Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»
DECRETO RETTORALE 8 ottobre 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell'Universita' di "Tor Vergata" emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998;
Vista la delibera del senato accademico del 26 luglio 2001 che modifica gli articoli 12, 48, 49, 51 e 53 dello statuto d'Ateneo;
Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al M.I.U.R. in data 3 agosto 2001, trascorsi sessanta giorni senza che vi siano stati rilievi di legittimita' e di merito;
Decreta:
Gli articoli 12, 48, 49, 51 e 53 dello statuto sono cosi' modificati:
"Art. 12.
Il senato accademico: composizione
1. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
a) il rettore che lo presiede;
b) il prorettore vicario, con voto consultivo;
c) i presidi di facolta';
d) una rappresentanza dei docenti dell'Ateneo cosi' formata:
a) due professori di ruolo, di fascia diversa, o un professore di ruolo e un ricercatore, in rappresentanza di ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui al successivo comma 2, eletti, con preferenza unica e in collegio unico per ciascuna aggregazione, dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori;
b) due docenti in rappresentanza di ciascuna delle facolta' in cui almeno il 70% dei professori e ricercatori appartenga ad una medesima area scientifico-disciplinare, eletti con preferenza unica dai docenti presenti nel consiglio di facolta';
e) il direttore amministrativo;
f) sette studenti eletti da tutti gli studenti iscritti con metodo proporzionale;
g) quattro rappresentanti del personale non docente eletti a preferenza unica ed in collegio unico.
2. Con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di cui al decreto 4 ottobre 2000 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e all'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000) le aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo sono cosi' costituite.
Area I. Tutti i settori che iniziano con MAT/ e INF/ con la sola esclusione del settore MAT/09.
Area II. Tutti i settori che iniziano con FIS/.
Area III. Tutti i settori che iniziano con CHIM/.
Area IV. Tutti i settori che iniziano con GEO/, BIO/ e AGR/.
Area V. Tutti i settori che iniziano con MED/ e VET/.
Area VI. Tutti i settori che iniziano con ICAR/.
Area VII. Tutti i settori che iniziano con ING-IND/, ING-INF e il settore MAT/09.
Area VIII. Tutti i settori che iniziano con L-ANT/, L-ART/, L-FIL-LET, L-LIN/ e L-OR.
Area IX. Tutti i settori che iniziano con M-STO/, M-DEA/, M-GGR/, M-FIL/, M-PED/, M-PSI/ e M-EDF.
Area X. Tutti i settori che iniziano con IUS/.
Area XI. Tutti i settori che iniziano con SECS-P/, SECS-S e SPS/.
3. Le deliberazioni, salvo diversa previsione dello statuto o del regolamento, sono prese a maggioranza semplice; in caso di parita' prevale il voto del rettore.
4. I membri di cui alle lettere d) e g) durano in carica 3 anni accademici. I membri di cui alla lettera f) durano in carica 2 anni accademici. L'elezione dei membri di cui alle lettere d), f) e g) e' disciplinata da un regolamento di Ateneo. Nel caso di anticipata cessazione, per portare a termine il mandato interrotto, subentra il primo dei non eletti, escludendo, per i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari, gli appartenenti alla fascia e al ruolo del rappresentante che permane.
5. Il senato accademico e' convocato dal rettore ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei componenti, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso la seduta deve essere convocata non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
6. Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo".
"Art. 48.
Dirigenti e vicedirigenti
1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
1-bis. L'ufficio di dirigente o di titolare di funzioni equiparate puo' essere ricoperto, limitatamente ai servizi o alle strutture centrali, mediante contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali sono conferiti con decreto del rettore su proposta del direttore amministrativo e udito il consiglio di amministrazione.
3. L'assegnazione agli uffici di personale con funzioni vicedirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche, e' disposta dal direttore amministrativo.
4. I dirigenti operano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in posizione di autonomia e sono responsabili dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, anche in relazione alla congruita' delle decisioni organizzative e di gestione del personale. Le modalita' di verifica delle responsabilita' dirigenziali sono disciplinate con regolamento di Ateneo.
5. La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali avviene per concorso o per trasferimento conformemente alla normativa nazionale".
