Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 12 settembre 2001 |
Riconoscimento dell'acqua minerale "Varda", in comune di Stignano, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. |
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IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione Vista la domanda in data 16 febbraio 2001 con la quale la societa' "Armeria del corso di Schirripa Antonio & C. S.a.s.", con sede in Siderno (Reggio Calabria), corso della Repubblica n. 61/63, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Varda", che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria "Varda" sita nel comune di Stignano (Reggio Calabria), al fine dell'imbottigliamento e della vendita; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di Sanita' espresso nella seduta del 5 luglio 2001, favorevole a condizione che la societa' produca un'analisi chimica in cui sia riportato l'esatto contenuto di cadmio; Vista l'analisi chimica fatta pervenire dalla societa' con nota datata 3 agosto 2001; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata "Varda" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria "Varda" sita nel comune di Stignano (Reggio Calabria). |
| Art. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunita' europee. |
| Art. 3. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992. Roma, 12 settembre 2001 p. Il direttore generale: Scriva |
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