IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Ritenuta la necessita' di definire indirizzi per procedere all'organizzazione ed al coordinamento delle attivita' necessarie alla verifica dell'attuazione del programma di Governo; Sulla proposta del Ministro per l'attuazione del programma di Governo; E m a n a la seguente direttiva: Indirizzi per l'attuazione del programma di Governo. L'attuazione del programma, presentato ai cittadini elettori ed esposto al Parlamento, costituisce il principale impegno del Governo nella sua collegialita' e di ciascun Ministro nel settore di competenza. Una basilare esigenza di concretezza ha condotto ad articolare il programma su cinque missioni fondamentali, definendo strategie, priorita' e tempi di realizzazione, a partire da una fase iniziale imperniata sull'agenda dei primi cento giorni. Spetta al Ministro per l'attuazione del programma, nell'esercizio delle funzioni affidate alla sua responsabilita' politica, avviare con la massima rapidita' le piu' opportune iniziative di raccordo, monitoraggio e verifica, in modo da assicurare al Governo un quadro aggiornato di informazioni e valutazioni sui tempi e sul grado di realizzazione degli obiettivi indicati e degli impegni assunti. Al fine di conferire a questa azione la massima efficacia operativa, e' necessario che ogni Ministro individui - nell'ambito dei propri uffici di diretta collabora-zione - il responsabile per l'attuazione del programma, che avra' il compito di mantenere un collegamento costante tra le strutture ministeriali e gli uffici del Ministro per l'attuazione del programma di Governo. Scopo di tale collaborazione e', in primo luogo, la creazione di un periodico flusso di informazioni e valutazioni - organizzate secondo modelli concordati - che permetta la costruzione e il tempestivo aggiornamento di un quadro sintetico di monitoraggio sullo stato di attuazione degli impegni programmatici, con riferimento immediato e prioritario a quelli dei primi cento giorni. In una prima fase la trasmissione del flusso di informazioni avverra' necessariamente lungo i canali e secondo le modalita' allo stato disponibili. Il Ministro per l'attuazione del programma di Governo - di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie - avviera' una rapida verifica della idoneita' dei predetti strumenti operativi a garantire standard qualitativi adeguati alla funzione. Entro novanta giorni i tre Ministri definiranno la metodologia per la rilevazione dei dati e indicheranno soluzioni migliorative per la definitiva configurazione di un sistema di comunicazione finalizzato alla disponibilita' dei dati, in tempo reale, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nello scambio di informazioni dovra' essere assicurata particolare evidenza alla segnalazione di difficolta' od ostacoli che possano pregiudicare la realizzazione degli obbiettivi ed il rispetto dei tempi, nonche' delle eventuali carenze dei sistemi di monitoraggio. Per quanto riguarda, in particolare, l'attuazione degli impegni relativi ai primi cento giorni, e' opportuno che i Ministri riesaminino con la massima tempestivita' le direttive annuali del predecente Governo per il 2001, al fine di aggiornarle ed orientarle al conseguimento di obiettivi coerenti con il nuovo indirizzo politico. Sara' altresi' cura dei Ministri provvedere sin d'ora all'attivazione di procedure e sistemi di valutazione degli effetti delle misure legislative, in modo da poter procedere alla rilevazione dell'impatto che le norme, una volta entrate in vigore, produrranno realmente sui diversi settori economico-sociali. Il Ministro per l'attuazione del programma riferira' periodicamente al Consiglio dei Ministri e al Consiglio di Gabinetto sullo stato degli impegni e sulla funzionalita' del sistema di raccordi informativi piu' sopra delineato, proponendo gli adeguamenti ritenuti opportuni per la piu' efficace prosecuzione del monitaraggio in relazione alle fasi successive dell'attivita' di Governo. Roma, 11 ottobre 2001 Il Presidente: Berlusconi |