Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2001, n. 374 |
Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 270-bis, 280, 289-bis e 313 del codice penale; Visti gli articoli 148, 149, 266 e 407 del codice di procedura penale; Vista la legge 22 maggio 1975, n. 152; Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, prevedendo l'introduzione di adeguate misure sanzionatorie e di idonei dispositivi operativi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della giustizia e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Associazioni con finalita' di terrorismo internazionale 1. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale sono inseriti i seguenti: "Art. 270-ter (Associazioni con finalita' di terrorismo internazionale). - 1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalita' di terrorismo, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni. 2. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Art. 270-quater (Assistenza agli associati). - 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270, 270-bis e 270-ter, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. 2. La pena e' aumentata se l'ospitalita', i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente. 3. Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.". 2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "aggressivi chimici" sono inserite le seguenti: "biologici, radioattivi". 3. All'articolo 270-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "organizza" sono inserite le seguenti: "finanzia anche indirettamente". 4. All'articolo 270-bis del codice penale, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni". 5. All'articolo 313, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "269" sono inserite le seguenti: "270-ter e 270-quater con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 270-ter,". |
| Art. 2. Aggravante del terrorismo internazionale 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e' aggiunto il seguente: "Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre anche quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od organismo internazionale.". 2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale, dopo la parola: "terrorismo" sono inserite le seguenti: "anche internazionale". 3. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, dopo la parola: "terrorismo" sono inserite le seguenti: "anche internazionale". |
| Art. 3. Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni 1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-quater del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 2. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "procedura penale" sono inserite le seguenti: "ovvero ai delitti con finalita' di terrorismo internazionale". |
| Art. 4. Attivita' sotto copertura 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalita' di terrorismo anche internazionale per cui procedono, anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego. 2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero entro le 48 ore successive all'inizio delle attivita'. 3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. 4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di Polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attivita' di contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attivita' di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale. 5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta, secondo l'appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione. 6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve essere informato altresi' dei risultati dell'operazione. 7. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilita' di cui all'articolo 5. Per l'esecuzione delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonche' di documenti di copertura secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono stabilite le disposizioni per il coordinamento operativo ed informativo delle Forze di polizia, anche in relazione a specifiche esigenze investigative. |
| Art. 5. Intercettazioni preventive 1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente: "Art. 226 (Intercettazione e controlli sulle comunicazioni a fini di prevenzione). - 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonche' il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Il Ministro dell'interno puo' altresi' delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. 2. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati i sospetti che giustifichino l'attivita' di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile una sola volta per giorni venti. 3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati e' redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, e' depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attivita' entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformita' delle attivita' compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali. 4. Con le modalita' e nei casi di cui ai commi 1 e 3, puo' essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonche' l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni. 5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attivita' preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale.". 2. E' abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive. 3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'articolo 226, come modificato dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione. |
| Art. 6. Intercettazioni di comunicazioni tra presenti 1. Al comma 3-bis dell'articolo 295 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale.". |
| Art. 7. Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo 1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale.". |
| Art. 8. Disposizioni sulle prove 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 146-bis, comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 51, comma 3-bis," sono inserite le seguenti: "nonche' nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4"; b) all'articolo 147-bis, comma 3, lettera a), dopo le parole: "dall'articolo 51, comma 3-bis", sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4"; c) all'articolo 147-bis la lettera c) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: "c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi e' stata separazione dei procedimenti.". 2. E' abrogato l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4. |
| Art. 9. Notificazioni 1. All'articolo 148, comma 2, del codice di procedura penale le parole: "e negli altri casi di assoluta urgenza" sono soppresse. 2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "o della Polizia giudiziaria" sono soppresse. |
| Art. 10. Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata al capitolo 1249 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, puo' essere ripartita, in termini di competenza e di cassa, anche tra gli altri centri di responsabilita' amministrativa del Ministero dell'interno. |
| Art. 10-bis. (2) (( Modifiche agli articoli 51 e 328 del codice di procedura penale ))
(( 1. All'articolo 51 del codice di procedura penale dopo il comma 3-ter, e' aggiunto il seguente: "3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.". 2. All'articolo 328 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: "1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.". 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime. 4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transi-torie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144. )) |
| Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 ottobre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Scajola, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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