| Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2001 (vai al sommario) |  
| PARLAMENTO NAZIONALE CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA |  
| PROVVEDIMENTO  |  
| Testo  approvato  dalla  Commissione   parlamentare  per  l'indirizzo generale   e   la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,  recante disposizioni   in   materia   di   comunicazione  politica,  messaggi autogestiti  e  informazione della  concessionaria pubblica,  nonche' tribune  elettorali  per  le  elezioni  comunali  e provinciali nella Regione  siciliana e nella Regione Trentino-Alto Adige fissate per il giorno 25 novembre 2001. |  
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  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:    a) visti,  quanto  alla  potesta' di rivolgere indirizzi generali alla  RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;    b) visti,  quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e  della apertura alle diverse forze  politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle pari  opportunita'  tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art.  1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del   decreto-legge   6   dicembre  1984,  n.  807,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della   legge  6 agosto  1990,  n.  223,  l'art.  1  della  legge  22 febbraio 2000,  n.  28,  l'art. 1, comma 3, della vigente convenzione tra  il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;    c) viste,    quanto    alla    disciplina    delle   trasmissioni radiotelevisive  in  periodo  elettorale e le relative potesta' della Commissione,  la  legge  10  dicembre  1993,  n. 515, e le successive modificazioni:   nonche',   per   l'illustrazione   delle   fasi  del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;    d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;    e) visto lo statuto della Regione siciliana;    f) visto  il  decreto  del  Presidente della Regione siciliana 20 agosto  1960,  n.  3,  modificato  con  decreto  del presidente della Regione  siciliana  15  aprile  1970, n. 1, recante "Approvazione del testo  unico  delle  leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana" e successive modifiche;    g) vista  la  legge della Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento  amministrativo  degli  enti  locali  della  Regione siciliana e successive modifiche;    h) vista  la  legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7, recante  "Norme  per  l'elezione  con suffragio popolare del sindaco. Nuove   norme   per   le  elezioni  nei  consigli  comunali,  per  la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli  organi  provinciali  e  comunali  e  per  l'introduzione della preferenza unica";    i) vista  la  legge  della Regione siciliana 1 settembre 1993, n. 26,  recante  "Nuove  norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente  della  provincia  regionale.  Norme  per  le elezioni dei consigli   delle   province  regionali  per  la  composizione  ed  il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti";    l) vista  la  legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35,  recante  "Nuove  norme  per  l'elezione diretta del sindaco, del presidente  della  provincia,  del consiglio comunale e del consiglio provinciale";    m) vista  la  legge  della Regione siciliana 16 dicembre 2000, n. 25, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della provincia regionale";    n) rilevato  che  con  deliberazione  18  settembre 2001, n. 335, della  giunta  regionale siciliana sono state fissate per il giorno 9 dicembre  2001, le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e del presidente  della  provincia  e  del  consiglio  provinciale  di  cui all'allegato;    o) visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige";    p) vista  la  legge  della  regione  Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956,  n.  5,  recante  "Composizione  ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" e successive modifiche e integrazioni;    q) visto  il  decreto  del  presidente della giunta regionale del Trentino-Alto  Adige  13  gennaio  1995, n. 1/L, recante "Testo unico delle  leggi  regionali  sulla  composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali";    r) vista  la  legge  della regione Trentino-Alto Adige 23 ottobre 1998,  n. 10, recante "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n.  1,  nuovo  ordinamento  dei  comuni  della  regione Trentino-Alto Adige";    s) rilevato   che   con  decreto  del  presidente  della  regione Trentino-Alto  Adige  26 settembre 2001, n. 505/A, sono state fissate per  il  giorno 25 novembre 2001, con eventuale turno di ballottaggio il  giorno  9  dicembre  2001, le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di Bieno e di Capriana (Trento);    t) consultata, nella seduta del 9 ottobre 2001 l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;                               Dispone nei   confronti  della  RAI  -  Radiotelevisione  italiana,  societa' concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come  di seguito;                               Art. 1.                