Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2001, n. 373 |
Regolamento recante la disciplina delle modalita' di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, cosi' come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Scheda di valutazione 1. La scheda di valutazione di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, viene redatta per i funzionari della carriera diplomatica, appartenenti ai gradi di segretario di legazione e di consigliere di legazione, al 31 dicembre di ogni anno dal superiore gerarchico, inteso come il titolare della struttura dirigenziale in Italia o dell'ufficio all'estero presso cui i medesimi prestano servizio alla data anzidetta. Laddove, nel corso dell'anno, si siano succeduti piu' superiori gerarchici per avvicendamento dei medesimi nell'incarico di direzione della predetta struttura od ufficio, ovvero perche' il funzionario valutato sia stato trasferito da uno ad altro incarico in Italia o all'estero, il superiore gerarchico competente per la redazione della scheda e' tenuto a chiedere a quello, od a quelli, alle cui dipendenze il funzionario valutato si e' precedentemente trovato per almeno tre mesi, elementi di informazione e valutazione relativamente alle singole voci della scheda stessa, di cui egli terra' conto nella redazione di quest'ultima e che andranno ad essa allegati. Il redattore della scheda tiene conto di una sintetica relazione sulle attivita' svolte nell'anno in esame, presentata dall'interessato, ed il giudizio e' integrato da una relazione del capo dell'ufficio dirigenziale generale come indicato nell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. La scheda di valutazione, redatta su un modulo prestampato, conforme all'allegato A al presente regolamento e fornito dalla Direzione generale per il personale al superiore gerarchico competente, contiene, oltre ai dati personali del funzionario valutato, da lui stesso inseriti, una dettagliata descrizione delle funzioni da questi svolte nel corso dell'anno. La valutazione del funzionario predetto si articola nella scheda sui seguenti elementi di giudizio: risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, tenuto conto della situazione di carattere ambientale, delle difficolta' affrontate e degli eventuali impedimenti verificatisi; capacita' di gestire le risorse umane e materiali messe a sua disposizione; attivita' di rappresentanza, limitatamente al servizio prestato all'estero; conoscenza delle lingue straniere; qualita' professionali; qualita' intellettuali e di carattere; attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e a svolgere le funzioni del grado superiore quale emerge dall'analisi complessiva delle doti e delle caratteristiche poste in luce dal funzionario, anche attraverso una sintetica esposizione degli aspetti piu' positivi del profilo professionale e di quelli che necessitano invece di miglioramento. I giudizi del redattore della scheda vengono espressi mediante il ricorso, laddove richiesto, ad una tra le formule indicate in corrispondenza delle singole voci contenute nel modulo.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - L'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, cosi' come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e' il seguente: "Art. 106 (Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione). - Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione viene redatta al 31 dicembre di ogni anno una scheda di valutazione, secondo le modalita' stabilite con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, dirette ad assicurare, nel rispetto dei principi generali vigenti in tale materia, la massima trasparenza ed oggettivita' delle valutazioni. La scheda contiene, tra l'altro, una dettagliata descrizione delle funzioni svolte dall'interessato, della situazione di carattere ambientale e delle difficolta' affrontate, l'indicazione dei risultati raggiunti rispetto agli obbiettivi assegnati, nonche' una valutazione circa l'attitudine ad assumere maggiori responsabilita' ed a svolgere le funzioni del grado superiore. La redazione della scheda di valutazione e' effettuata per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale presso il quale il servizio e' prestato; per il personale in servizio in un ufficio all'estero dal capo dell'ufficio stesso. Il redattore della scheda tiene conto di una relazione presentata dall'interessato sulle attivita' da lui svolte durante l'anno in esame, che rimane allegata alla scheda stessa. Il giudizio e' integrato per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio e' prestato; per il personale in servizio all'estero dal funzionario preposto alla direzione generale geografica competente per il Paese in cui il servizio e' svolto, oppure, qualora il servizio sia effettuato in una rappresentanza diplomatica permanente presso una organizzazione internazionale, dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa. Il giudizio complessivo viene attribuito dal consiglio di amministrazione". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, si veda in note alle premesse.
