Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 19 luglio 2001, n. 376
Regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 96, lettera d), della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo al riordino delle universita' per stranieri.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, comma 96, lettera d), il quale prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e' rideterminata la disciplina concernente il riordino delle universita' per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali e' consentito l'accesso a studenti italiani;
Visto il regolamento del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204, concernente il riordinamento delle universita' per stranieri di Siena e Perugia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 17 maggio 2001, con il quale viene rilevata la necessita' di "procedere all'esame dei regolamenti didattici di Ateneo per verificare la coerenza tra le offerte didattiche e le finalita' e i compiti assegnati dal riordino";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2001 con il quale viene rappresentata l'esigenza di una generale disciplina per l'integrale riordino delle universita' per stranieri, e conseguentemente la necessita' "quando sara' emanato il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria (...) di mettere concretamente mano, per quanto riguarda l'universita' per stranieri, ad interventi normativi di natura non frammentaria";
Considerato, quanto al citato parere del Consiglio universitario nazionale, che "le finalita' e i compiti assegnati dal riordino" siano comunque realizzabili attraverso la disciplina generale introdotta dai recenti decreti sull'autonomia didattica universitaria;
Considerato, quanto al citato parere del Consiglio di Stato, che possa essere adottato il regolamento sul caso specifico riguardante l'accesso a studenti italiani di cui all'articolo 17, comma 96, punto a), con riserva di intervento normativo in via generale, quando sara' emanato il testo unico sull'universita';
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 3840/1.1.4/31890/4.8.39 del 12 luglio 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Universita' per stranieri
1. L'universita' per stranieri di Perugia, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, che assume la denominazione di "universita' per stranieri di Siena" sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 svolgono attivita' di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiana.
3. Nel rispetto delle finalita' istituzionali e dei principi di autonomia fissati per le universita' dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, l'universita' per stranieri di Perugia e l'universita' per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alla quale e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 17, comma 96, lettera d) della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e' riportato nelle note alle
premesse.
Note alle premesse:
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, prevede "Istituzione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica".
- L'art. 17, comma 96, lettera d), della legge 15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e
integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo) prevede:
"96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di
criteri di semplificazione delle procedure e di
armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina
concernente:
a)-c) (omissis);
d) il riordino delle universita' per stranieri,
prevedendo anche casi specifici in base ai quali e'
consentito l'accesso a studenti italiani".
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n.
509, prevede "Norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei".
- La legge 17 febbraio 1992, n. 204, prevede:
"Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana
per stranieri di Siena e dell'Universita' per stranieri di
Perugia".
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Il regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965,
convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, prevede:
"Istituzione dell'Universita' per stranieri di Perugia".
- La legge 11 maggio 1976, n. 359, reca "Norme per il
funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per
stranieri di Siena".
- Per il titolo della legge 9 maggio 1989, n. 168, si
veda la nota alle premesse.



 
Art. 2.
Autonomia didattica
1. Le universita' di Perugia e Siena istituiscono corsi destinati a stranieri da realizzare anche con l'ausilio delle nuove tecnologie educative e a distanza. I predetti corsi sono organizzati anche mediante convenzione con altre universita', nonche' da consorzi di cui fanno parte le stesse universita' di Perugia e Siena.
2. Le universita' di cui al comma 1 organizzano, altresi', corsi di studio aperti anche a cittadini italiani, e specificamente finalizzati:
a) alla formazione di personale operante nelle istituzioni italiane all'estero o in progetti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
b) alla formazione di operatori socio-assistenziali per l'integrazione degli stranieri per fini di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' per gli altri casi in cui sia richiesta, ai fini predetti, una specifica preparazione multilinguistica e multiculturale;
c) alla formazione nel campo delle scienze del linguaggio, della comunicazione e dell'informazione in contesto internazionale e interculturale.
3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti in conformita' alle disposizioni previste dal regolamento ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e da decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 luglio 2001
Il Ministro: Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Istruzione, universita' e ricerca, foglio n. 265;



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
"Art. 42 - 1. Lo Stato, le regioni, le province e i
comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in
collaborazione con le associazioni di stranieri e con le
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonche'
in collaborazione con le autorita' o con enti pubblici e
privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attivita' intraprese in favore degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di
effettuare corsi della lingua e della cultura di origine,
dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere
legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al
positivo inserimento degli stranieri nella societa'
italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro
doveri, le diverse opportunita' di integrazione e crescita
personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni
pubbliche e dall'associazionismo, nonche' alle possibilita'
di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle
espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e
religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause
dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta
presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di
libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella
lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri
residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni
regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per
l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri,
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a due anni, in qualita' di
mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e
religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati
a criteri di convivenza in una societa' multiculturale e di
prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o
razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici
pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali
con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in
materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali un registro delle associazioni
selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel
regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni
e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative
idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono
l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello
straniero, e' istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge
inoltre compiti di studio e promozione di attivita' volte a
favorire la partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica e la circolazione delle informazioni sulla
applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli
enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui
all'art. 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame
delle problematiche relative alla condizione degli
stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da
lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti
delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente
significative nel settore dell'immigrazione in numero non
inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari
designati dalle associazioni piu' rappresentative operanti
in Italia, in numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni
sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore
a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi
settori economici, in numero non inferiore a tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia,
degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
solidarieta' sociale e delle pari opportunita';
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui
due designati dalle regioni, uno dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle
province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL);
g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in
numero non superiore a dieci.
5. Per ogni membro effettivo della Consulta e' nominato
un supplente.
6. Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire,
in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a) b)
c) d) e g), con competenza nelle loro materie loro
attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato,
consulte regionali per i problemi dei lavoratori
extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita'
di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al
comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e
6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti e'
gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese
di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel
quale hanno sede i predetti organi.".
- Per il titolo del regolamento ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, si veda la nota alle premesse.
- Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni e integrazioni cosi'
recita:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n.
341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di
quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178,
in corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.".



 
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