"Art. 49.
Centri di servizi interdipartimentali
1. I Centri di servizi interdipartimentali sono le strutture ordinarie dell'universita' per la gestione e l'utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici d'uso comune a piu' strutture dell'Ateneo.
2. L'attivazione di un centro e' deliberata dal senato accademico, nell'ambito della verifica annuale sullo stato di attuazione del piano triennale, d'intesa con il consiglio di amministrazione, su parere della Conferenza dei direttori di dipartimento e delle strutture scientifiche e/o didattiche interessate. Nella delibera istitutiva deve essere precisato l'elenco dei dipartimenti interessati al centro.
3. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi sono fornite dall'universita', in accordo con i dipartimenti interessati al centro.
4. Un centro ha la stessa autonomia finanziaria e di bilancio di un dipartimento, a meno che l'atto istitutivo non preveda che la sua gestione sia assunta da uno dei dipartimenti interessati o da altra struttura dotata di tale autonomia.
5. Ciascun centro e' retto di regola da un comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanti dei consigli dei dipartimenti interessati che eleggono nel proprio seno un presidente. Diverse soluzioni organizzative possono essere adottate dal senato accademico con delibera motivata. Ai centri dotati di autonomia di bilancio e di spesa e' altresi' assegnato un segretario amministrativo. Ai centri, ove necessario, puo' essere inoltre assegnato un direttore scelto fra i funzionari di qualifica superiore dotati di adeguate competenze relative al settore di attivita' del centro.
6. Nell'atto istitutivo di ogni centro vanno precisate attribuzioni e composizione degli organi.
7. Entro il 31 dicembre 2002, tutte le strutture dell'universita' che rientrino nella tipologia descritta al comma 1 vengono adeguate alle norme del presente statuto".
"Art. 51.
Servizio di calcolo
1. Il servizio di calcolo e' fornito dalle seguenti strutture:
a) laboratori per il calcolo didattico;
b) centri per il calcolo scientifico;
c) centro di calcolo d'Ateneo.
2. I laboratori per il calcolo didattico forniscono, per quanto di competenza, sostegno all'attivita' didattica (Corsi di diploma, di laurea e di specializzazione). La loro ubicazione deve essere funzionale alle esigenze dei rispettivi bacini d'utenza. Sono istituiti, sentite le strutture didattiche interessate, e dotati di apposite risorse dall'universita', nell'ambito del bilancio di previsione e conformemente al piano triennale ed alle verifiche annuali sul suo stato di attuazione. La loro gestione e' affidata ad uno dei dipartimenti presenti nello stesso polo edilizio.
3. I centri per il calcolo scientifico forniscono, per quanto di competenza, sostegno all'attivita' scientifica svolta nell'universita'. Possono essere di dipartimento o interdipartimentali; nel secondo caso, sono disciplinati ai sensi del precedente articolo 49.
4. Il centro di calcolo di Ateneo, ove costituito in centro interdipartimentale di servizi, e' disciplinato ai sensi del precedente art. 49. Esso, in ogni caso:
integra per quanto necessario il servizio alla didattica ed alla ricerca assicurato dalle suindicate strutture;
fornisce sostegno tecnico ai servizi generali d'Ateneo;
provvede ad ogni altra esigenza non soddisfatta da strutture specifiche".
"Art. 53.
Altre strutture dell'universita'
1. L'Universita' puo' dotarsi di strutture museali ed affini, configurandole come articolazioni di un dipartimento, come centri per la ricerca interdipartimentale, ai sensi del precedente art. 45, come centri di servizi interdipartimentali, ai sensi dei precedente art. 49 o come aziende dell'universita'.
2. L'universita' puo' dotarsi di ulteriori strutture per la formazione finalizzata ed i servizi didattici integrativi, configurandole, ove occorra, ai sensi del precedente art. 49.
3. L'universita' puo' dotarsi di strutture editoriali ed affini, configurandole ai sensi del precedente art. 49, oppure come aziende dell'universita'.
4. Il Policlinico dell'universita' e' costituito in azienda dell'universita' ai sensi del successivo titolo VI".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2001
Il rettore: Finazzi Agro
 
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