Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»
DECRETO RETTORALE 25 settembre 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell'Universita' di Tor Vergata emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998;
Vista la delibera del senato accademico del 27 giugno 2001 che modifica gli articoli 12, 19, 30 e 33 dello statuto d'Ateneo;
Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al M.I.U.R. in data 12 luglio 2001, trascorsi sessanta giorni senza che vi siano stati rilievi di legittimita' e di merito;
Decreta:
Gli articoli 12, 19, 30 e 33 dello statuto sono cosi' modificati:
"Art. 12 (Il senato accademico: composizione). - 1. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
a) il rettore che lo presiede;
b) il prorettore vicario, con voto consultivo;
c) i presidi di facolta';
d) una rappresentanza dei docenti dell'Ateneo cosi' formata:
A) due professori di ruolo, di fascia diversa, o un professore di ruolo e un ricercatore, in rappresentanza di ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui al successivo comma 2, eletti, con preferenza unica e in collegio unico per ciascuna aggregazione, dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori;
B) due docenti di rappresentanza di ciascuna delle facolta' in cui almeno il 70% dei professori e ricercatori appartenga ad una medesima area scientifico-disciplinare, eletti con preferenza unica dai docenti presenti nel consiglio di facolta';
e) il direttore amministrativo;
f) sette studenti eletti da tutti gli studenti iscritti con metodo proporzionale;
g) quattro rappresentanti del personale non docente eletti a preferenza unica ed in collegio unico.
2. Con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994, pubblicati nel supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1994, le aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo sono cosi' costituite:
area I. Tutti i settori A (eccetto il settore A04B), piu' i settori K05B e K05C;
area II. Tutti i settori B;
area III. Tutti i settori C;
area IV. Tutti i settori D, E, G;
area V. Tutti i settori F, V;
area VI. Tutti i settori H;
area VII. Tutti i settori I e K, eccetto K05B e K05C ed il solo A04B;
area VIII. Tutti i settori L;
area IX. Tutti i settori M;
area X. Tutti i settori N;
area XI. Tutti i settori P, S, Q.
3. Le deliberazioni, salvo diversa previsione dello statuto o del regolamento, sono prese a maggioranza semplice, in caso di parita' prevale il voto del rettore.
4. I membri di cui alle lettere d) e g) durano in carica tre anni accademici. I membri di cui alla lettera f) durano in carica due anni accademici. L'elezione dei membri di cui alle lettere d), f) e g) e' disciplinata da un regolamento di Ateneo. Nel caso di anticipata cessazione, per portare a termine il mandato interrotto, subentra il primo dei non eletti, escludendo, per i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari, gli appartenenti alla fascia e al ruolo del rappresentante che permane.
5. Il senato accademico e' convocato dal rettore ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei componenti, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso la seduta deve essere convocata non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
6. Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo".
"Art. 19 (I revisori dei conti). - 1. Il rettore, su designazione del senato accademico, nomina tre revisori dei conti ufficiali e due supplenti, i quali durano in carica due anni.
2. I revisori dei conti esercitano la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprimono parere sul bilancio preventivo e sugli storni di bilancio.
3. L'Universita' mette a disposizione dei revisori dei conti i mezzi ed il personale necessari allo svolgimento delle loro funzioni.
4. All'attuazione della disciplina contenuta nel presente articolo, si provvede con regolamento generale d'Ateneo".
"Art. 30 (Il consiglio di facolta': composizione). 1. Il consiglio di facolta' e' composto:
a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
b) da un numero di ricercatori della facolta' pari al 20% dei professori di cui alla lettera a), che durano in carica un triennio;
c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti alla facolta' pari al 15% dei docenti di cui alle lettere a) e b); tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti alla facolta' e partecipano alle sedute con voto deliberativo per le delibere di cui al successivo art. 31, comma 1, lettere a), b), c), d), e), i).
2. Al fine di adeguare la composizione del consiglio di facolta' alle specificita' organizzative e funzionali della facolta' stessa, il consiglio, con apposito regolamento, puo' prevedere che la componente di cui alla lettera b), venga incrementata per comprendere personale di altro ruolo con funzioni di ricerca, di didattica e, ove previsto, di assistenza.
3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti".
"Art. 33 (Consiglio dei corsi di studio: composizione). - 1. Il consiglio del corso di studio e' costituito:
a) dai docenti titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel corso, nonche' dai titolari di altre attivita' di insegnamento esplicitamente previste dall'ordinamento curriculare e attribuite con delibera dell'organo competente;
b) da tre rappresentanti dei ricercatori che svolgono altre attivita' didattiche nel corso stesso, previa opzione per il corso di studio ai fini dell'elettorato;
c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti al corso di studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere a) e b); tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti al corso di studio.
2. I docenti titolari di insegnamenti e/o moduli didattici in piu' corsi di studio di pari livello optano, all'inizio di ogni anno accademico, per uno dei corsi di studio predetti. Possono partecipare, altresi', con voto consultivo, ai consigli dei restanti corsi di studio. L'incompatibilita' di cui al presente comma non vale per le scuole di specializzazione.
3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2001
Il rettore: Finazzi Agro'
 
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