Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI |
DETERMINAZIONE 27 settembre 2001 |
Chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alla stesura dei bandi di gara (art. 1, art. 30 e allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). (Determinazione n. 19/2001). |
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IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI Premesso che: sono state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese richieste in merito alle disposizioni contenute nel regolamento recante il nuovo sistema di qualificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e nei comunicati inviati da questa Autorita' alle SOA in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA per l'attivita' di qualificazione delle imprese; l'Autorita' ha dato riscontro a tali richieste fornendo alle SOA ulteriori indicazioni; tali indicazioni incidono sulle modalita' di qualificazione delle imprese e dunque producono conseguenze sulla qualificazione delle imprese in gara; le associazioni di categoria lamentano la mancata rispondenza dei criteri di qualificazione ai criteri di stesura dei bandi di gara adottati dalle stazioni appaltanti soprattutto in riferimento all'identificazione di alcune categorie di lavorazioni nella declaratoria di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; le questioni sono state sottoposte all'esame della commissione consultiva, ex art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e del gruppo di lavoro, costituito presso l'Autorita', cui partecipano le associazioni di categoria rappresentative di imprese, di stazioni appaltanti e degli ordini professionali, di cui si e' acquisito il parere. Considerato in fatto: alcune SOA hanno ricevuto, da parte di imprese, richieste di essere qualificate nel settore della bonifica da ordigni esplosivi; la Federazione imprese elettrotecniche ed elettroniche ha sottoposto all'Autorita' la questione inerente l'inquadramento dei lavori relativi l'istallazione dei sistemi di video sorveglianza nella declaratoria delle categorie di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. L'ANIE, aderente alla Federazione suddetta, ha evidenziato che tali impianti potrebbero rientrare nella categoria OS5, in qualita' di impianti di antintrusione, ma nello stesso tempo anche nella categoria OS19, per la loro connotazione, piu' propria, di impianti di telecomunicazione; alcune SOA hanno sottoposto all'esame dell'Autorita' la problematica concernente la riconducibilita' dei lavori di esecuzione di opere murarie a secco, realizzate in ambiti assoggettati a tutela paesistica, alla declaratoria di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. E' stato evidenziato che le stazioni appaltanti classificano tali opere in maniera indifferenziata talvolta nella cat. OG1, talvolta nella cat. OG13 e talvolta nella cat. OS7; alcune imprese hanno evidenziato la mancata previsione nei bandi di gara - concernenti l'affidamento di lavori rientranti nelle declaratorie delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28, OS30 - della possibilita', da parte di soggetti qualificati nella cat. OG11, di eseguire gli impianti rientranti nelle categorie specializzate; alcune SOA hanno richiesto chiarimenti in merito all'inquadramento nell'ambito della declaratoria delle categorie di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 delle seguenti lavorazioni: impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico aereo; impianti di protezione catodica; e' stato segnalato che numerose stazioni appaltanti richiedono in gara, alle imprese concorrenti: l'attestato SOA in copia autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale; la presentazione delle dichiarazioni bancarie dimostrative della capacita' finanziaria ed economica, anche nei confronti delle imprese attestate. Ritenuto in diritto: l'esecuzione di attivita' di bonifica da ordigni esplosivi viene, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale n. 320/1946, eseguita dal Ministero della difesa, il quale puo' affidare le stesse in appalto soltanto a ditte o agli enti che impieghino personale operaio o direttivo specializzato ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto. Per tali interventi il Ministero definisce un elenco di imprese, iscritte all'albo dei fornitori ad appaltatori dell'Amministrazione della difesa, alla categoria 90.02.01, secondo i requisiti tecnici disciplinati dallo stesso genio militare con la circolare 4a sez., rif. 4/60099 del 6 settembre 1995. Cio' premesso, si rileva che le attivita' in questione sono considerate dal Ministero della difesa piu' propriamente quali servizi ed escluse dall'ambito oggettivo definito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 109/1994; i lavori relativi all'istallazione dei sistemi di video sorveglianza, essendo finalizzati al controllo della sicurezza di edifici, di strade ecc., e, pertanto, ad impedire l'accesso alle opere di soggetti non autorizzati, sono da considerarsi come impianti antintrusione e, quindi, rientranti nella declaratoria della categoria OS5 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; i lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano da realizzarsi nell'ambito di manufatti assoggettati al vincolo di cui all'art. 1, comma 1, del testo unico in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo n. 490/1999, devono essere realizzati da imprese abilitate ad intervenire su tali opere e, dunque, devono ritenersi rientranti nella cat. OG2 o nella cat. OS2 a seconda che gli stessi riguardino un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche finalizzate al restauro di un immobile, o che riguardino l'esecuzione di un restauro di una superficie decorata; i lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano da realizzarsi nell'ambito di manufatti che non detengono alcun carattere di intrinseca monumentalita' o che ricadono in ambiti territoriali assoggettati ad un vincolo di tutela paesistica, non essendo oggetto di specifica salvaguardia se non quella, evidentemente, disciplinata dalle norme tecniche dei piani territoriali paesistici, possono essere realizzati da imprese qualificate nella cat. OS7; gli impianti tecnologici di cui alle categorie OS3, OS5, OS28, OS30 da realizzarsi in opere generali, gia' realizzate o in corso di esecuzione, qualora costituiscano un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, rientrano nella categoria OG11; i singoli impianti tecnologici, qualora non costituiscano un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, sono da considerarsi appartenenti alle specifiche categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) e possono essere realizzati anche da imprese in possesso di qualificazione nella categoria OG11, purche' l'importo di classifica posseduto sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie posti a base di gara; l'esecuzione degli impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico aereo, per evidenti ragioni di uguaglianza tecnologica con quelli relativi al traffico stradale, ferroviario, metropolitano e tranviario, e' da inquadrare nella declaratoria della categoria OS9; gli impianti di protezione catodica, in qualita' di opere complementari degli interventi a rete necessari per la distribuzione ad alta e media tensione dell'energia elettrica, sono da considerare inquadrabili nella categoria OG10; in sede di partecipazione alle gare, le imprese potranno produrre l'attestazione, rilasciata da una SOA autorizzata, in copia fotostatica, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento d'identita' dello stesso; le stazioni appaltanti potranno verificare la veridicita' del contenuto dell'attestazione attraverso la consultazione, nel sito Internet autoritalavoripubblici.it, dell'elenco delle imprese attestate; in sede di partecipazione alle gare, come previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, l'attestazione, rilasciata da una SOA autorizzata, deve essere ritenuta dimostrativa della capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti e, pertanto, sostitutiva delle referenze bancarie. Dalle considerazioni svolte, al fine di garantire i principi di uniformita' di comportamento e di libera concorrenza tra gli operatori, i criteri da tener presente in sede di stesura dei bandi di gara sono nei termini suindicati. Roma, 27 settembre 2001 Il presidente: Garri Il segretario: Esposito |
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