Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 19 luglio 2001, n. 376 |
Regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 96, lettera d), della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo al riordino delle universita' per stranieri. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, comma 96, lettera d), il quale prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e' rideterminata la disciplina concernente il riordino delle universita' per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali e' consentito l'accesso a studenti italiani; Visto il regolamento del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204, concernente il riordinamento delle universita' per stranieri di Siena e Perugia; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 17 maggio 2001, con il quale viene rilevata la necessita' di "procedere all'esame dei regolamenti didattici di Ateneo per verificare la coerenza tra le offerte didattiche e le finalita' e i compiti assegnati dal riordino"; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2001 con il quale viene rappresentata l'esigenza di una generale disciplina per l'integrale riordino delle universita' per stranieri, e conseguentemente la necessita' "quando sara' emanato il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria (...) di mettere concretamente mano, per quanto riguarda l'universita' per stranieri, ad interventi normativi di natura non frammentaria"; Considerato, quanto al citato parere del Consiglio universitario nazionale, che "le finalita' e i compiti assegnati dal riordino" siano comunque realizzabili attraverso la disciplina generale introdotta dai recenti decreti sull'autonomia didattica universitaria; Considerato, quanto al citato parere del Consiglio di Stato, che possa essere adottato il regolamento sul caso specifico riguardante l'accesso a studenti italiani di cui all'articolo 17, comma 96, punto a), con riserva di intervento normativo in via generale, quando sara' emanato il testo unico sull'universita'; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 3840/1.1.4/31890/4.8.39 del 12 luglio 2001; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Universita' per stranieri 1. L'universita' per stranieri di Perugia, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, che assume la denominazione di "universita' per stranieri di Siena" sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale. 2. Le istituzioni di cui al comma 1 svolgono attivita' di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiana. 3. Nel rispetto delle finalita' istituzionali e dei principi di autonomia fissati per le universita' dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, l'universita' per stranieri di Perugia e l'universita' per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 17, comma 96, lettera d) della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: - La legge 9 maggio 1989, n. 168, prevede "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". - L'art. 17, comma 96, lettera d), della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede: "96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina concernente: a)-c) (omissis); d) il riordino delle universita' per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali e' consentito l'accesso a studenti italiani". - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, prevede "Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei". - La legge 17 febbraio 1992, n. 204, prevede: "Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Universita' per stranieri di Perugia". - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Il regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, prevede: "Istituzione dell'Universita' per stranieri di Perugia". - La legge 11 maggio 1976, n. 359, reca "Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena". - Per il titolo della legge 9 maggio 1989, n. 168, si veda la nota alle premesse.
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| Art. 2. Autonomia didattica 1. Le universita' di Perugia e Siena istituiscono corsi destinati a stranieri da realizzare anche con l'ausilio delle nuove tecnologie educative e a distanza. I predetti corsi sono organizzati anche mediante convenzione con altre universita', nonche' da consorzi di cui fanno parte le stesse universita' di Perugia e Siena. 2. Le universita' di cui al comma 1 organizzano, altresi', corsi di studio aperti anche a cittadini italiani, e specificamente finalizzati: a) alla formazione di personale operante nelle istituzioni italiane all'estero o in progetti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo; b) alla formazione di operatori socio-assistenziali per l'integrazione degli stranieri per fini di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' per gli altri casi in cui sia richiesta, ai fini predetti, una specifica preparazione multilinguistica e multiculturale; c) alla formazione nel campo delle scienze del linguaggio, della comunicazione e dell'informazione in contesto internazionale e interculturale. 3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti in conformita' alle disposizioni previste dal regolamento ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e da decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 luglio 2001 Il Ministro: Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Istruzione, universita' e ricerca, foglio n. 265;
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): "Art. 42 - 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonche' in collaborazione con le autorita' o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono: a) le attivita' intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni; b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella societa' italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunita' di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonche' alle possibilita' di un positivo reinserimento nel Paese di origine; c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi; d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualita' di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi; e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una societa' multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione. 2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione. 3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, e' istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attivita' volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico. 4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'art. 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci; b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni piu' rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei; c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro; d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre; e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarieta' sociale e delle pari opportunita'; f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci. 5. Per ogni membro effettivo della Consulta e' nominato un supplente. 6. Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a) b) c) d) e g), con competenza nelle loro materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie. 7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali. 8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti e' gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.". - Per il titolo del regolamento ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, si veda la nota alle premesse. - Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni cosi' recita: "95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi': a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente; b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.".
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