Ambito di applicazione e disposizioni                   comuni a tutte le trasmissioni  1. Le  disposizioni  del presente provvedimento si riferiscono alle campagne  per  le  elezioni  comunali  e  provinciali  nella  Regione siciliana  fissate  per  il  giorno  25 novembre  2001  e,  in quanto compatibili,  alle  campagne  per le elezioni comunali previste nella provincia di Trento per la stessa data.  2.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento cessano di avere efficacia   il  giorno  successivo  alle  votazioni  di  ballottaggio relative  alla  consultazione di cui al comma 1. Successivamente alle votazioni  di  ballottaggio  la Commissione puo', con le modalita' di cui   all'art.   9,   indicare  gli  ambiti  territoriali  nei  quali l'efficacia  del presente provvedimento o di sue singole disposizioni puo' cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.  3. La  RAI  cura  che  alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento  siano  organizzate  con modalita' che ne consentano la comprensione   anche   da  parte  dei  non  udenti.  Per  i  messaggi autogestiti  tali  modalita'  non  possono  essere  attivate senza il consenso della forza politica richiedente.  |  
|   |                                 Art. 2.            Tipologia della programmazione regionale RAI                        in periodo elettorale  1.   Nel   periodo   di  vigenza  del  presente  provvedimento,  la programmazione  radiotelevisiva  Regionale  della  RAI  nella Regione siciliana  ha  luogo  esclusivamente  nelle  forme e con le modalita' indicate di seguito:    a) la  comunicazione  politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge  22  febbraio  2000,  n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio,  interviste  ed  ogni  altra  forma  che consenta il raffronto  tra  differenti  posizioni  politiche  e  tra candidati in competizione.  Essa  si  realizza  mediante  le  tribune elettorali e politiche  disposte dalla Commissione, di cui all'art. 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3;    b) i  messaggi  politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del  contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata   alla   loro   programmazione.   Essi   sono   trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 4;    c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari regionali ed i  relativi  approfondimenti,  purche'  la  loro  responsabilita' sia ricondotta  a  quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai  sensi  dell'art.  10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono piu' specificamente disciplinati dall'art. 5;    d) in  tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI ricevute  nella Regione siciliana non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza  di  candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), si applicano anche nella regione Trentino-Alto Adige con riferimento alle elezioni nei comuni di Bieno e di Capriana.  |  
|   |                                 Art. 3.               Trasmissioni di comunicazione politica                  autonomamente disposte dalla RAI  1.  Nel  periodo  di  vigenza  del  presente  provvedimento  la RAI programma   nella   Regione  Sicilia  trasmissioni  di  comunicazione politica.  2.  Nelle  trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione  delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:    a) nei  confronti  delle  forze  politiche  che  costituiscono un autonomo  gruppo nel consiglio provinciale o nei consigli comunali di comuni  capoluogo  di  provincia  da  rinnovare, nonche' nei consigli comunali  di altri comuni da rinnovare, eventualmente individuati dal comitato  regionale  per  i  servizi  radiotelevisivi  della  Regione siciliana  fra  quelli  con  popolazione  legale  superiore a 40 mila abitanti:    b) nei  confronti delle forze politiche, diverse di quelle di cui alla  lettera a), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che  hanno  eletto,  con  proprio  simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.  3.  Nelle  trasmissioni  di cui al comma 2, il tempo disponibile e' ripartito  per il 90 per cento tra i soggetti di cui alla lettera a), in  proporzione  alla  loro  consistenza  dei  rispettivi  gruppi  al consiglio  regionale,  e  per il restante 10 per cento ai soggetti di cui alla lettera b) in modo paritario.  4.  Nel  periodo  compreso  tra  lo  spirare  del  termine  per  la presentazione  delle  candidature  e la mezzanotte del secondo giorno precedente  la  data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:    a) alle  coalizioni  collegate  alla  carica  di presidente della provincia o di sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del comma 2;    b) alle  forze  politiche  che  presentano  liste  di candidati o gruppi  di  candidati  per  l'elezione  del  consiglio comunale o del consiglio  provinciale e dei consigli comunali di cui alla lettera a) del comma 2.  5.  Nelle  trasmissioni  di cui al comma 4, il tempo disponibile e' ripartito  per  una  meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera  a),  e  per  una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).   