Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 7 maggio 2001
Definizione dei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria per i fini di cui alla legge 12 luglio 1999, n. 231. Modifica dell'art. 2 del decreto interministeriale 21 ottobre 1999.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 12 luglio 1999, n. 231, recante "Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave";
Visto, in particolare, l'art. 3, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanita' da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per il loro accertamento;
Vista la circolare 29 aprile 1994, n. 9, riguardante la revisione della definizione di caso di AIDS ai fini della sorveglianza epidemiologica;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della giustizia in data 21 ottobre 1999, recante la definizione di caso di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria per i fini di cui alla legge 12 luglio 1999, n. 231;
Ritenuta la necessita' di modificare le disposizioni emanate con il suddetto decreto 21 ottobre 1999, al fine di innalzare da 100 a 200 linfociti TCD4+/mmc la soglia di rilevanza che, in presenza di un numero di linfociti pari o inferiore ad essa, evidenzi una grave deficienza immunitaria, al di sotto della quale aumenta notevolmente il rischio di contrarre infezioni opportunistiche;
Sentito il favorevole parere al riguardo espresso dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS nella riunione del 27 febbraio 2001;
Decreta:
Art. 1.
Modificazioni all'art. 2 del decreto
interministeriale 21 ottobre 1999
1. L'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della giustizia del 21 ottobre 1999 citato nelle premesse e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Grave deficienza immunitaria). - 1. La grave deficienza immunitaria ricorre, ai fini di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, quando, anche in assenza di identificazione e segnalazione ai sensi della circolare di cui all'art. 1 del presente decreto, la persona presenti anche uno solo dei seguenti parametri:
a) numero di linfociti TCD4+ pari o inferiore a 200/mmc, come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di 15 giorni l'uno dall'altro;
b) indice di Karnofsky pari o inferiore al valore di 50.".
Roma, 7 maggio 2001

Il Ministro della sanità
Veronesi Il Ministro della giustizia
Fassino Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 172
 
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