Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 6 agosto 2001
Inclusione dell'area comprendente le sorgenti delle Acque Albule e delle Antiche Terme ricadente nel comune di Tivoli fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 146, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144;
Visto l'art. 146, comma 1, lettera m) del titolo II, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Vista la decisione n. 951 resa in data 13 novembre 1990 dalla VI sezione del Consiglio di Stato;
Vista la circolare ministeriale n. 8373 del 26 aprile 1994 nella quale si e' rilevata la necessita' di individuare le zone definite di interesse archeologico dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ed ora dall'art. 146, comma 1, lettera m) del testo unico, con provvedimenti ricognitivi che ne perimetrino con esattezza i confini e specifichino la interrelazione fra i beni archeologici presenti e l'area che ne costituisce il contesto di giacenza;
Considerato che la soprintendenza archeologica per il Lazio con nota n. 12729 del 26 luglio 1997 ha trasmesso all'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici e all'ufficio centrale per i beni archeologici architettonici artistici e storici la proposta di inclusione della zona non urbanizzata dell'Agro Tiburtino comprendente l'area delle sorgenti delle acque albule e delle antiche terme, sita nel comune di Tivoli in provincia di Roma, fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera m), della legge n. 431/1985, ora art. 146, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e cosi' delimitata in senso orario: partendo dall'incrocio della via C. Pascarella con la via per Guidonia (statale 5-ter), in localita' Bagni di Tivoli si segue il confine comunale, via C. Augusto, confine dei lotti edificati legge n. 167, fino ad incrociare il canale delle acque albule, tratto rettilineo fino all'incrocio tra via dei Laghi con via E. Petrocchi, via dei Laghi in direzione nord, via C. Pascarella fino al punto di partenza;
Considerato che il comune di Tivoli ha affisso all'albo pretorio comunale la proposta di vincolo trasmessa dalla competente soprintendenza dal 2 marzo 1998 al 14 aprile 1998;
Considerato che con nota n. 1135 del 23 gennaio 2001 la soprintendenza archeologica per il Lazio reiterava al comune di Tivoli la proposta di vincolo corredata dalle relative planimetrie per l'affissione all'albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 140, comma 5 del citato decreto legislativo n. 490/1999, precisando che dall'affissione della proposta sarebbero decorsi gli obblighi di cui all'art. 151 del medesimo decreto legislativo;
Considerato che il comune di Tivoli con nota n. 3074 del 24 gennaio 2001 comunicava che la citata proposta di vincolo e' stata affissa all'albo pretorio comunale a partire dal giorno 24 gennaio 2001 e con successiva nota n. 20062 dell'8 maggio 2001 attestava che la pubblicazione si era protratta sino al giorno 24 aprile 2001;
Considerato che dopo l'avvenuta ripubblicazione della proposta di vincolo all'albo pretorio comunale non risultano pervenute memorie o osservazioni ai sensi dell'art. 144, comma 3, del citato decreto legislativo;
Considerato che con nota n. 2813 del 22 febbraio 2001 la citata soprintendenza comunicava all'ufficio centrale l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 140, comma 6, del citato decreto legislativo n. 490/1999 e inoltrava copia delle pubblicazioni della proposta di vincolo, come sopra riferita, sui quotidiani Il Corriere della Sera, Il Messaggero e Il Tempo;
Considerato che tale area riveste una grande importanza storico-archeologico-ambientale in quanto include un'alta concentrazione di monumenti archeologici di epoca romana di cui la testimonianza piu' significativa e' costituita dalle sorgenti delle acque albule, laghi delle Colonnelle e della Regina, dai resti delle antiche terme romane e dalle canalizzazioni di adduzione delle acque sulfuree, ville, cisterne e basolati stradali;
Considerato che tale area oltre all'importanza archeologica riveste anche notevole interesse paesaggistico, geologico-idrografico e naturalistico dovuto alla presenza delle acque sulfuree che sgorgano nella piana dell'Aniene presso Bagni di Tivoli note come curative fin dall'antichita';
Considerato che le sorgenti dei laghi delle Colonnelle e della Regina, che tuttora alimentano il moderno stabilimento termale, costituiscono con i vicini ruderi delle terme un contesto ambientale pressoche' integro ed esemplificativo del carattere tipico di questa zona prima dei recenti fenomeni di urbanizzazione;
Considerato che tale area, solo in parte protetta dagli strumenti urbanistici vigenti, e' minacciata da una rapida trasformazione poiche' si registra la carenza di un'adeguata programmazione degli interventi edilizi, costituiti attualmente da lottizzazioni e addensamenti urbani, spesso abusivi;
Considerato che la piana attraversata dall'Aniene e' stata aggredita da abitazioni private e da capannoni industriali per lo piu' legati alla lavorazione del travertino, mentre quasi tutte le sorgenti e i bacini di acqua solforosa presenti nella pianura tra l'Aniene e Guidonia sopravvissuti alle bonifiche, sono stati cancellati negli ultimi anni dal degrado del territorio;
Considerata quindi la necessita' e l'urgenza di emanare un provvedimento che garantisca una tutela efficace ed unitaria dell'area predetta che costituisce un sito idoneo alla conservazione del patrimonio archeologico presente, al fine di valorizzare e preservare tutti i beni meritevoli di tutela;
Rilevato da quanto sopra esposto, che il territorio delimitato nella perimetrazione gia' descritta e' da classificare tra le zone di interesse archeologico, indicate all'art. 146, comma 1, lettera m), del dccreto legislativo n. 490 del 1999, per i valori archeologico-monumentali ed ambientali insiti e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico di rilievo nazionale, cioe' quale territorio delle presenze di rilievo archeologico, qualita' che e' assurta a valore storico culturale meritevole di protezione;
Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella localita' vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo n. 490 del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, e che questo Ministero puo' in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;
Considerato che i comitati di settore per i beni ambientali e architettonici e per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, riuniti in seduta congiunta in data 1 luglio 1998 hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta formulata dalla predetta soprintendenza archeologica per il Lazio "vista la grande rilevanza archeologica, paesaggistica e culturale dell'area in oggetto" e "considerato il dilagante abusivismo edilizio nella zona e la scarsa vigilanza dell'amministrazione locale";
Decreta:
L'area comprendente le sorgenti delle acque albule e delle antiche terme ricadente nel comune di Tivoli in provincia di Roma nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' compresa tra le zone di interesse archeologico indicate dall'art. 146, comma 1, lettera m) del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed e' quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nel titolo II del medesimo decreto legislativo.
La soprintendenza archeologica per il Lazio provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Tivoli e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.
Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, cosi' come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
Roma, 6 agosto 2001
Il Ministro: Urbani Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 186
 
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