6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera a) dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste  che le compongono, ai quali e' affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali  rappresentanti  prevalgono  le  proposte  formulate  dalla loro maggioranza.  7.   In   rapporto   al  numero  dei  partecipanti  ed  agli  spazi disponibili,  il  principio  delle  pari  opportunita' tra gli aventi diritto  puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione,  anche  nell'ambito  di  un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi'   possibile   realizzare   trasmissioni  anche  mediante  la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.  8.  In  ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione  politica  nei  confronti  dei soggetti politici aventi diritto  deve  essere  effettuata  su  base bisettimanale, garantendo l'applicazione  dei  principi  di equita' e di parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.  9.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente articolo  deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.  |  
|   |                                 Art. 4.                        Messaggi autogestiti  1.  La  programmazione  dei  messaggi  politici  autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'art. 2,  comma  1,  lettera b) del presente provvedimento, e' obbligatoria nei programmi della RAI per la Regione siciliana.  2.  Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i seguenti soggetti di cui all'art. 3, comma 4.  3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera,  la  RAI  comunica  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni   ed   alla  Commissione,  il  numero  giornaliero  dei contenitori  destinati  ai  messaggi  autogestiti  di cui all'art. 4, comma  3,  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire  piu'  di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della   legge   22  febbraio  2000,  n.  28,  si  intendono  riferite all'insieme  della  programmazione  regionale. La comunicazione della RAI e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'art. 11 del presente provvedimento.  4.  I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:    a) e'  presentata  alla  sede  regionale  della RAI della Regione siciliana  entro  i  due  giorni  successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;    b) se   il   messaggio  cui  e'  riferita  e'  richiesto  da  una coalizione,  deve  essere  sottoscritta  dal candidato all'elezione a presidente  della provincia o a sindaco per le trasmissioni nazionali da  rappresentanti  della  maggioranza  delle liste che compongono la coalizione stessa, e per le trasmissioni regionali;    c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;    d) specifica  se  ed  in  quale  misura  il  richiedente  intende avvalersi  delle  strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.  5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a),   la   RAI  provvede  a  ripartire  le  richieste  pervenute  nei contenitori.  6.  Per  quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  4  della legge 22 febbraio 2000, n. 28.  |  
|   |                                 Art. 5.                            Informazione  1.  Nel  periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi   dalla   RAI   nella   Regione  siciliana  e  nella  regione Trentino-Alto  Adige  ed  i  relativi programmi di approfondimento si conformano   con   particolare   rigore  ai  criteri  di  tutela  del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche.  2.  I  direttori  responsabili  dei  programmi  di  cui al presente articolo,  nonche' i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera  particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati  competitori  elettorali.  In particolare essi curano che gli  utenti  non  siano  oggettivamente  nella  condizione  di  poter attribuire,   in   base  alla  conduzione  del  programma,  specifici orientamenti  politici  ai  conduttori  o  alla  testata,  e che, nei notiziari  propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di  riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.  |  
|   |                                 Art. 6.                       Programmi dell'accesso  1. La programmazione dell'accesso regionale nella Regione siciliana e'  sospesa  nel  periodo  compreso  tra  il quinto giorno successivo all'approvazione  della  presente  delibera  al  giorno di cessazione della   sua   efficacia.  Su  richiesta  del  competente  Corerat  la Commissione,  con le modalita' previste dall'art. 9, puo' autorizzare la  ripresa delle trasmissioni a partire dal 26 novembre nel caso che non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significati.  2.  I  programmi regionali dell'accesso nella regione Trentino-Alto Adige sono soggetti per il periodo di vigenza della presente delibera alla  stessa  disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'art. 2, comma 2, anche dove siano riconducibili alla responsabilita' di un direttore di testata.  |  
