decreto n. 524/1996. La confusione e' ancor piu' evidente quando nella designazione del prodotto si fa riferimento all'alcool con caratteri grandi e questo risulta utilizzato in quantita' minime. L'esigenza di trasparenza commerciale va in ogni caso assicurata non solo per evitare illecita concorrenza tra le aziende ma soprattutto per evitare di confondere il consumatore nell'acquisto dei prodotti in parola. Quanto sopra premesso, l'alcool etilico nei prodotti in parola deve essere almeno il 90%. I prodotti suddetti, pertanto, che contengono alcool etilico in misura inferiore al 90% non possono riportare in rilievo l'indicazione dell'alcool stesso ne' possono essere colorati con coloranti rosa o assimilabili alla colorazione ottenibile col processo di denaturazione previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto n. 524/1996. Gli organi di vigilanza sono invitati ad intervenire perche' venga assicurata lealta' commerciale e garantita la tutela degli interessi dei consumatori. Si invita, altresi', in particolare, la grande distribuzione organizzata a non porre in vendita prodotti che non sono conformi ai principi sopraevidenziati. Roma, 12 ottobre 2001 Il direttore generale: Visconti |
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