Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 7 maggio 2001 |
Definizione dei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria per i fini di cui alla legge 12 luglio 1999, n. 231. Modifica dell'art. 2 del decreto interministeriale 21 ottobre 1999. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 12 luglio 1999, n. 231, recante "Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave"; Visto, in particolare, l'art. 3, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanita' da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per il loro accertamento; Vista la circolare 29 aprile 1994, n. 9, riguardante la revisione della definizione di caso di AIDS ai fini della sorveglianza epidemiologica; Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della giustizia in data 21 ottobre 1999, recante la definizione di caso di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria per i fini di cui alla legge 12 luglio 1999, n. 231; Ritenuta la necessita' di modificare le disposizioni emanate con il suddetto decreto 21 ottobre 1999, al fine di innalzare da 100 a 200 linfociti TCD4+/mmc la soglia di rilevanza che, in presenza di un numero di linfociti pari o inferiore ad essa, evidenzi una grave deficienza immunitaria, al di sotto della quale aumenta notevolmente il rischio di contrarre infezioni opportunistiche; Sentito il favorevole parere al riguardo espresso dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS nella riunione del 27 febbraio 2001; Decreta: Art. 1. Modificazioni all'art. 2 del decreto interministeriale 21 ottobre 1999 1. L'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della giustizia del 21 ottobre 1999 citato nelle premesse e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Grave deficienza immunitaria). - 1. La grave deficienza immunitaria ricorre, ai fini di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, quando, anche in assenza di identificazione e segnalazione ai sensi della circolare di cui all'art. 1 del presente decreto, la persona presenti anche uno solo dei seguenti parametri: a) numero di linfociti TCD4+ pari o inferiore a 200/mmc, come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di 15 giorni l'uno dall'altro; b) indice di Karnofsky pari o inferiore al valore di 50.". Roma, 7 maggio 2001
Il Ministro della sanità Veronesi Il Ministro della giustizia Fassino Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 172 |
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