|   |                                 Art. 7.                Illustrazione delle modalita' di voto                     e presentazione delle liste  1.  A  far  luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente  delibera,  la  RAI  predispone  e  trasmette  nella Regione siciliana  una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti  previsti  per  la  presentazione  delle candidature e la sottoscrizione  delle  liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI  predispone  e  trasmette  altresi'  una  scheda televisiva e una radiofonica   che  illustrano  le  principali  caratteristiche  delle consultazioni  comunali  e provinciali della Regione siciliana del 25 novembre  2001,  con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalita' di espressione del voto.  2.  Le  schede  o  i  programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi  anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune.  |  
|   |                                 Art. 8.                         Tribune elettorali  1.  In  riferimento  alle  elezioni  comunali  e provinciali del 25 novembre  2001,  la RAI organizza e trasmette nella Regione siciliana tribune     politiche-elettorali,    televisive    e    radiofoniche, privilegiando  la  formula  del  confronto  o quella della conferenza stampa.  2.   Alle   tribune   di   cui   al  presente  articolo,  trasmesse anteriormente  allo  spirare  del  termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2.  3.   Alle   tribune   di   cui   al  presente  articolo,  trasmesse successivamente  allo  spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4.  4.  Alle  tribune  di  cui  al presente articolo, trasmesse dopo il primo   turno  delle  elezioni  e  anteriormente  alla  votazione  di ballottaggio,   partecipano   unicamente   i   candidati  ammessi  al ballottaggio  per  le  cariche  di  presidente  della  provincia e di sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3.  5.  Alle  trasmissioni  di  cui  al  presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8.  6.  Le  tribune  sono  registrate  e trasmesse dalla sede regionale della RAI.  7.  La  ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo' proporre alla Commissione criteri di ponderazione.  8.    L'organizzazione   e   la   conduzione   delle   trasmissioni radiofoniche,  tenendo  conto  della  specificita'  del  mezzo,  deve tuttavia   conformarsi   quanto   piu'  possibile  alle  trasmissioni televisive.  L'orario  delle  trasmissioni  e' determinato in modo da garantire  in  linea  di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.  9.  Tutte  le  tribune  sono  trasmesse di regola in diretta, salvo diverso  accordo  tra  tutti  i  partecipanti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte  alla  trasmissione.  Qualora  le  tribune non siano riprese in diretta,  il  conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.  10.   L'eventuale   rinuncia   di  un  soggetto  avente  diritto  a partecipare  alle  tribune  non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi,  anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento   del   tempo   loro   spettante.   Nelle  trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia.  11.  La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle  indicate nel presente provvedimento e' possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.  12.  Le  ulteriori  modalita'  di  svolgimento  delle  tribune sono delegate  alla  direzione  delle  tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che   ne   viene  fatta  richiesta.  Si  applicano  in  proposito  le disposizioni dell'art. 9.  |  
|   |                                 Art. 9.           Comunicazioni e consultazione della Commissione  1. I  calendari  delle  tribune e le loro modalita' di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono  preventivamente  trasmessi  alla  Commissione  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.  2.  Il presidente della Commissione parlamentare, sentito l'ufficio di  presidenza,  tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per  l'attuazione  della  presente delibera, in particolare valutando gli  atti  di  cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonche' le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.  |  
|   |                                Art. 10.           Responsabilita' del consiglio d'amministrazione                      e del direttore generale  1. Il  consiglio  d'amministrazione  ed il direttore generale della RAI  sono  impegnati,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.  |  
|   |                                                               Allegato    Provincia:      1) Ragusa.    Comuni:      1) Agrigento;      2) Casteltermini (Agrigento);      3) Porto Empedocle (Agrigento);      4) Ravanusa (Agrigento);      5) Acquaviva Platani (Caltanissetta);      6) Barcellona Pozzo di Gotto (Messina);      7) Caprileone (Messina);      8) Lipari (Messina);      9) Spadafora (Messina);      10) Bagheria (Palermo);      11) Belmonte Mezzagno (Palermo);      12) Bisacquino (Palermo);      13) Cacciamo (Palermo);      14) Ciminna (Palermo);      15) Ficarazzi (Palermo);      16) Palermo;      17) Petralia Soprana (Palermo);      18) Villabate (Palermo);      19) Canicattini Bagni (Siracusa);      20) Pachino (Siracusa);      21) Alcamo (Trapani);      22) Castelvetrano (Trapani);      23) Erice (Trapani);      24) Marsala (Trapani);      25) Trapani.  |  
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