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| Art. 2. Giudizio complessivo 1. Il Consiglio di amministrazione, competente ai sensi dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, attribuisce il giudizio complessivo sul servizio annualmente prestato dai funzionari della carriera diplomatica appartenenti ai gradi di segretario di legazione e di consigliere di legazione ricorrendo ad uno dei seguenti aggettivi: ottimo, buono, sufficiente, mediocre. Il giudizio e' espresso in funzione delle valutazioni contenute nella scheda di cui all'articolo 1, cosi' come formulate dal redattore ed integrate da quelle del funzionario di cui all'articolo 106, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il giudizio e' motivato ed il funzionario valutato ne prende successivamente conoscenza, unitamente al contenuto della scheda di valutazione che lo concerne, a cura della Direzione generale per il personale. 2. Per l'attribuzione di un giudizio di ottimo da parte del Consiglio di amministrazione e' necessario che il funzionario valutato abbia pienamente conseguito i risultati corrispondenti a tutti gli obiettivi assegnatigli o, in difetto, ne sia stato impedito da circostanze del tutto indipendenti dalla sua volonta'. E' necessario altresi' che le valutazioni contenute nella scheda che lo concerne facciano complessivamente stato di un servizio svolto in ogni circostanza ad un livello molto soddisfacente e che egli abbia dimostrato spiccata attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e a svolgere le funzioni del grado superiore. Per l'attribuzione di un giudizio di buono e' necessario che, oltre ad aver conseguito i risultati corrispondenti agli obiettivi assegnatigli, salvo circostanze indipendenti dalla sua volonta' che a cio' siano state di impedimento, il funzionario valutato abbia dimostrato con apprezzabile continuita' di possedere, cosi' come emergono dalle valutazioni contenute nella scheda, qualita' adeguate alle funzioni svolte nel corso dell'anno considerato e attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e a svolgere le funzioni del grado superiore. Qualora il funzionario valutato abbia almeno parzialmente conseguito nel corso dell'anno considerato i risultati corrispondenti agli obiettivi assegnatigli ed abbia evidenziato, sia pure non in tutte le circostanze, buona parte delle qualita' professionali, intellettuali e di carattere indicate nella scheda di valutazione, il Consiglio di amministrazione gli attribuisce il giudizio di sufficiente. Nel caso in cui il funzionario valutato, sempre che non possano addursi circostanze ostative indipendenti dalla sua volonta', non abbia raggiunto nel corso dell'anno considerato gli obiettivi assegnatigli e abbia evidenziato solo episodicamente e in misura insoddisfacente le doti e le caratteristiche indicate nella scheda di valutazione, il Consiglio di amministrazione gli attribuisce il giudizio di mediocre. 3. Nell'attribuire il giudizio complessivo di ottimo ai funzionari di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione gradua la propria valutazione, mediante il ricorso ad un coefficiente numerico, in relazione sia ai meriti evidenziati in assoluto dai funzionari medesimi, sia al rilievo dei risultati da essi conseguiti nel piu' ampio contesto dell'attivita' complessiva dell'Amministrazione, tenendo anche conto di specifiche qualita' da essi poste in luce e rivelatesi particolarmente idonee al raggiungimento dei predetti risultati, nonche' di ogni altro documentato elemento di informazione, relativo all'anno di servizio considerato, eventualmente in suo possesso e che sia atto a meglio lumeggiare la personalita' dei singoli funzionari valutati. I coefficienti numerici relativi al giudizio di ottimo vanno in una scala ascendente da uno a quattro. Il coefficiente piu' elevato puo' essere attribuito, ogni anno, ad un numero di funzionari per ciascuno dei gradi indicati non superiore al venti per cento di quelli in servizio in Italia ed al venti per cento di quelli in servizio all'estero, distintamente considerati, con riferimento al 31 dicembre dell'anno di servizio considerato. Il coefficiente immediatamente inferiore puo' essere attribuito, ogni anno, ad un numero di funzionari per ciascuno dei gradi indicati non superiore al trenta per cento di quelli in servizio in Italia ed al trenta per cento di quelli in servizio all'estero, distintamente considerati, con riferimento al 31 dicembre dell'anno di servizio considerato. Agli effetti del calcolo delle percentuali sopraindicate la frazione eccedente un mezzo viene considerata come unita'.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, si veda in note alle premesse.
