Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 settembre 2001
Riconoscimento dell'acqua minerale "Varda", in comune di Stignano, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione
Vista la domanda in data 16 febbraio 2001 con la quale la societa' "Armeria del corso di Schirripa Antonio & C. S.a.s.", con sede in Siderno (Reggio Calabria), corso della Repubblica n. 61/63, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Varda", che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria "Varda" sita nel comune di Stignano (Reggio Calabria), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di Sanita' espresso nella seduta del 5 luglio 2001, favorevole a condizione che la societa' produca un'analisi chimica in cui sia riportato l'esatto contenuto di cadmio;
Vista l'analisi chimica fatta pervenire dalla societa' con nota datata 3 agosto 2001;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata "Varda" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria "Varda" sita nel comune di Stignano (Reggio Calabria).
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunita' europee.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.
Roma, 12 settembre 2001
p. Il direttore generale: Scriva
 
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