| Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 7 agosto 2001 |  
| Ammissione  dei  progetti  e  centri  di  ricerca  di  cui al decreto ministeriale    23 ottobre    1997,    n.    629,   per   complessive L. 2.718.550.000 (Euro 1.404.013,90). |  
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                            IL DIRETTORE               del Dipartimento per la programmazione,               il coordinamento e gli affari economici           - Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento               delle attivita' di ricerca - Ufficio V  Vista  la  legge  9 maggio  1989, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;  Vista  la  legge  14  gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,  recante: "Modifiche  alla  legge  1  marzo  1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";  Viste  le  domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23  ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art.  6,  comma  5,  del  decreto-legge  8  febbraio 1995, n. 32, convertito  nella  legge  7  aprile  1995, n. 104, a valere sui fondi della  legge  n.  488  del  19  dicembre  1992,  e,  i relativi esiti istruttori;  Viste  le  proposte  formulate  dal  comitato nella riunione del 19 marzo  2001  ed  in  particolare il progetto S322-P/F per il quale il comitato  ha  espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;  Acquisita  in  data  30  luglio  2001 una specifica integrazione di carattere economico-finanziario, da parte dell'istituto di credito;  Vista la disponibilita' del cap. 7365;  Considerato  che  per  il  progetto  proposto per l'ammissione alle agevolazioni  nella  predetta riunione e' in corso di acquisizione la certificazione  di  cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, cosi' come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;                              Decreta:                               Art. 1.  Il  seguente  progetto  di  sviluppo precompetitivo e' ammesso alle agevolazioni  ai  sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalita' di seguito indicate: Ditta:  Selfin  S.p.a.  -  Servizi  elettronici  finanziari  - Napoli (classificata grande impresa).  Progetto: S322-P/F.  Titolo del progetto: Il sistema informativo museale.  Entita'  delle  spese  nel  progetto approvato: L. 3.001.000.000 di cui:    in zona non eleggibile: L. 0;    in zona art. 92, par. 3, lettera a): L. 3.001.000.000;    in zona art. 92, par. 3, lettera c): L. 0;    in zona obiettivo 2 e 5b: L. 0.  Entita' delle spese ammissibili: L. 3.001.000.000.  Ripartizione  delle  spese  tra  attivita' di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:    L. 2.891.320.000  per  ricerca  industriale, e L. 109.680.000 per sviluppo precompetitivo.  Maggiorazioni  concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d, punti 2 e 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.  Ammontare  massimo  complessivo  del  contributo  nella  spesa:  L. 2.494.300.000.  Numero delle quote in cui e' frazionata l'erogazione: 3.  Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 831.430.000.  Intensita'  media  di  agevolazione  derivante  dalla  ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 74,09%.  Intensita'   effettiva   di  agevolazione  considerato  l'andamento temporale delle spese: 80,12%.  Tasso  applicato  per  le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo  dell'ESL  vigente  al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.  Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 3 aprile 2000.  Ammissibilita'  delle  spese  a  decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 novembre 1999.  Qualora,  tra  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data   di   inizio   delle  attivita'  progettuali  ed  il  tasso  di attualizzazione  a  tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del  contributo  massimo,  l'istituto  di  credito  convenzionato, ne dovra'  tenere  conto  al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.  Progetto di formazione:    entita' delle spese ammissibili: L. 299.000.000;    imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona in cui viene prevalentemente svolta l'attivita' di ricerca;    ammontare   massimo   complessivo  del  contributo  nella  spesa: L. 224.250.000;    percentuale d'intervento: 75,00%;    durata  del  progetto:  ventiquattro  mesi a partire dal 3 aprile 2001;    ammissibilita'  delle  spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 novembre 1999.  Condizioni:  l'operativita'  del  presente  decreto  e' subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.  |  
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