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| Art. 3. Norme applicabili 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono applicabili, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e gli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 settembre 2001
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini Il Ministro degli affari esteri Ruggiero Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 12 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 220
Note all'art. 3: - L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' il seguente: "Art. 47 (Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale). - Il rapporto informativo di cui all'art. 43 e' compilato: a) per gli impiegati con qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, dal direttore generale. Il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione; b) per gli impiegati con qualifica di direttore di sezione, dal direttore di divisione. Il rapporto e' vistato dal direttore generale il quale lo trasmette con le proprie osservazioni al Consiglio di amministrazione per il giudizio di cui alla lettera a); c) per gli impiegati con qualifica inferiore a direttore di sezione, dal direttore di divisione; il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale". - L'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' il seguente: "Art. 36 (Rapporti informativi). - Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva e' redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualita' del servizio prestato; capacita' organizzativa; rendimento; cultura generale e capacita' professionale; attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore; lavori originali elaborati per il servizio; incarichi svolti; corsi professionali superati; pubblicazioni scientifiche; qualita' morali e di carattere; stima e prestigio goduti in ufficio. Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera di concetto si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilita'. L'organo competente a redigere il rapporto informativo attribuisce un coefficiente numerico per ciascuno degli elementi indicati nel primo comma, con esclusione delle ultime sei voci. Il rapporto informativo dell'impiegato della carriera esecutiva e' redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualita' del servizio prestato; rendimento; cultura generale e capacita' professionale; attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore; corsi professionali superati; qualita' morali e di carattere. Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera ausiliaria si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilita'. Per gli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria il coefficiente numerico e' attribuito a ciascuno dei previsti elementi di giudizio con esclusione delle ultime due voci. Sono abrogati gli articoli 43, 44, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3". - L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' il seguente: "Art. 37 (Giudizio complessivo). - L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, fermo restando l'obbligo della motivazione, attribuisce un punteggio complessivo pari alla somma dei coefficienti numerici parziali attribuiti all'impiegato ai sensi dell'articolo precedente, con possibilita' di variarla, in piu' o in meno, nel limite del cinque per cento tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i quali non e' previsto il coefficiente numerico. Il giudizio complessivo di "ottimo e' attribuito al personale che riporti un punteggio complessivo non inferiore ai nove decimi di quello massimo previsto per la carriera di appartenenza; quello di "distinto un punteggio non inferiore a otto decimi; quello di "buono non inferiore a sette decimi; quello di "mediocre non inferiore ai sei decimi. Gli impiegati che abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo con non meno di novantacinque centesimi del punteggio massimo complessivo stabilito per la carriera di appartenenza possono essere qualificati "eccezionali con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, su proposta degli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo, in relazione a particolari meriti dimostrati per attaccamento al servizio, rendimento e qualita' delle prestazioni rese, preparazione e capacita' professionali. Gli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo non possono avanzare proposta per oltre il sessanta per cento degli impiegati di ciascuna qualifica da loro dipendenti, il consiglio di amministrazione non puo' attribuire l'"eccezionale ad un numero di impiegati superiore al trenta per cento degli iscritti in ruolo per ciascuna qualifica. Il coefficiente numerico massimo da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera sono stabiliti con regolamento ministeriale, sentiti il consiglio di amministrazione e il Consiglio di Stato. L'impiegato, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli e' comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo".
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| ALLEGATO A ----> Vedere allegato da pag. 6 a pag. 12 <---- |
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